Rilevanza degli atti posti in essere dagli arbitri al fine di individuare il mezzo con cui va impugnato il lodo
di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDFCass., sez. I, 20 maggio 2024, n. 13884mPres. Valitutti e Rel. D’orazione
Arbitrato rituale e irrituale – compromesso e clausola compromissoria – impugnazione del lodo
(artt. 808 ter, 827 c.p.c.; 1362 c.c,)
Massima: “Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti. Pertanto, se sia stato pronunciato uno lodo rituale, nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c.”
CASO
Gli eredi di uno dei soci di una società immobiliare in liquidazione depositavano, in base ad un articolo dello statuto, domanda di nomina di arbitro unico e di curatore speciale, ex art 78 c.p.c., per rappresentare e difendere la società in un procedimento arbitrale. Chiedevano, altresì, di accertare la responsabilità nella gestione della compagine sociale, degli amministratori che si erano succeduti.
Nello specifico, la clausola compromissoria prevedeva che l’arbitro procedesse in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decidesse secondo diritto, entro 90 giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato.
Il presidente del Tribunale nominava l’arbitro unico, il quale, alla prima udienza, su concorde richiesta delle parti, riteneva applicabile al procedimento l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (aspetto rilevante ai fini della decisione della Cassazione).
Il lodo accoglieva parzialmente le richieste degli attori e condannava gli altri soci/amministratori al risarcimento del danno.
Questi ultimi proponevano appello, ma la Corte dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che la stessa non avesse ad oggetto un lodo rituale. In particolare, secondo il collegio, era irrilevante il modus procedendi seguito dall’arbitro: non vi era, infatti, alcun dubbio sulla qualificazione del lodo come irrituale, essendo la clausola statutaria inequivocabile (Cass. 10 maggio 2018, n. 11313).
Avverso tale sentenza veniva presentato ricorso per cassazione, deducendo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 808-ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. I ricorrenti contestavano alla Corte d’appello di aver erroneamente qualificato l’arbitrato come irrituale. e, conseguentemente, dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta. Più precisamente, il collegio avrebbe basato la decisione – al contrario di quanto previsto dall’art. 1362 c.c. – sul solo dato testuale della clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, senza tenere conto del comportamento complessivo e della comune intenzione delle parti .
SOLUZIONE
La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello.
QUESTIONI
I giudici della I Sezione Civile ricordano, in primis, il principio, ormai consolidato, secondo cui, per configurare un arbitrato irrituale, non basta conferire agli arbitri il potere di decidere secondo equità o mediante composizione amichevole.
Al fine di qualificare l’arbitrato come rituale o irrituale, la Corte opera come giudice del fatto tranne nell’ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto. Infatti, il ricorrente in cassazione, può sempre dedurre l’erronea interpretazione della clausola compromissoria da parte del giudice dell’impugnazione, alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 e ss. c.c. (Cass., 10 maggio 2018, n. 11313).
Nel merito – al fine di qualificare l’arbitrato come rituale o irrituale – la Corte ha il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità dell’impugnazione (Cass. 5 luglio 2023, n. 18973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7198; Cass. 18 novembre 2015, n. 23629).
Nell’esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. (Cass. 3 marzo 2019, n. 7198)
La Corte d’appello, discostandosi da tali principi di legittimità, ha addirittura ritenuto superfluo esaminare le modalità di svolgimento dell’arbitrato, ritenendo di fare affidamento unicamente sul dato letterale della clausola compromissoria. Non ha, inoltre, tenuto che l’arbitro unico, su concorde richiesta delle parti, aveva ritenuto applicabile al procedimento l’istituto della sospensione feriale dei termini e del fatto che il difensore della società (nonché curatore speciale) aveva qualificato le memorie depositate nel procedimento arbitrale quali “memorie 183 c.p.c.”.
Sul punto, va ricordato che, con l’introduzione dell’art. 808 ter vi è una presunzione di ritualità della convenzione di arbitrato, che può essere vinta solo quando le parole in essa utilizzate siano inequivocabilmente in favore dell’irritualità. Nella specie, mancherebbe un’espressa disposizione negoziale sul punto.
Occorre, inoltre, interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.
Nella specie, La Corte ha precisato che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva
Le espressioni, contenute nella clausola compromissoria – e nel caso concreto utilizzate dal giudice dell’impugnazione per reputare l’arbitrato come irrituale con conseguente inammissibilità del gravame – rappresentano, invece, clausole di mero stile, del tutto ininfluenti per l’individuazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
La Corte territoriale non ha, poi, considerato la rilevanza di ulteriori espressioni contenute nello statuto societario, come, per esempio, quella per cui l’arbitro unico si pronuncia “anche sulle spese dell”arbitrato“
I giudici hanno, quindi, chiarito che, nel caso di dubbio, si deve privilegiare l’interpretazione più certa a garanzia alle parti, ossia quella dell’arbitrato rituale, che assicura un regime più solido in termini di esecutività del lodo (Cass. 28 settembre 2020, n. 20461; Cass. 10 maggio 2018, n. 11313, Cass. 7 aprile 2015, n. 6909).
Quanto, poi, al concreto dispiegarsi della procedura utilizzata dall’arbitro per giungere alla sua decisione, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello per cui risulta dirimente il concreto atteggiarsi della procedura utilizzata nel corso dell’arbitrato, che supera anche l’interpretazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti.
Prevale, dunque, la sostanza sulla forma.
Ed, infatti, agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, dipende dalla natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, indipendentemente dalla natura dell’arbitrato come previsto dalle parti (Cass. 8 novembre 2013, n. 25258). Pertanto, se sia stato pronunciato uno lodo rituale, nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli articoli 827 e seguenti c.p.c. (Cass. 24 marzo 2011, n. 6842).
Per stabilire quale sia la natura del lodo, risulta fondamentale l’interpretazione della convenzione di arbitrato. Si deve, infatti, presumere che, in assenza di elementi contrari, gli arbitri abbiano seguito quanto previsto dalle parti. Tuttavia, se dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli arbitri risulta chiaramente che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, questa determinazione è decisiva per individuare il mezzo di impugnazione esperibile, senza necessità di risalire all’interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione.
La Corte conclude che, in base agli elementi indicati e, in particolare, al testo della clausola statutaria, alla scelta delle parti di utilizzare forme e tempi del processo ordinario di cognizione, l’arbitrato era di carattere rituale, essendo, dunque, ammissibile l’appello proposto.
La sentenza in commento risponde, dunque, alla domanda se, nella scelta dello strumento impugnatorio, debba prevalere il criterio della forma, parametrato sul provvedimento in essere, ovvero il criterio della sostanza, che fa, invece, riferimento al provvedimento che avrebbe dovuto essere emanato.
Secondo gli Ermellini, ciò che conta agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come prevista dalle parti [sul punto, in maniera approfondita, Bianchi, l’erronea qualificazione della convenzione di arbitrato (rituale invece che irrituale) come motivo di impugnazione del lodo, in Giust. proc. civ., 2022, 71]
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