9 Novembre 2021

Il rifiuto di un genitore alla vaccinazione contro il Covid è contrario agli interessi del minore

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Milano, decreto 2 settembre 2021

Decisioni di maggiore interesse – disaccordo – responsabilità genitoriale

(Art. 316 c.c. – art. 709 ter c.p.c.)

In materia di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, il diritto di autodeterminazione per le scelte inerenti alla salute del singolo deve essere contemperato con quello alla salute della collettività. I genitori devono adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli minori. Le convinzioni anti vaccini, anti tamponi e anti mascherine, frutto di opinioni personali di un genitore e in contrasto con gli approdi della comunità scientifica, comportano l’attribuzione all’altro genitore del potere di disporre in autonomia circa le scelte sanitarie sui minori.

CASO

La vicenda riguarda il contrasto tra due genitori separati sulla scelta di vaccinare la figlia undicenne. Il padre agisce con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. per ottenere l’autorizzazione a somministrare alla figlia le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, la vaccinazione contro il Covid-19 al compimento del dodicesimo anno di età, e i tamponi Covid per accedere alle lezioni scolastiche, a fronte del mancato consenso della madre.

Quest’ultima – convinta no-vax, no-mask e intransigente oppositrice delle disposizioni adottate in pandemia – si è opposta, chiedendo una CTU medico-scientifica, circa i benefici e i rischi dei suddetti vaccini e gli effetti dannosi dell’uso della mascherina, una CTU psicologica sul padre al fine di verificare la sua capacità genitoriale e l’attitudine ad assumere giuste decisioni nell’interesse della figlia, nonché l’affido esclusivo della minore.

La donna ha sollevato, inoltre, questione di legittimità costituzionale del D.L. 73/2017 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per alcune malattie.

SOLUZIONE 

Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso del padre. In primo luogo, sulla questione di legittimità costituzionale, ha ricordato l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, con cui è stato chiarito che l’art. 32 Cost. comporta il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto della collettività. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a salvaguardare lo stato di salute di chi è assoggettato, ma anche a garantire lo stato di salute degli altri.

Viene, infine, in gioco anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte appropriate per proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost).

Sulle vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. La madre non aveva allegato nulla sullo stato di salute della figlia come controindicazione ai vaccini. Il tribunale ha richiamato pertanto il suo precedente orientamento e ha autorizzato il padre a provvedere in autonomia senza il consenso dell’altro genitore.

Sulle vaccinazioni raccomandate e contro Covid-19

Secondo i giudici milanesi, la posizione della madre si basa su concezioni personali, sostenute da teorie di una minoranza di soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica e in contrasto con i risultati degli studi della scienza medica internazionale.

Tali convinzioni possono costituire un grave pregiudizio per la salute della figlia minore.

La madre, contraria a tutti i vaccini, senza possibilità di apertura alcuna, a causa delle sue posizioni negazioniste, non ha permesso alla figlia di ricevere le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate dagli organi della sanità pubblica, esponendola al rischio di contrarre le gravi malattie che quei vaccini tendono a prevenire.

Con l’accoglimento delle domande del padre, il tribunale ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale della madre attribuendola in via esclusiva al genitore che si è mostrato attento alla tutela dell’interesse della figlia minore, in ordine alle questioni oggetto del provvedimento.

In particolare il decreto ha autorizzato il padre a valutare, in autonomia, senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrare il vaccino anti Covid-19 alla figlia minore, provvedendo di conseguenza.

Il provvedimento contiene anche la prescrizione di far utilizzare alla minore la mascherina necessaria a limitare la possibilità di contagio da Covid-19 in tutte le situazioni imposte da legge.

La madre è stata ammonita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. a non ostacolare l’effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi consegnando al padre tutta la documentazione richiesta ogni qualvolta sarà necessario per l’adempimento di quanto prescritto, e a non ostacolare l’uso da parte della figlia della mascherina.

QUESTIONI

Aumentano le decisioni dei tribunali che hanno autorizzato un genitore a provvedere a vaccinare i figli minori contro Covid-19 (cfr. anche Trib. Bologna 13 ottobre 2021, Trib. Monza 22 luglio 2021. Trib. Trento 20 luglio 2020). Lo strumento più utilizzato è il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo e in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell’art. 337 ter c.c..

Qualora il conflitto insorga tra genitori ancora conviventi, lo strumento normativo di risoluzione della controversia è dettato dall’art. 316 c.c., il quale prevede che il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisca le determinazioni che ritiene più utili nel suo interesse. Se il contrasto permane, il potere di decisione viene attribuito al genitore ritenuto più idoneo a curare l’interesse del figlio.

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