Ricorso per cassazione: è valida la procura speciale alle liti “non contestuale”
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075, Pres. D’Ascola, Est. Vincenti
[1] Processo civile – Dei difensori – Procura alle liti – Ricorso per cassazione
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso.
CASO
[1] L’intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato all’esito di un procedimento di opposizione avviato da un contribuente avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, sfociata in una sentenza di accoglimento tempestivamente impugnata da Riscossione Sicilia s.p.a.
Nel corso dell’instaurato giudizio di legittimità, a Riscossione Sicilia s.p.a. subentrava l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione della Cassazione – preliminarmente rilevando d’ufficio che “la procura conferita da Riscossione Sicilia all’avvocato risultava rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021” – ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente: la quaestio iuris, come sarà meglio illustrato, attiene alla possibilità che la procura speciale alle liti sia validamente rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione, e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.
SOLUZIONE
[1] Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale vigente sul punto affermando la validità della procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione, offrendo continuità a un orientamento radicato nella giurisprudenza, anche risalente, della Suprema Corte, recentemente confermato da alcune pronunce di varie sezioni semplici, pure successive alla stessa ordinanza di rimessione (tra queste: Cass., 2 febbraio 2023, n. 3267; Cass., 28 settembre 2023, n. 27525; Cass., 17 ottobre 2023, n. 28823; Cass., 6 novembre 2023, n. 30817; Cass., 21 novembre 2023, n. 32248; Cass., 22 novembre 2023, n. 32453; Cass., 22 novembre 2023, n. 32466; Cass., 23 novembre 2023, n. 32574; Cass., 4 dicembre 2023, n. 33708).
Dunque, la Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalle Sezioni Unite attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.
La sezione rimettente, nell’ordinanza interlocutoria, illustra i due orientamenti che appaiono utili a risolvere la questione, evidentemente esprimendo il proprio favore nei confronti di quello che per primo procederemo a illustrare.
Tale indirizzo, in particolare, ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, e trova il proprio fondamento nel fatto che l’art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l’ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale – a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma (in tal senso, Cass., 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., 4 aprile 2023, n. 9271). L’adesione a tale orientamento comporta, evidentemente, che la procura speciale non possa essere riguardata come un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – debba essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati dal citato comma terzo dell’art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi. Inoltre, si opporrebbe alla possibilità di autenticare la sottoscrizione della procura speciale “a distanza” (spaziale, oltre che temporale) la previsione dettata dall’art. 2703, secondo comma, c.c., per cui l’autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.
A sostegno di tale lettura, la sezione rimettente adduce anche la legislazione emergenziale intervenuta in conseguenza della pandemia da Covid-19: in tale peculiare (ed esclusivo) contesto, cioè, il legislatore ha espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti, consentendo all’avvocato – ma soltanto nella vigenza dell’art. 83, comma 20-ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127 (disposizione poi abrogata dall’art. 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108) – di certificare l’autografia della sottoscrizione «apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica».
L’orientamento idoneo a fondare il convincimento contrario, viceversa, è rinvenuto dalla sezione rimettente nell’arresto di Cass., 15 dicembre 2022, n. 36827, la quale ha affermato che “il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, terzo comma, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”. Il predetto requisito della “contestualità”, spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione non sarebbe infatti contemplato dal citato art. 83, “la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”, per cui è valida la procura speciale “che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione”.
L’unico precedente a Sezioni Unite, peraltro, non appare idoneo a dirimere il denunciato contrasto: il riferimento è a Cass., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057, la quale è intervenuta su altri aspetti dell’art. 83 c.p.c. (in particolare, la collocazione topografica della procura speciale alle liti) e, più in generale, sulle disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio (si ricorda, di seguito, il principio di diritto nell’occasione affermato: “A seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”).
La soluzione infine proposta dalle Sezioni Unite – nel senso della validità della procura speciale alle liti “non contestuale” – appare rispettosa di alcuni generali principi affermati in materia, anche da parte delle corti sovranazionali.
Su tutti, quello che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso a un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1, CEDU; Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia; Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., sez. un., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., sez. un., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950): ed è del tutto evidente come, al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assuma una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione.
In definitiva, ciò che rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte, la citata Cass., sez. un., n. 35466/2021). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato e afferente a ricorso redatto in modalità analogica “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.
A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico, nelle ipotesi – anch’esse contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. – di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.
Da ultimo, secondo le Sezioni Unite, non sono idonei a condurre a una diversa conclusione gli argomenti, tra loro coordinati, della rilevanza applicativa dell’art. 2703 c.c. e della normativa emergenziale da Covid-19 spesi dalle pronunce che sostengono la necessaria contestualità tra certificazione della sottoscrizione della procura e redazione del ricorso.
La certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autentica minore” (o “vera di firma”). In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.
Né, del resto, giova il richiamo alla previsione recata dalla disposizione emergenziale di cui all’art. 83, comma 20-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 17, la quale – nello stabilire che: «La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia» – esplicita ciò che era già desumibile dalla norma generale dell’art. 83 c.p.c. con riferimento a una fattispecie peculiare, rispetto alla quale intende ribadire la valenza di quella presunzione assoluta di “collocazione topografica” che accomuna le altre ipotesi – e, segnatamente, ancor più (in quanto pertinenti al mondo virtuale) quelle della procura digitale e di quella digitalizzata -, ossia al caso di una procura alle liti formata su documento analogico dalla stessa parte, che la sottoscrive e la invia telematicamente al difensore, il quale certifica l’autografia con la sola firma digitale sulla copia informatica della procura, così da esercitare una sorta di potere implicito di autenticazione rispetto all’originale cartaceo. Si tratta, quindi, di modalità del tutto differente dal rilascio della procura (digitale o digitalizzata) in originale da parte del cliente, per cui la specialità della normativa emergenziale non attiene tanto alla non contestualità, ma alla eccezionale facoltà riconosciuta al cliente di inviare una copia informatica della procura cartacea con un meccanismo preordinato ad attestarne la conformità all’originale. Ed è evidente che, cessata l’emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l’esigenza (fatta palese con l’abrogazione dell’anzidetto art. 83, comma 20-ter) di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l’autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale.
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