Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione
di Luigi Ferrajoli Scarica in PDFIn tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, D.Lgs. 546/1992, nel testo modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la revocazione c.d. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all’articolo 398, comma 4, c.p.c., secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 327/2018, si è pronunciata in una vicenda in cui l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso una sentenza della stessa CTR, sul presupposto della contemporanea pendenza del giudizio di cassazione avverso la predetta sentenza di appello.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 D.Lgs. 546/1992, e articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione.
A sostegno della decisione di secondo grado la CTR aveva richiamato l’articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione in vigore prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 156/2015, che così recitava: “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa le revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.” ed aveva ribadito i principi espressi dalla Cassazione con riferimento a tale disposizione, affermando che “l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame” (cfr. Cassazione, sentenza n. 5827/2011).
Nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha correttamente rilevato che l’articolo 9, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, aveva riformulato l’articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992 “allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente” (così nella relazione illustrativa al decreto) e che, attualmente, la norma prevede che “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.“; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, come espressamente previsto dall’articolo 12 del decreto di riforma e, quindi, anche al ricorso per revocazione oggetto del giudizio, proposto in data 24.09.2016.
La Cassazione ha, infatti, rilevato che l’applicazione delle modifiche alle disposizioni del processo tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015 anche ai giudizi in corso è stato chiarito nella relazione illustrativa al decreto“non essendosi ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi”, ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in quanto “un tale sistema (…) verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze“.
Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, in base alla nuova formulazione dell’articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992, non risulta più attuale l’orientamento della Cassazione riferito alla precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione, dovendosi invece ritenere che, analogamente all’ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione ordinaria, ex articolo 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, non è pregiudicata dalla contestuale proposizione del ricorso per Cassazione, ex articolo 360 c.p.c., nei confronti della medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all’articolo 398, comma 4, c.p.c. secondo cui “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo” (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n. 2039/1967, nonché Cassazione n. 5480/1998, in tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; Cassazione n. 14717/2001, in tema di litispendenza tra i due giudizi; Cassazione n. 23445/2014 sull’autonomia delle impugnazioni), che è norma applicabile al processo tributario ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Articolo tratto da “Euroconferencenews“