Rimborsi spese delle trasferte del professionista
di Redazione Scarica in PDFI rimborsi delle spese di trasferta – vitto e alloggio – relative all’esecuzione dell’incarico del professionistavanno trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda che si tratti:
- di spese sostenute dal professionista oppure
- di spese sostenute direttamente dal cliente (cd. spese prepagate).
Queste fattispecie non devono essere confuse con l’ipotesi delle spese che si considerano sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente.
Spese di trasferta sostenute dal professionista
Le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria prestazione professionale:
- se riaddebitate analiticamente al cliente, sono, per il professionista stesso, integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso, e integralmente deducibili. Ciò a seguito delle modifiche recate dalla 81/2017 all’articolo 54, comma 5, Tuir in vigore già dal 2017;
- se riaddebitate forfettariamente al cliente, sono, per il professionista stesso, integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso, ma deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno.
Si noti che in entrambi i casi i documenti di spesa sono intestati al professionista poiché è colui che sostiene la spesa.
Essendo parte integrante del compenso i rimborsi:
- sono soggetti alla ritenuta d’acconto;
- concorrono alla formazione dell’imponibile Iva;
- sono soggetti alla rivalsa previdenziale.
Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente
Le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal cliente per lo svolgimento dell’incarico professionale non costituiscono compenso per il professionista e, di conseguenza, questi non dovrà riportarle in fattura. Ciò in virtù del fatto che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista” (articolo 54, comma 5, Tuir, così come modificato, da ultimo, dalla L. 81/2017 in vigore già dal 1° gennaio 2017).
Elemento caratterizzante è che il documento di spesa è intestato al cliente.
Spese sostenute in nome e per conto del cliente
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale costituiscono tipiche spese pagate dal professionista in nome e per conto del cliente quelle sostenute al fine di assolvere imposte e tasse, quali:
- imposta di registro, ipotecaria, catastale;
- imposta di bollo;
- contributo unificato;
- diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.
Tali spese, per il fatto di essere sostenute in nome e per conto, sono fiscalmente irrilevanti per il professionista. Ciò significa che il riaddebito al cliente:
- non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d’acconto;
- non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
- non concorre alla formazione della base imponibile Iva.
Tabella di sintesi
TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA | |||
SPESE VITTO E ALLOGGIO | SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO | ||
SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA | SOSTENUTE DAL COMMITTENTE | ||
RITENUTA 20% | SÌ | NO | NO |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO | SÌ | NO | NO |
IVA | SÌ | NO | NO |
Articolo tratto da “Euroconferencenews“