Riforma della sentenza e spese di giudizio
di Lorenzo Di Giovanna Scarica in PDFCass. civ., sez. lav., sent. 1° giugno 2016, n. 11423
Impugnazioni civili – Appello – Nuovo regolamento d’ufficio sulle spese processuali – Riforma della sentenza impugnata – operatività (Cod. proc. civ., artt. 91 c.p.c. e 336, co. 1)
Impugnazioni civili – Appello – Nuovo regolamento d’ufficio sulle spese processuali – Conferma della sentenza impugnata – Mancanza di specifica impugnazione – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 91 c.p.c. e 336, co. 1)
[1] In caso di conferma in appello della sentenza impugnata, la decisione di primo grado sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.
CASO
[1] Una domanda proposta dall’Enpam contro una Società per il versamento dei contributi ex art. 1, co. 39, l. n. 243/2004 veniva in primo grado rigettata per nullità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Interposto gravame dal solo Enpam, la Corte di appello rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado, pur modificandone la motivazione. Il rigetto della domanda dell’Enpam veniva fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova, anziché sulla nullità del ricorso di primo grado. Quanto alle spese, la Corte di appello condannava d’ufficio l’Enpam a rifondere alla controparte anche delle spese del primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dall’Enpam, lamentando – tra altri motivi – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. relativamente alla sofferta condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado. I giudici del gravame, infatti, avevano condannato d’ufficio l’Ente a rifondere alla Società avversaria anche le spese del primo grado, senza dunque che l’appellata avesse impugnato il capo di sentenza che disponeva la compensazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza di appello affermando che «Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste infatti in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere dev’essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così Cass. n. 15483 del 11.6.2008, n. 4052 del 19.2.2009)».
QUESTIONI
[1-2] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione si è soffermata sul potere del giudice d’appello di condannare d’ufficio al pagamento delle spese di lite una delle parti, modificando il regolamento processuale che – in primo grado – aveva dato luogo a compensazione delle stesse, a seconda che vi sia stata riforma ovvero conferma della sentenza impugnata.
In particolare, nel caso in esame la Suprema Corte ha affermato che il potere del giudice d’appello di pronunciarsi d’ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e di conseguenza di modificarlo è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza, in tutto o in parte (v. Cass. n. 15483/2008). È proprio in tale circostanza che si giustificano, ex lege, i poteri officiosi del giudice di modificare la determinazione delle spese processuali, in ragione del fatto che è mutata la parte soccombente e quindi l’esito della lite; di qui l’automatica caducazione del capo inerente alle spese, secondo quanto previsto dall’art. 336 co. 1 c.p.c. (v. Cass. n. 2495/1984).
Qualora, invece, vi sia stata conferma della statuizione di primo grado, non essendo cambiata la posizione finale delle parti nei termini di vittoria e di soccombenza, non vi è ragione per dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo invece necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativa alle spese processuali (v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 4052/2009; Cass. n. 18073/2013). L’operato d’ufficio del giudice, infatti, in quest’ultimo caso verrebbe viziato da ultra petizione, ex art 112 c.p.c., non essendo stato proposto alcun appello (anche incidentale) dalla parte che ne aveva interesse, la quale, al contrario, è rimasta acquiescente.
Secondo la Cassazione il principio resta valido anche quando, come nel caso di specie, venga confermato il solo dispositivo (rigetto della domanda) pur mutando la motivazione (mancato assolvimento dell’onere della prova dell’attore in luogo della nullità della domanda). Secondo la Corte, ciò che conta è infatti il mutamento in concreto dell’«esito complessivo della lite».