Revocato il mantenimento al figlio disoccupato trentenne che può usufruire di sussidi statali
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 07/10/2022, n. 29264
Cessazione obbligo di mantenimento figli maggiorenni
(art. 337 septies c.c. – art. 9 legge div.)
Massima: “Il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile, o che comunque lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa come persona adulta, con la pretesa di essere mantenuto dal genitore.
Egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale messi a disposizione dallo Stato finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.
CASO
Un padre, sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità, agisce per la revoca dell’assegno di mantenimento della figlia, prossima ai trenta anni.
All’epoca del divorzio, la ragazza ventiduenne e dotata di capacità lavorativa seppur in possesso del solo titolo di licenza media, aveva frequentato un corso di estetista poi abbandonato. La stessa aveva dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un’occupazione, e che aveva in effetti lavorato a nero presso l’impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso il negozio della madre, con compensi settimanali di 50,00 euro, del tutto insufficienti a renderla economicamente autonoma.
Secondo la Corte d’Appello di Napoli, il semplice progredire dell’età della figlia, nell’invariata condizione di giovane con capacità lavorativa generica, utilizzata in lavori a nero non sufficientemente retribuiti nelle condizioni negative del mercato del lavoro al sud d’Italia, non poteva costituire motivo sopravvenuto di revoca dell’assegno.
Irrilevante la circostanza che la figlia avesse un compagno dal quale era nata una bambina, poiché entrambe vivevano con la madre. Anche il compagno, sebbene lavorasse come pizzaiolo, era rimasto a vivere nella sua casa familiare.
L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo la violazione della norma di cui all’art. 9 legge div. in punto di presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento. La Corte territoriale non avrebbe tenuto presente che proprio il decorrere del tempo e il progredire dell’età della figlia costituissero di per sé, giustificati motivi di revoca.
La pronuncia, inoltre si sarebbe fondata sulle sole asserzioni della ragazza, la quale aveva invece l’onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente.
SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE
L’utilizzo di strumenti di sostegno sociale in sostituzione del mantenimento
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo.
Tre gli errori in cui sono incorsi i giudici napoletani.
- Il provvedimento di merito non è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di mantenimento di figli che non raggiungano l’indipendenza economica entro una certa età.
Il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia trovato una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa contando sull’obbligo di mantenimento del genitore, che non può andare avanti per sempre.
A tale scopo, potendosi ormai definire il figlio come persona adulta, egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
- Non è ininfluente il progredire dell’età della figlia rispetto al momento della statuizione sul mantenimento e la sua attuale condizione di madre, con un compagno munito di reddito seppur non convivente.
- Le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del sud Italia, non giustificano la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore che nel caso di specie è sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità.
QUESTIONI
L’indirizzo della giurisprudenza di legittimità è consolidato in materia. In applicazione del principio di autoresponsabilità il figlio di non può abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (ex multis Cass. Civ. n. 32406/2021 e Cass. Civ. n.17183/2020). Oltre la soglia dei trent’anni anni, età a partire dalla quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, quest’ultimo può solo avanzare le stesse pretese riconosciute all’adulto, ossia, se ricorrono i presupposti, il diritto agli alimenti.
La sentenza è di interesse poiché fa espresso riferimento agli strumenti di ausilio sociale messi a disposizione dallo Stato (come il Reddito di cittadinanza) ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento.
La Cassazione si era già espressa in tal senso anche in relazione all’obbligo di mantenimento dei nonni verso i nipoti, richiamando la necessità di usufruire dei benefici sociali quali il reddito di cittadinanza (Cass. Civ. n. 10450/2022).
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