Revisione assegno divorzile: rileva quanto già ricevuto in seguito allo scioglimento della comunione legale
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile sez. I, ordinanza del 05/05/2021, n.11787
Assegno di divorzio – scioglimento della comunione legale – revisione condizioni divorzio
(L. n. 898/70 art. 5, comma 6 – artt. 177 c.c. e seg. )
Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, specie quando costituita e alimentata con l’apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale.
CASO
Con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato disposto in assegno divorzile di 2.000 euro mensili in favore dell’ex coniuge. Il marito aveva successivamente agito per la modifica delle condizioni di divorzio, ma il tribunale di Vicenza aveva respinto la domanda.
L’uomo deduceva alcuni fatti sopravvenuti.
In primo luogo l’incremento patrimoniale ottenuto in seguito della divisione dei beni che ricadevano nella disciolta comunione legale tra i coniugi, avendo ricevuto la moglie, un immobile del valore di 290.000 euro .
Inoltre, la donna aveva rinunciato ai diritti ereditari verso la propria madre. L’accettazione dell’eredità avrebbe accresciuto apprezzabilmente le sue risorse, con l’effetto di modificare l’equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
La Corte d’appello, in sede id gravame, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non rilevanti i fatti dedotti a sostegno della richiesta di revisione.
L’uomo ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge e omissione manifesta della motivazione della sentenza di appello, la quale ha ritenuto l’attribuzione in proprietà esclusiva dell’immobile conseguente alla divisione dei beni in comunione, “una variazione meramente qualitativa del patrimonio” dell’ex coniuge e dunque irrilevante ai fini della revoca o diminuzione dell’assegno divorzile.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando alla Corte territoriale. Quanto al primo motivo di ricorso, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, soprattutto quando questa è creata e alimentata con l’apporto prevalente di uno dei coniugi in vista della loro divisione in parti uguali, deve essere considerata rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale.
Il ragionamento della Corte d’appello di Venezia, che ha valutato il fatto sopravvenuto come una variazione meramente qualitativa, è stato criticato per la sua astrattezza.
Infatti, il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio è finalizzato a verificare se le condizioni di fatto o giuridiche, siano cambiate in senso migliorativo o peggiorativo per uno o entrambi gli ex coniugi. A tale scopo il giudice deve considerare ogni elemento, successivo alla sentenza di divorzio, che incide oggettivamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi determinato con la sentenza di divorzio.
Essere titolare di una quota di immobili in comproprietà non equivale, sul piano economico, ad essere proprietari in via esclusiva, anche in termini di facoltà dispositive e di godimento. Pertanto, tenendo conto che la divisione dei beni in seguito allo scioglimento della comunione, ha apportato un miglioramento nella condizione economica della beneficiaria, sussiste – secondo la Corte – ragione per la revisione dell’assegno divorzile.
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso e al mancato rilievo dato alla rinuncia a titolo gratuito dell’ex coniuge ai diritti ereditari – giudicata dai giudici di merito una scelta non sindacabile – la Corte ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente.
L’accettazione della quota ereditaria avrebbe potuto migliorare la condizione economica della moglie e giustificare, anche in questo caso, la modifica delle condizioni di divorzio.
QUESTIONI
La Cassazione a Sezioni unite ha ricordato che la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l’accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti (Cass. Civ. n. 1119/2020).
Al giudice di merito è rimessa la valutazione degli elementi probatori dedotti dal coniuge ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, di cui deve dare adeguata motivazione (Cass. Civ. sez. VI n. 10647/2020).
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