8 Marzo 2016

Rigetto dell’istanza di sospensione della efficacia esecutiva del precetto e potere di sospensione del giudice dell’esecuzione

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Trib. Palermo, ord. 3 agosto 2015

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Opposizione all’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione – Procedimenti cautelari –Provvedimento negativo – Riproposizione istanza – Mutamenti delle circostanze – Nuove ragioni di fatto o di diritto – (Cod. proc. civ., art. 615, 624, 669 septies; L. Fall. art. 51) 

[1] Nel caso di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 615, primo comma, c.p.c. l’istanza di sospensione può essere riproposta al giudice dell’esecuzione soltanto se sussistono nuove circostanze o nuove ragioni di fatto o di diritto. 

CASO
[1] Parte debitrice proponeva opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c. con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice dell’opposizione a precetto disponeva con ordinanza la sospensione.

L’ordinanza di sospensione veniva reclamata dal creditore procedente avanti al Tribunale in composizione collegiale. Il Collegio accoglieva il reclamo e revocava la sospensione.

Il debitore, a questo punto, proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c. e richiedeva la sospensione del processo esecutivo.

 

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di sospensione del processo esecutivo proposta dal debitore ed ha affermato l’applicabilità dell’art. 669 septies c.p.c. alle istanze cautelari di sospensione dell’esecuzione.

Secondo la norma richiamata, a seguito di ordinanza di rigetto della domanda cautelare, è possibile riproporre la medesima istanza nelle ipotesi in cui si verifichino «mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto».

Nel caso in esame il giudice, a motivo del rigetto, ha rilevato nella domanda di sospensione del processo esecutivo una mera allegazione dei medesimi fatti posti a fondamento dell’opposizione all’atto di precetto, ad eccezione di un solo motivo, ritenuto infondato nel merito.

Nel decidere la questione il Tribunale ha altresì affermato che, in assenza di mutamento delle circostanze o nuove ragioni di fatto o di diritto, è precluso al giudice dell’esecuzione decidere sull’istanza di sospensione del processo esecutivo nell’ipotesi in cui vi sia stata già una pronuncia del giudice dell’opposizione a precetto.

 

QUESTIONI
[1] La decisione in esame è meritevole d’interesse perché affronta il tema della riproponibilità dell’istanza cautelare ed il suo rapporto con l’opposizione all’esecuzione e la relativa sospensione.

L’aspetto peculiare dell’ordinanza è infatti determinato dal fatto che in essa il giudice, correttamente, estende l’applicazione dell’art. 669 septies c.p.c. ai provvedimenti di opposizione all’esecuzione e di sospensione dell’esecuzione, poiché trattasi di provvedimenti di natura cautelare.

La decisione si colloca, inoltre, all’interno di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale è inammissibile un’istanza cautelare meramente ripetitiva dei motivi già posti a fondamento della prima istanza rigettata (Trib. Verona, ord. 21 giugno 1994, in Giur. it., 1995, I, II, 266; Trib. Roma, ord. 15 giugno 2005, in Corr. mer., 2005, 1006; Trib. Cuneo, ord. 30 ottobre 2009, in Corr. mer., 2010, 2, 139).

La sussistenza dei requisiti previsti dall’ art. 669 septies c.p.c. costituisce il discrimine per la riproponibilità della domanda cautelare di sospensione.

Il primo dei requisiti che consente di riproporre l’istanza è il «mutamento delle circostanze», che non pone particolari problemi interpretativi. In ordine, invece, alla seconda condizione richiesta, «deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto», la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità di intendere la locuzione «nuove» in senso più o meno restrittivo.

Secondo la tesi più rigorosa del termine, le nuove ragioni (di fatto o di diritto) devono essere ab origine inesistenti (Trib. Trani, ord. 14 febbraio 1996 e Trib. Taranto, ord. 15 aprile 1996, in Foro it., 1996, I, 1827 – 1828); ad avviso delle tesi meno restrittiva, le ragioni di fatto o di diritto possono essere considerate deducibili in un momento successivo, seppur esistenti ma non fatte valere mediante la proposizione della prima istanza cautelare (cfr. per maggiori approfondimenti: Satta – Punzi, Diritto Processuale Civile, 2000, 780; Monteleone, Manuale di Diritto Processuale Civile, 2012, II, 379; Luiso, Diritto Processuale Civile, 2015, IV, 214; si veda anche Trib. Foggia, 12 luglio 1993, in Foro it., 1993, I, 2983).