Rifiuto per errore “fatale” di deposito telematico tempestivamente eseguito: anche il Tribunale di Torino esclude la decadenza in caso di rinnovazione fuori termine
di Andrea Ricuperati Scarica in PDF[I] Trib. Torino, ord. 23 dicembre 2016 – Est. Sburlati
Costituzione in giudizio – deposito telematico – errore “fatale” – comunicazione di rifiuto dell’atto successiva alla scadenza – rinnovazione del deposito – tempestività (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis, commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 153, comma 2, e 294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 13, comma 2)
[II] Trib. Torino, ord. 10 febbraio 2017 – Est. Sburlati
Produzioni documentali – deposito telematico – errore “fatale” – comunicazione di rifiuto successiva alla scadenza – rinnovazione del deposito – tempestività (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis, commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 153, comma 2, e 294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 13, comma 2)
MASSIME
[I.1] È tempestiva tout court (e senza bisogno di provvedimento di rimessione in termini) la costituzione della parte che, dopo aver presentato telematicamente la propria comparsa ed aver ricevuto in termini la cd. seconda PEC, si sia vista rifiutare dalla cancelleria – dopo la scadenza – il suddetto deposito a causa dell’errore nell’indicazione nel registro del procedimento ed abbia spontaneamente provveduto alla rinnovazione dell’incombenza.
[II.1] È tempestiva tout court (e senza bisogno di provvedimento di rimessione in termini) la produzione di documenti della parte la quale, dopo che era intervenuta in termini la generazione della ricevuta di avvenuta consegna della relativa busta telematica, si sia vista rifiutare dalla cancelleria – dopo la scadenza – il suddetto deposito a causa di un “errore inatteso durante la verifica firma” ed abbia spontaneamente provveduto alla rinnovazione dell’incombenza.
[II.2] La rinnovazione del deposito telematico precedentemente rifiutato dalla cancelleria per errore “fatale” non legittima la proroga del termine di replica spettante alla controparte, quando non si sia verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa della medesima.
CASI
[I] Nell’àmbito di un procedimento contenzioso civile (sommario ex art. 702-bis e ss. c.p.c.), instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, la parte convenuta si costituiva inviando telematicamente la propria comparsa di risposta il 29 gennaio 2016 (prima dello spirare del relativo termine decadale di legge) e lo stesso giorno era generata – e perveniva alla destinataria – la ricevuta di avvenuta consegna della busta informatica (cd. seconda PEC).
Il successivo 1° febbraio 2016 – a termine ormai scaduto – giungeva al difensore l’avviso di rifiuto dell’atto a causa di un errore “fatale” (come tale non gestibile dalla cancelleria), insito nell’indicazione di un registro (= lavoro) diverso da quello del procedimento (appartenente al contenzioso ordinario).
In data 3.2.2016 l’avvocato rinnovava – all’interno del corretto registro di riferimento – il deposito in questione, che stavolta veniva accettato, e contestualmente chiedeva al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c..
L’istanza de qua veniva accolta in data 5.2.2016; di tale provvedimento l’attrice domandava a più riprese la revoca, presumibilmente (anche se di detta obiezione non si fa cenno nell’ordinanza qui in commento) contestando la non imputabilità della circostanza foriera dell’originaria decadenza della convenuta.
[II] Nell’àmbito di un procedimento civile di cognizione ordinaria, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, la parte convenuta – dopo aver trasmesso telematicamente trentotto documenti e ricevuto la cd. seconda PEC entro il termine all’uopo assegnato dal giudice – aveva notizia dalla cancelleria, il giorno (13.10.2016) successivo alla scadenza del predetto dies, dell’intervenuto rifiuto del deposito a causa di “errore inatteso durante la verifica firma” (rientrante nella categoria dei cd. errori fatali) relativo a tre dei documenti offerti in comunicazione; lo stesso giorno il difensore reiterava il deposito, questa volta accettato dall’ufficio, e poi chiedeva la rimessione in termini a norma del capoverso dell’art. 153 c.p.c.; all’istanza resisteva l’attrice, domandando che nell’ipotesi di suo accoglimento le fosse concesso ulteriore congruo termine per prova contraria.
SOLUZIONI
[I] Il Tribunale di Torino (in composizione monocratica), in occasione della decisione della lite (adottata a norma di legge con ordinanza), ha revocato il provvedimento di rimessione in termini ma dichiarato tempestiva la costituzione della convenuta, osservando che:
- ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221) e dell’art. 13, secondo comma, del D.M. 21.2.2011, n. 44, il deposito telematico si perfeziona nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC contenente l’atto/documento presentato;
- l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere elemento integrante della fattispecie di deposito, riguarda piuttosto il mero inserimento dell’atto nel fascicolo informatico;
- le anomalie concernenti detta accettazione, allora, non possono travolgere retroattivamente il deposito, non potendo del resto ammettersi che errori materiali – anche di marginale entità e privi di rilievo nel mondo analogico – comportino una conseguenza così grave com’è la decadenza (oltretutto non sanabile, stante l’assenza del requisito della non imputabilità);
- tali anomalie, dunque, non esigono la rimessione in termini (condizionata al presupposto della non imputabilità), bensì la semplice rinnovazione del deposito, la quale (se con esito positivo) vale a rimuovere il blocco all’inserimento dell’atto nel fascicolo digitale;
[II.1] Il Giudice istruttore torinese ha respinto l’istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il primo deposito dei documenti, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle esposte dallo stesso magistrato nell’ordinanza 23.12.2016 e sopra sintetizzate.
[II.2] La richiesta attorea di assegnazione di un ulteriore congruo termine per dedurre prova contraria, invece, è stata rigettata in quanto l’accettazione del secondo deposito aveva avuto luogo lo stesso giorno del rifiuto del precedente e la parte non aveva allegato specifiche doglianze relativamente al proprio diritto di difesa.
QUESTIONI
[I; II.1] Il Tribunale di Torino, nel considerare non solo superfluo ma addirittura concettualmente erroneo il ricorso all’istituto della rimessione in termini nelle ipotesi di depositi telematici di atti/documenti poi rifiutati dalla cancelleria perché affetti da cd. errori fatali, si colloca nel solco già tracciato dalla giurisprudenza dello stesso (Trib. Torino, ord. 13 maggio 2016(*), in www.processociviletelematico.it) e di altri fori (Trib. Bari, ord. 8 giugno 2016, in www.maurizioreale.it), nonché della dottrina più attenta (P. CALORIO, Errori materiali, rifiuto del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, in www.altalex.com).
Tale orientamento finisce col negare rilevanza all’ascrivibilità – o meno – dell’errore “fatale” alla colpa (= negligenza, imperizia o imprudenza del depositante), escludendo la necessità di indagare sull’imputabilità soggettiva del rifiuto ai fini del riconoscimento della tempestività del deposito telematico.
Altra opinione, invece, continua ad affermare – in linea con le prime pronunce rese all’indomani dell’introduzione del processo civile telematico – che occorre preventivamente sincerarsi dell’assenza di profili di responsabilità della parte (rectius, del suo difensore) in relazione all’errore foriero del rifiuto della cancelleria, in quanto “chi non ha colpa in omissioni processuali non deve subire conseguenze negative”, pur ritenendo superflua l’istanza ex art. 1532 c.p.c. quando prima di essa il deposito rifiutato sia stato spontaneamente reiterato (così Trib. Bologna, decr. 12.12.2016, in questa Rivista, edizione del 10 gennaio 2017).
Invece, per la tesi “tradizionale” dell’ineludibilità della richiesta di rimessione in termini e della verifica della non imputabilità della decadenza in vista dell’eventuale accoglimento o reiezione dell’istanza, vedasi ex multis Trib. Milano, Sez. Lav., ord. 10.5.2016 (in questa Rivista, edizione del 20 settembre 2016), Trib. Milano, ord. 8.10.2015, e Trib. Pescara, ord. 2.10.2015 (entrambe in www.studiocataldi.it).
[II.2] La decisione di non assegnare un nuovo termine in prova contraria a fronte della declaratoria di tempestività del deposito rifiutato e poi rinnovato appare ineccepibile: il fatto che il rifiuto della prima presentazione e l’accettazione della seconda rechino la medesima data esclude la sussistenza di compressioni nei tempi disponibili per l’esame dei documenti oggetto del deposito, non essendo mutato (se non ad horas) il momento della loro visibilità da parte del contraddittore. La risposta del giudice sarebbe stata certamente diversa, se fosse intercorso un apprezzabile lasso cronologico tra il rifiuto ed il successivo inserimento nel fascicolo informatico.
Il problema è in realtà più generale, concernendo tutti i depositi la cui accettazione (cd. quarta PEC) intervenga dopo l’inizio della decorrenza del termine spettante alla controparte per interloquire al riguardo (si pensi, ad esempio, alla scansione dei termini contemplati dal sesto comma dell’art. 183 c.p.c.): in tal caso, a ben vedere, una menomazione del diritto di difesa v’è sempre, attesa l’obiettiva riduzione del termine de quo. Trattasi di distorsione allo stato correggibile solo dal giudice attraverso lo strumento della rimessione (per i termini perentori) e della proroga (per quelli ordinatori: cfr. art. 154 c.p.c.), ma meritevole – per la delicatezza del tema – di una soluzione organica a livello normativo (magari fissando ogni dies iniziale in maniera “mobile”, ossia ancorata proprio alla data della PEC di accettazione del deposito a cura della cancelleria).
(*) Che è giunta ad esentare la parte dall’onere di rinnovare il deposito, ben potendo il giudice mandare alla cancelleria di inserire nel fascicolo informatico l’atto (coi documenti) oggetto del primo deposito, in quanto è tecnicamente possibile “mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice”, ossia “indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna”.