Rilevanza degli interessi moratori usurari: pattuizione o concreta applicazione?
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFÈ tuttora dibattuto in giurisprudenza se, ai fini della rilevanza degli interessi moratori rispetto alla normativa antiusura, sia sufficiente che gli interessi di mora siano stati soltanto “promessi o convenuti” (seppure mai addebitati al mutuatario) o se invece debbano essere stati concretamente applicati (essendo quindi necessario l’inadempimento del mutuatario).
I sostenitori del primo dei due orientamenti evidenziano che la legge (art. 1, comma 1, L. n. 24/2001) punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato (inadempimento) si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi (Trib. Chieti 13.6.2018).
Il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà (penale e civile) è dunque quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi, con la conseguente irrilevanza della circostanza che la clausola che fissa gli interessi moratori sia rimasta dormiente, non essendo mai stati applicati tali interessi nel corso del rapporto (App. Bari 4.6.2018).
Insomma, il contratto di mutuo è ritenuto usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari che al momento della pattuizione costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo, ma non è necessario attendere che la fase patologica si concretizzi, né che la mora venga pagata, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario (Trib. Catanzaro19.12.2016; v. anche Trib. Viterbo 14.6.2017: la circostanza che gli interessi di mora non siano mai stati in concreto applicati non è rilevante ai fini dell’affermazione della loro usurarietà, in quanto tale verifica riguarda il momento genetico della pattuizione e prescinde dal successivo svolgimento del rapporto; Trib. Benevento 25.10.2015: l’interesse moratorio viene in considerazione ai fini della valutazione di usurarietà già al momento della conclusione del contratto, non rilevando che la prestazione patrimoniale imposta sia eventuale o no).