Revirement della Cassazione in tema di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica e riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 2052 c.c.
di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. Sez. Terza Ordinanza, 06/07/2020, n. 13848, Pres. Travaglino, Est. Guizzi
Circolazione stradale – Danni cagionati dalla fauna selvatica – Responsabilità ex art. 2052 c.c. – Sussistenza – Fondamento
[1] In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.
Disposizioni applicate
Art. 2043 c.c., Art. 2051 c.c., Art. 2052 c.c., Art. 2054, comma 1 c.c.
CASO
A causa di un sinistro avvenuto nello scontro tra una autovettura e due cervi, il danneggiato ha chiamato in causa la Regione Abruzzo per veder risarcito il danno subito alla vettura.
Il Giudice di Pace di Pescara adito ha condannato la Regione a risarcire il danno. La Regione ha appellato la sentenza il Tribunale de L’Aquila, in secondo grado, ha confermato la condanna della convenuta.
La Regione è quindi ricorsa avanti la Suprema Corte per chiedere la riforma della sentenza.
SOLUZIONE
Discostandosi dall’orientamento prevalente, la Corte di Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. nel caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, affermando la responsabilità della Regione in materia.
QUESTIONI
La questio all’esame della Suprema Corte è costituita dalla responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
La ricostruzione della Suprema Corte muove preliminarmente dall’esame del quadro legislativo di riferimento.
La fauna selvatica è stata riconosciuta patrimonio indisponibile della Stato e tutelata nell’interesse della comunità nazionale con legge 27 dicembre 1977, n. 968. Tale normativa ha assegnato le relative funzioni amministrative alle Regioni, pur riconoscendo la possibilità di delega alle Province. Merita osservare che prima dell’entrata in vigore di questa normativa, la fauna selvatica era considerata una “res nullius”, con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati.
Con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 è stata confermata la competenza delle Regioni in materia di gestione e tutela della fauna selvatica, in particolare prevedendo che esse istituiscano e disciplinino il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
Sulla base di tale assetto normativo, l’autorità giudiziaria si è quindi soffermata sullo stabilire in applicazione di quale norma codicistica, nonché a carico di quale soggetto, deve essere affermata la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica.
La Suprema Corte ha evidenziato da un lato che la giurisprudenza granitica, in contrasto con la dottrina, esclude l’applicazione dell’art. 2052 c.c. nel caso di specie attesa la natura stessa degli animali selvatici, prevedendo invece l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. con ogni conseguenza sul piano dell’onere probatorio.
Sotto il profilo dell’individuazione del soggetto responsabile, la Corte indica la sussistenza di diversi orientamenti, che minano nel concreto il principio della effettività della tutela giurisdizionale.
Secondo un primo orientamento sarebbe responsabile la Regione, in quanto titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio e ciò anche laddove la Regione abbia delegato i suoi compiti alle Province. Secondo altri la Regione sarebbe comunque responsabile, in quanto proprietaria della strada ove è avvenuto il sinistro, per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Un altro indirizzo, proprio sul presupposto che il fondamento della responsabilità sia da individuare nell’art. 2043 c.c., richiedendo quindi l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, ritiene che i danni causati dagli animali selvatici non siano sempre imputabili alla Regione, bensì all’ente cui sono stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, ovvero le Province, in quanto “ad esse spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell’ambito del loro territorio, in forza di compiti rilevanti di volta in volta attribuiti dalle singole leggi regionali”. All’interno di questo orientamento si riscontrano ulteriori diversi indirizzi: alcuni riconoscono la responsabilità tout court dell’ente delegato dalla Regione, altri la escludono se l’ente delegato non è stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidategli o sia “nudus minister” senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.
Nel descritto contesto con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto di rivedere completamente la ricostruzione sino ad oggi operata dalla giurisprudenza, ripensando lo stesso criterio di imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatica, affermando che le incertezze nella identificazione del soggetto che debba farsi carico delle conseguenze risarcitorie sono una conseguenza della scelta iniziale di escludere il regime previsto dall’art. 2052 c.c. per i motivi sopra evidenziati.
Secondo la Corte la lettera della norma e la sua funzione non giustificano tale interpretazione ermeneutica (ovvero ritenere non applicabile l’art. 2052 c.c. perché la norma esclude gli animali selvatici, riferendosi solo agli animali suscettibili di proprietà), atteso che la norma non reca alcuna espressa menzione che sia limitata agli animali domestici, ma esclusivamente a quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell’uomo. La norma inoltre prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell’animale, laddove prevede che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sussista sia che “l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Il riferimento alla proprietà e all’utilizzazione ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità.
Nel caso di specie invero sussiste un diritto di proprietà statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici, in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile della Stato in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.
Pertanto, la Corte riconosce una responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alle Regioni, in quanto soggetti cui sono state attribuite specifiche competenze normative e amministrative nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito.
Con riferimento all’onere della prova la Cassazione specifica quanto segue.
Sarà pertanto a carico del danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (attraverso la dimostrazione della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 o comunque rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato).
Il danneggiato dovrà altresì provare, nel caso di danno derivante da incidente stradale, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1 c.c.
Dall’altro lato la Regione potrà fornire la c.d. prova liberatoria che ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si sia posta fuori dalla sua sfera di possibile controllo, operando così come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno. Dovrà inoltre fornire prova del fatto che la condotta dell’animale non era ragionevolmente prevedibile e/o comunque non evitabile.
La Corte infine riconosce in capo alla Regione la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell’ente delegato, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente.