Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 6 novembre 2019, n. 28517
Appalto di servizi – Riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte dell’appaltatore – Crediti dipendenti – Natura risarcitoria – Responsabilità solidale
MASSIMA
In tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta nell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo da parte del datore di lavoro.
COMMENTO
Una società committente di servizi di pulizia veniva condannata, quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 29, secondo comma, L. n. 276/2003, al pagamento dei crediti maturati da alcune lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello, adita dalla società, la quale reputava compreso nella locuzione normativa “trattamenti retributivi” anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico spettante per intero alle lavoratrici in quanto contrattualmente pattuito, non potendo parte datoriale procedere unilateralmente alla sospensione parziale del rapporto di lavoro. La società soccombente ricorreva in Cassazione lamentando, sostanzialmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, secondo comma, L. n. 276/2003, per erronea estensione della responsabilità solidale della committente agli importi dovuti, anche a titolo risarcitorio, dal datore di lavoro per ore di lavoro convenute nei contratti di lavoro individuale e collettivo ma non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo disposta dall’appaltatrice. La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che la locuzione “trattamenti retributivi” contenuto nel citato art. 29 deve essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità solidale ivi previsto si applica soltanto agli emolumenti di natura strettamente retributiva, intendendosi come tali gli elementi retributivi che presentano un nesso di corrispettività con la prestazione di lavoro, con esclusione, pertanto, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. In secondo luogo, la Cassazione ha precisato che il credito vantato dalle lavoratrici deve ritenersi di natura “risarcitoria” e non “retributiva”, in quanto la variazione unilaterale dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, benché illegittima, aveva comportato la mancata prestazione effettiva di attività lavorativa, senza alcuna messa a disposizione di energie lavorative da parte delle dipendenti. Pertanto, dalla natura “risarcitoria” delle somme spettanti alle lavoratrici discende l’inapplicabilità del regime di responsabilità solidale nei confronti della società committente.