7 Giugno 2022

Responsabilità solidale del committente (società a partecipazione pubblica) e nozione di “trattamenti retributivi”

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5247 del 17 febbraio 2022, Pres. Bronzini, Rel. Garri

Parole chiave

Contratto di appalto – Responsabilità del committente – Committente società a partecipazione pubblica – Nozione di trattamento retributivo

Massima: “Nell’ambito della responsabilità solidale del committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, una società a partecipazione pubblica deve essere considerata come un committente privato, con la conseguenza che i dipendenti dell’appaltatore possono pretendere da detto committente il pagamento dei trattamenti retributivi”.

Disposizioni applicate

Art. 29 d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (appalto)

CASO

Una persona lavora presso una società, la quale esegue degli appalti per Trenitalia S.p.a. .

La società datrice di lavoro fallisce senza avere pagato in toto le spettanze del lavoratore. Per questa ragione il lavoratore cita in giudizio Trenitalia, quale committente, avvalendosi della normativa che prevede la responsabilità solidale di appaltatore (quale datore di lavoro) e committente.

Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda del lavoratore. La Corte di Appello di Napoli accoglie invece la domanda del lavoratore, affermando da un lato che il fallimento della società datrice di lavoro non implica alcuna attrazione della questione al tribunale fallimentare. Da un altro lato la Corte di Appello statuisce che Trenitalia è un soggetto privato e, come tale, assoggettato alla normativa sulla responsabilità solidale del committente.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione conferma che anche alle società a partecipazione pubblica si applica la normativa dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, con la conseguenza che il committente è responsabile nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. E tuttavia la responsabilità del committente non si estende alle indennità sostitutive di ferie e permessi.

QUESTIONI

Nell’ordinanza n. 5247 del 2022, oggetto di questo breve commento, la Corte di Cassazione affronta due distinte questioni:

  1. se la normativa sulla responsabilità solidale del committente operi anche quando il committente è una società a partecipazione pubblica;
  2. se il committente risponda solo per il pagamento dello stipendio oppure anche per altre voci dovute al lavoratore.

Con riferimento alla prima questione, l’art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore … entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Questa disposizione mira a rafforzare la tutela di cui gode il lavoratore adibito all’esecuzione di un contratto di appalto. Il meccanismo di protezione consiste nell’associare alla responsabilità del datore di lavoro quella del committente dell’appalto. Si tratta di responsabilità solidale, cosicché il lavoratore può agire solo contro l’appaltatore solo contro il committente oppure contro entrambi.

Trenitalia si difende rispetto alle richieste dal lavoratore sostenendo che l’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 non sarebbe applicabile nei confronti dei committenti pubblici. La Corte di Cassazione rileva tuttavia che Trenitalia è una comune società di capitali in forma di S.p.a., cosicché non si tratta di una pubblica amministrazione. Trenitalia, seppure a partecipazione pubblica, è un ordinario committente in forma di società di capitali e, come tale, assoggettato alla responsabilità prevista dall’art. 29.

Con riferimento alla seconda questione affrontata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5247 del 2022 (ossia la nozione di “trattamenti retributivi”), si ricorderà che l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 menziona espressamente – appunto – i non meglio definiti “trattamenti retributivi” nonché “le quote di trattamento di fine rapporto”. Mentre è certo che i comuni stipendi nonché le tredicesime e le quattordicesime rientrino nella nozione di trattamento retributivo, maggiori dubbi sorgono con riferimento a somme dovute anche a titolo risarcitorio.

La questione si è posta in più occasioni con riferimento alle indennità che si pagano in sostituzione di ferie e permessi non goduti. Queste indennità hanno sì una funzione remunerativa del lavoro, ma hanno altresì una funzione risarcitoria: il lavoratore si fa carico di un eccessivo onere di lavoro e, per questa ragione, riceve una somma che lo risarcisce per avere rinunciato a un periodo di riposo.

Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione precisa che la locuzione “trattamenti retributivi” dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. Tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.

L’orientamento espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione in commento deve ormai considerarsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, in un’altra recente ordinanza (Cass., n. 31109 del 2 novembre 2021), la Suprema Corte aveva stabilito che, mentre tredicesima e quattordicesima nonché il trattamento di fine rapporto configurano trattamenti retributivi, le indennità sostitutive di ferie e permessi non possono essere qualificate in tal modo avendo natura risarcitoria. Ne consegue che per le indennità sostitutive di ferie e permessi l’unico soggetto responsabile è il datore di lavoro, con esclusione della responsabilità in solido del committente.

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