Retribuzione e crediti di lavoro
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 2018, n. 13473
Natura retributiva – Assoggettamento a contribuzione – Sussiste
MASSIMA
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’articolo 2126 Cc a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto articolo 10 del decreto legislativo 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 213/04, in attuazione della direttiva 93/104/Ce – non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall’articolo 12 della legge 153/69, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza dei rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
COMMENTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è intervenuta sulla dibattuta questione concernente la natura retributiva (o memo) dell’indennità di ferie non godute. Nel caso di specie, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale l’INPS le aveva intimato il pagamento di 411.942.909 lire a titolo di omesso versamento di contributi relativamente alle indennità sostitutive di ferie non godute dai dipendenti concernenti il periodo 01.05.1991 – 31.12.1996. Per la cassazione della sentenze della Corte di Appello proponeva ricorso la suddetta società con quattro motivi e che l’Inps resiste con controricorso. Secondo la Suprema Corte, in continuità con le precedenti pronunce della stessa Corte, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo – cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale – la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione. I giudici di legittimità, confermando dunque la statuizione della Corte d’Appello, statuiscono altresì che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è pienamente assoggettabile a contribuzione previdenziale, poiché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del prestatore. Inoltre conclude la Corte – un eventuale concorrente profilo risarcitorio dell’indennità in questione – oggi pur escluso dal sopravvenuto D.lgs. n. 66 del 2003, art. 10, come modificato dal D.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe in ogni caso la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153,, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. A fronte delle precedenti considerazioni, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”