21 Febbraio 2017

Revirement delle Sezioni Unite: ora è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi degli arbitri ex art. 814 c.p.c.

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25045

Arbitrato – Arbitri – Compenso – Ordinanza ex art. 814, comma 3°, primo periodo, c.p.c. – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 814)

[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla Corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c.

CASO

[1] Veniva proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7°, Cost. avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma aveva parzialmente accolto il reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di liquidazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c.

La prima sezione della Corte di cassazione rimetteva quindi la causa al primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione e per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374, comma 2°, ultima parte, c.p.c., relativa all’ammissibilità del predetto mezzo di impugnazione.

SOLUZIONE

[1] Con un revirement rispetto al proprio precedente orientamento (su cui si veda infra), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cost.

Prendendo le mosse dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, alla luce della riforma della materia di cui al d.leg. 40/2006, l’arbitrato avrebbe natura giurisdizionale (su cui si veda infra), la Suprema Corte ha quindi ritenuto che anche il provvedimento di liquidazione delle competenze degli arbitri rivesta tale natura.

Il giudice della legittimità ha ritenuto poi sussistenti i requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento, necessari per ammettere l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 111, comma 7°, Cost.

In particolare, per quanto attiene al requisito della decisorietà, le Sezioni Unite hanno affermato che, anche in considerazione degli approdi giurisprudenziali relativi alla liquidazione dei compensi degli avvocati, degli ausiliari del giudice e dei professionisti incaricati nell’ambito delle procedure concorsuali, il provvedimento in esame ha carattere contenzioso, incidendo su diritti soggettivi e, peraltro, essendo pronunciato all’esito di un procedimento alternativo rispetto al processo ordinario (o sommario) di cognizione e al procedimento monitorio, pure instaurabili dagli arbitri al fine di raggiungere il medesimo scopo.

Nondimeno, la Cassazione ha ravvisato nel provvedimento di cui si tratta anche il carattere della definitività, poiché l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello all’esito del giudizio di reclamo non è suscettibile di essere altrimenti impugnata se non, appunto, per mezzo del ricorso straordinario per cassazione.

QUESTIONI

[1] Sollecitate dall’ordinanza interlocutoria n. 4517/2016, le Sezioni Unite sono tornate – per la terza volta negli ultimi 7 anni – ad occuparsi della vexata quaestio relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione nei confronti del provvedimento esitato dal procedimento di cui all’art. 814 c.p.c.

Furono dapprima Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, nn. 15586 (Riv. dir. proc., 2010, 487 ss., con nota di Corrado; Giust. civ., 2010, I, 1714 ss.; Riv. arb., 2009, 687 ss., con nota di Tiscini; Corriere merito, 2009, 1100 ss., con nota di Travaglino; Corriere giur., 2009, 1038 ss.; Foro it., 2009, I, 3340 ss.) e 15592 (Foro it., 2009, I, 3341 ss., con nota di Barone), richiamate in motivazione, a sancire l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi agli arbitri reso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.lgs. 40/2006. Si superava in tal modo quello che, all’epoca, era l’orientamento giurisprudenziale prevalente, favorevole all’esperibilità del rimedio sulla scia della tesi c.d. processualistica (ex multis, Cass. 4 giugno 2008, n. 14799, Riv. arb., 2008, 361 ss., con nota di Vaccarella; 26 maggio 2004, n. 10141, Foro it., 2005, I, 782 ss., con nota di Caponi; 6 maggio 1998, n. 4548, Riv. arb., 1998, 701 ss., con nota di Grossi).

Al contrario, avallando la tesi c.d. contrattualistica, le sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate avevano fatto leva sulla considerazione per cui, nell’ambito del procedimento in esame, il presidente del tribunale svolgerebbe un’attività non di natura giurisdizionale contenziosa, ma essenzialmente privatistica. Ciò in quanto, da un lato, oggetto della decisione sarebbe la sola determinazione dell’entità pecuniaria del diritto al compenso degli arbitri e non l’accertamento della spettanza di tale diritto, e, dall’altro lato, essa sarebbe consistita in un vero e proprio arbitraggio ex art. 1349 c.c., sostitutivo dell’attività negoziale delle parti.

Nonostante, gli auspici di un ampio settore della dottrina (Corrado, Sul procedimento ex art. 814 c.p.c. di liquidazione degli onorari degli arbitri, in Riv. dir. proc., 2010, 492 ss.; Vigoriti, La «frequente evenienza»: problemi del contenzioso sui compensi degli arbitri, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 597 ss.; Tiscini, Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine all’accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso degli arbitri emesso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., in Riv. arb., 2009, 692 ss.; favorevole alla pronuncia sopra richiamata, invece, Menchini, Il procedimento dell’art. 814 c.p.c. di liquidazione del compenso agli arbitri dopo la sentenza n. 15586 delle sezioni unite, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 519 ss.), l’indirizzo inaugurato nel 2009 non è stato scalfito nemmeno dal nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2012, sollecitate da Cass. 11 agosto 2011, n. 17209, Foro it., 2011, I, 2631 ss., le quali hanno confermato il recente grand arrêt sulla base di una pretesa «esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formatisi riguardo all’interpretazione di norme che, come l’art. 814 c.p.c., presentano in proposito margini di opinabilità» (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620, Riv. arb., 2012, 847 ss., con nota di Tiscini, richiamata in motivazione).

Anche la giurisprudenza successiva si è poi conformata all’orientamento avallato (per ben due volte) dal massimo consesso della Suprema Corte (ex multis, Cass. 7 ottobre 2015, n. 20102, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 1° settembre 2015, n. 17394, ibid.; 15 ottobre 2014, n. 21835, Guida al dir., 2015, 11, 53; 8 febbraio 2013, n. 3069, Giust. civ., 2013, I, 2060).

Come anticipato da una parte della dottrina (Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 323 ss.; Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, I, 2012, 624 ss.), tuttavia, la soluzione data dalla giurisprudenza di legittimità alla questione in esame non avrebbe potuto reggere a lungo nell’ambito di un ordinamento giuridico che ha riportato la giustizia arbitrale (quantomeno, quella rituale) nell’alveo della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, Foro it., 2013, I, 3407 ss., con nota di D’Alessandro, richiamata in motivazione, seguita dalla giurisprudenza successiva): era dunque prevedibile il nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali – si spera – con la decisione in commento dovrebbero aver posto fine all’annosa diatriba.

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