Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 19373 del 7 luglio 2021. Parole chiave: revocatoria – termini d’uso – esenzione – interpretazione – criterio teleologico – criterio letterale – pagamenti – forniture – Massima: In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti … Leggi tutto Revocatoria fallimentare: l’espressione “termini d’uso” si riferisce ai soli pagamenti e non alle forniture
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