Riduzione INPS forfettari: indietro tutta sul rinnovo dell’opzione?
di Marco Bomben Scarica in PDFI contribuenti forfettari di cui all’articolo 1, comma 54, L. 190/2014 già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016, non devono presentare una nuova comunicazione per poter beneficiare della riduzione contributiva del 35% anche nel 2017.
È questo uno dei principali chiarimenti resi dall’INPS con la circolare n. 22 dello scorso 31 gennaio.
È noto che i titolari di partita Iva in regime forfettario hanno a disposizione due diversi regimi contributivi: ordinario oppure agevolato. In particolare, l’accesso a quest’ultimo ha natura facoltativa ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- svolgere un’attività di impresa;
- obbligo di iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Di conseguenza, restano esclusi dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività professionali per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Fino all’anno scorso si riteneva che i soggetti beneficiari della riduzione dovessero necessariamente rinnovare l’opzione annualmente per estenderne la validità all’annualità in corso.
Il recente documento di prassi, invece, ha precisato che i soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016, possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l’anno in corso, senza la necessità di ulteriori adempimenti, a condizione che:
- permangano i requisiti di accesso al regime di agevolazione fiscale;
- non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Si segnala il paradossale contrasto tra l’interpretazione resa dall’ente e il tenore letterale dell’articolo 1, comma 83, della L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) il quale prevede espressamente che “i soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito…”.
Nessun dubbio invece sul fatto che i soggetti che hanno intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa e per la quale intendono beneficiare anche nel 2017 del regime agevolato debbano manifestare tale volontà presentando un’apposita istanza.
Il modulo di domanda è disponibile sul portale dell’ente accedendo al proprio “cassetto previdenziale artigiani e commercianti” e deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata successivamente, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione soltanto a partire dal periodo successivo.
Infine, con riferimento alle nuove partite Iva, ovvero ai contribuenti che intraprendono una nuova attività nel corso del 2017, la citata circolare n. 22 ribadisce che gli stessi dovranno comunicare l’opzione per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.
Articolo tratto da “Euroconference News”