Rilancio della Hospitality in fase 2: voucher e rimedi civilistici fruibili fino al 30 settembre 2020_ II parte
di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF…continua..I rimedi fino al 30 settembre 2020
Il punto 11 dell’Art. 88 bus del Decreto Cura Italia precisa che, al di fuori dei casi specificamente indicati dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di soggiorno instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.
Attenzione però: l’art. 88 bis, che tratta anche dei contratti di trasporto e di pacchetto turistico, il 28 maggio 2020 è stato oggetto di una Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’Antitrust italiana), la quale, accogliendo la Raccomandazione della Commissione europea del 13 maggio, ha affermato che privare il consumatore-viaggiatore della possibilità di ottenere il rimborso è in contrasto con la normativa europea. L’Antitrust ha annunciato la propria intenzione di intervenire nel caso il Legislatore non tenga conto di tale raccomandazione. La citata normativa tuttavia riguarda i contratti di trasposto e di pacchetto turistico senza menzionare i “contratti di soggiorno”: resta dunque il dubbio se considerare estesa la segnalazione dell’Antitrust anche a questo tipo di contratti.
Vincoli e responsabilità
La normativa connessa alle riaperture prevede anche restrizioni, vincoli e nuovi obblighi che impegnano tutti gli operatori del settore. Uno dei temi più critici riguarda gli obblighi dei gestori e dei locatori relativi alle misure di prevenzione da predisporre, mentre ancor più complesso e tuttora aperto è il tema della responsabilità del gestore o del locatore nell’ipotesi in cui un cliente o inquilino (o suo familiare) risultasse sospetto o accertato Covid-19. Quanto agli obblighi, il DPCM 17 maggio 2020 ribadisce la regola della distanza interpersonale di sicurezza rinviando per gli aspetti esecutivi ai protocolli delle singole Regioni. Sul punto le Linee Guida del Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio (volte anche a un allineamento con la Comunicazione della Commissione europea del 14 maggio e delle Linee Guida dell’OMS del 31 marzo) individua eventuali vincoli e presidi specifici, da considerarsi una sorta di best practice del diligente operatore del settore della Hospitality. Tali provvedimenti disciplinano una serie di adempimenti: modalità di accesso e utilizzo degli spazi comuni, misure igienico-sanitarie o modalità di informazioni agli ospiti e sono stati successivamente ripresi dalle singole Regioni. Non viene tuttavia trattata dal Legislatore dell’emergenza la materia della responsabilità civile e penale ascrivibile al gestore o locatore che, disattendendo ai propri obblighi (generici o specifici), causasse o contribuisse alla diffusione del contagio del Covid-19: in particolare, resta aperto il tema del corretto comportamento che il gestore o il locatore dovrà seguire nell’ipotesi che debba confrontarsi con clienti sospetti o accertati Covid-19 ospitati (o in procinto di essere ospitati) nella propria struttura.
Locazioni turistiche e c.d. “affitti brevi”
Malgrado nella prassi coloro che operano con contratti di locazione turistica per periodi brevi (i c.d. “affitti brevi” o “short term rental” o formule analoghe) siano spesso assimilati ai contratti di soggiorno/ospitalità conclusi dalle strutture ricettive, non pare che i rimedi sui Voucher previsti dall’art. 88 bis del Decreto Cura-Italia o i contributi di cui l’art. 183 del Decreto rilancio siano applicabili anche in ambito locativo. Più dubbio invece l’approccio delle Linee Guida sopra menzionate che individua vincoli e presidi specifici indifferentemente per “strutture ricettive e locazioni brevi”. Anche le Regioni hanno successivamente adottato misure spesso rivolte a entrambe le tipologie, incuranti delle difformi responsabilità che possono essere ascrivibili, sia in ambito civilistico che penale, a un gestore di albergo rispetto a un proprietario di appartamento privato. Del resto, non è la prima volta che il Legislatore (anche nazionale) assimila le figure dei contratti di soggiorno/ospitalità e i contratti di locazione turistica breve. Il tema della contrapposizione e sovrapposizione delle figure della ricettività turistica e delle nuove formule locative del Real Estate è emerso infatti in diverse altre occasioni (si pensi alla comunicazione al portale Alloggiati WEB o alla riscossione della tassa di soggiorno) ed è argomento di estrema complessità. Si aggiunga che molte strutture ricettive (prime tra tutte, le c.d. CAV o case vacanza) operano sia con contratti di soggiorno sia con contratti di locazione. È auspicabile che il Legislatore, anche in questa situazione, affronti il settore della Hospitality con competenza, consapevole degli innegabili punti di analogia ma anche di distinzione tra le diverse figure.