Il rilascio dell’immobile non determina la cessazione della materia del contendere dell’opposizione all’esecuzione
di Roberta Metafora Scarica in PDFCass. civ., Sez. VI-3, 7 luglio 2017, n. 20924; Pres. Amendola; Est. Tatangelo.
Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – In genere – Opposizione all’esecuzione – Conclusione della procedura esecutiva con rilascio dell’immobile – Cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze (cod. proc. civ., artt. 100, 608, 615, 624).
[1] La conclusione del procedimento di esecuzione in forma specifica mediante il rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo con il creditore procedente, non determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione all’esecuzione nel frattempo proposta, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e il sorgere del diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.
CASO
[1] Ricevuta la notificazione di precetto per rilascio di un immobile, l’esecutata proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615, 1° comma; nel corso del giudizio di opposizione, il subconduttore che occupava l’immobile lo rilasciava spontaneamente, per cui il Tribunale adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; detta decisione era confermata dal giudice di appello. Contro quest’ultima decisione, l’opponente proponeva ricorso per cassazione, in particolare denunciando la violazione e la falsa applicazione delle regole in tema di interesse ad agire e di cessazione della materia del contendere, avendo l’esecutata fondato la propria opposizione sull’opponibilità all’esecutante del contratto di locazione stipulato con il precedente proprietario e non avendo mai manifestato nel corso del relativo giudizio l’intenzione di abbandonare le proprie pretese di legittima detenzione dell’immobile.
SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso in quanto manifestamente fondato. Osserva in particolare che, poiché il rilascio non è avvenuto sulla base di un accordo tra la creditrice procedente e la debitrice esecutata, non avendo mai quest’ultima manifestato l’intenzione di abbandonare le proprie pretese di legittima detenzione dell’immobile, non sussistevano i presupposti perché potesse dirsi cessata la materia del contendere con riguardo all’opposizione all’esecuzione pendente.
La mancata sospensione dell’esecuzione e il conseguente suo compimento con il rilascio dell’immobile non può infatti in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, sussistendo l’interesse dell’opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis e conseguentemente l’inefficacia degli atti esecutivi posti essere in base all’azione esecutiva poi dichiarata illegittima.
QUESTIONI
[1] La decisione è pienamente condivisibile: come osservato dallo stesso S.C., il diritto dell’esecutato a proseguire il giudizio di opposizione all’esecuzione nonostante l’intervenuta conclusione del processo di esecuzione costituisce “indiscutibile proiezione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all’art. 24 Cost.”, che non può essere venir meno laddove il giudice adito per l’opposizione (o il giudice dell’esecuzione, dopo l’inizio della stessa) abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione del processo esecutivo, giacché tale valutazione “non può determinare la perdita del diritto del debitore opponente di vedere riconosciuta l’inesistenza dell’azione esecutiva ovvero l’irregolarità degli atti esecutivi e l’inefficacia degli stessi”.
Il principio risulta essere pacifico in giurisprudenza: mentre nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, si determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, come accade nel caso di sopravvenuta revoca dell’atto opposto (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182, con nota di Scala, in Foro it., 2001, I, 955), nel caso della pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, permane l’interesse alla decisione delle opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass 10 luglio 2014, n. 15761; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 16 novembre 2005, n. 23084). Sul multiforme istituto della cessazione della materia del contendere, v. amplius Scala, La cessazione della materia del contendere nel processo civile, Torino, 2001; sulla possibile cessazione della materia del contendere nell’ambito dell’opposizione di terzo all’esecuzione, v., si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 309 ss.