16 Novembre 2015

Revocazione delle sentenze della Cassazione e sospensione dell’efficacia esecutiva

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. VI-5, 17 settembre 2015, n. 18300

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Impugnazioni civili – Revocazione delle sentenze della Cassazione – Cassazione con decisione nel merito – Istanza di sospensione dell’esecuzione – Ammissibilità
(C.p.c. artt. 324, 384, co. 2, 391bis, 395, co. 1, n. 4, 401; Cost., artt. 3 e 24)

[1] È ammissibile l’istanza di sospensione cautelare ex art. 401 c.p.c. avanzata nel giudizio di revocazione avverso sentenza della Corte di cassazione emessa ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

CASO
[1] In accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte definiva una controversia in materia tributaria con decisione nel merito.

Tale sentenza veniva però impugnata dal contribuente ex art. 391 bis c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione sottoposta a giudizio di revocazione (art. 401 c.p.c.).

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, sostenendo in primis l’inammissibilità dell’istanza cautelare. Il Collegio emanava quindi apposita ordinanza interlocutoria sulla questione pregiudiziale.

SOLUZIONE
[1] 
La Suprema Corte ha dichiarato ammissibile – nonché fondata – l’istanza di sospensione proposta.

Infatti, quando si impugna per vizio revocatorio di fatto la sentenza della Cassazione emessa ex art. 384, co. 2, c.p.c., non può trovare applicazione l’art. 391 bis, co. 5, c.p.c.

Di riflesso, dunque, si deve attuare la disciplina dell’art. 401 c.p.c., stando alla quale «il giudice della revocazione può pronunciare … l’ordinanza prevista nell’art. 373».

QUESTIONI
[1] L’ordinanza affronta una questione sostanzialmente nuova, non riscontrandosi precedenti in tema di ammissibilità dell’istanza ex art. 401 c.p.c. nei casi di revocazione di sentenze della Cassazione con decisione della controversia nel merito (ad eccezione della successiva ordinanza “gemella” Cass., 17 settembre 2015, n. 18301).

Innanzitutto la Suprema Corte osserva che, sul piano dell’interpretazione letterale, le sentenze della Cassazione non possono essere sussunte nel concetto di «sentenza passata in giudicato» ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 bis, co. 5, c.p.c.

Esse, infatti, non passano formalmente in giudicato ex art. 324 c.p.c., bensì costituiscono già cosa giudicata al momento del loro deposito (cfr. Cass., 22 agosto 2006, n. 18234, in Giur. it., 2007, 1722, con nota di Ronco; in dottrina già Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989, 204 ss).

Ciò precisato, i giudici di legittimità distinguono sul piano sistematico tre tipologie di decisione:

  1. a) pronuncia di rigetto;

  2. b) cassazione con rinvio;

  3. c) accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito.

Orbene, l’art. 391 bis, co. 5, c.p.c., può trovare applicazione solo in occasione di giudizi revocatori avverso sentenze di mera legittimità, ovvero quelle sub a) e sub b).

Più precisamente, il divieto di proporre la sospensione «dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato» (art. 391 bis, co. 5, prima parte) vale per l’ipotesi sub a), potendosi con tale espressione unicamente intendere la pronuncia di merito impugnata con ricorso poi respinto (cfr. Cass., 30 luglio 1997, n. 7116, in Mass. Giur. It., 1997); mentre nell’ipotesi sub b), la proposizione della revocazione non sospende «il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo» (art. 391 bis, co. 5, ultima parte).

Viceversa, nell’ipotesi sub c), stante l’assenza di una specifica disciplina derogatoria, nulla osta alla proposizione dell’istanza cautelare in applicazione della regola generale di cui all’art. 401 c.p.c.

Infatti, in questo – unico – caso la pronuncia della Suprema Corte costituisce titolo idoneo ad essere azionato in via esecutiva ex art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c.

Oltretutto, tale ricostruzione si porrebbe in perfetta armonia con i principi espressi dagli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, a fronte di pronunce parimenti esecutive, sussiste eguale trattamento fra quelle emanate dai giudici di merito e quelle della Cassazione che decidono nel merito la controversia, riconoscendosi anche per quest’ultime il diritto ad ottenere una tutela cautelare in pendenza del giudizio revocatorio.