14 Dicembre 2015

Rifiuto di eseguire la trascrizione da parte del Conservatore e impugnazione del decreto del Presidente del Tribunale

di Carlo Cipriani Scarica in PDF

Cass., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15131 – link al provvedimento 


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Trascrizione – Rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari – Ricorso – Decreto del Presidente del Tribunale – Reclamo alla Corte d’appello – Esclusione (Cod. civ., art. 2674; disp. att. c.c., art. 113-bis; c.p.c., art. 739, 745).

 

Trascrizione – Rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari – Ricorso – Decreto del Presidente del Tribunale – Condanna alle spese giudiziali – Esclusione – Ricorso straordinario per cassazione

(Cost., art. 111; c.c., art. 2674; disp. att. c.c., art. 113-bis; c.p.c., art. 91, 745).

[1] Il decreto con cui il Presidente del Tribunale provvede sul ricorso, proposto ai sensi dell’art. 2674 c.c., art. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c.., avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi direttore dell’Agenzia del Territorio) di eseguire la trascrizione richiesta dalla parte, non rientrando tra i provvedimenti emessi in camera di consiglio, non è reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c.

[2] E’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto dotato dei caratteri della decisorietà e definitività, il provvedimento sulle spese illegittimamente pronunciato nel procedimento previsto dagli art. 2674 c.c., art. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c.

IL CASO
[1, 2] Una banca propone ricorso al Presidente del Tribunale di Lodi avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio) di procedere all’annotazione dell’inefficacia degli atti dispositivi che era stata accertata con sentenza dello stesso Tribunale.

Il Presidente del Tribunale accoglie il ricorso proposto dall’istituto bancario e ordina all’Agenzia del Territorio di procedere all’annotazione, condannando quest’ultima al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali.

L’Agenzia del Territorio propone ricorso straordinario per cassazione impugnando la sola statuizione sulle spese.

La Suprema Corte accoglie il ricorso richiamando i principi sopra individuati.

LA SOLUZIONE
[1, 2] La Corte di cassazione conferma l’orientamento secondo cui il procedimento – previsto dagli art. 2674 c.c., 113-bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c. – con cui il Presidente del Tribunale provvede sul ricorso avverso il rifiuto del Conservatore di eseguire la trascrizione richiesta dalla parte,  costituisce un procedimento di volontaria giurisdizione non contenzioso che, in quanto tale, non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare. La S.C. ribadisce, altresì, il suo orientamento secondo cui il decreto con cui è definito detto procedimento, in quanto emesso dal Presidente del Tribunale e non dal Tribunale in camera di consiglio, non è suscettibile di reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c.

Da ultimo, la sentenza annotata riafferma il principio per cui, nel procedimento in esame, non potendosi ravvisare alcuna parte vittoriosa o soccombente, non è possibile provvedere sulle spese di giudizio. Ne deriva che l’eventuale provvedimento che statuisca sulle spese, assunto sull’errato presupposto che vi sia controversia su diritti, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

LE QUESTIONI
[1, 2] Sull’inammissibilità del reclamo camerale ai sensi dell’art. 739 c.p.c. contro il decreto de quo, in quanto emesso dal Presidente del Tribunale e non dal Tribunale in camera di consiglio, v. la recente Cass. 11 maggio 2015, n. 9446, in CED Cassazione, 2015; Cass. 12 marzo 2008, n. 6628, Foro it., 2009, I, 1205; Cass. 12 maggio 2003, n. 7259, Notariato, 2003, 563.

Sull’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la (sola) statuizione sulle spese, illegittimamente pronunciata nel procedimento ex art. 745 c.p.c., v. la già cit. Cass. 11 maggio 2015, n. 9446; nello stesso senso, Cass. 28 gennaio 2011, n. 2095, Foro it., Rep. 2011, voce Trascrizione, n. 34.

La sentenza annotata, nel ribadire che il procedimento in esame non ha carattere contenzioso e il relativo provvedimento è inidoneo al giudicato, pare riaffermare, seppur implicitamente, l’orientamento costante della S.C. che nega l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto previsto dall’art. 745 c.p.c., sul presupposto che tale provvedimento non abbia contenuto decisorio. In tal senso v., la già cit. Cass. 12 marzo 2008, n. 6628; Cass. 5 maggio 1998, n. 4523, Foro it., Rep. 1998, voce Trascrizione, 34; Cass. 23 ottobre 1996, n. 9234, Giur. it., 1997, I, 1, 744; Cass. 13 gennaio 1995, n. 370, Mass. Giur. It., 1995; Cass. 4 novembre 1993, n. 10916, Rass. Avv. Stato, 1994, I, 106; Cass. 13 ottobre 1993, n. 10109, Giust. civ., 1994, I, 710; Cass. 29 ottobre 1992, n. 11751, Giust. civ., 1993, I, 1227. Con le suddette pronunce, la Cassazione ha mutato quello che era l’orientamento in precedenza espresso dalle Sezioni Unite che, con la sentenza Cass., sez. un., 20 marzo 1986, n. 1973, Nuova giur. civ., 1987, I, 59, con nota di L.P.Comoglio, aveva dichiarato la natura «sostanzialmente decisoria» del decreto emesso dal Presidente del Tribunale con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

In dottrina, v. S. Fiumara, Sub art. 745 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P. Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, VII, 3, Torino, 2014, 462 ss.; A. Chizzini, Sub art. 745 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, diretto da C. Consolo, III, Milano, 2013, 1229 ss.

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