26 Gennaio 2021

Responsabilità professionale dell’avvocato e accertamento del nesso causale

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., [ord.], Sez. VI-III, 13 gennaio 2021, n. 410 – Pres. Amendola – Rel. Guizzi

[1] Risarcimento del danno – Responsabilità professionale – Avvocato – Nesso causale – Criterio del più probabile che non – Omesso svolgimento di attività vantaggiose – Onere della prova

(Cod. Civ. artt. 1223 e 2697)

[1] “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.”

CASO

[1] Tizio agiva nei confronti del suo avvocato per ottenere l’accertamento della responsabilità professionale e il risarcimento dei danni in relazione a due distinti giudizi dinanzi al TAR, conclusisi l’uno con una pronuncia di difetto di giurisdizione e l’altro con una declaratoria di estinzione per perenzione, esiti che Tizio lamentava non essergli stati comunicati dal proprio legale. L’avvocato, costituitosi in giudizio, eccepiva non solo di aver avvisato il suo cliente della pronuncia declinatoria della giurisdizione ma che egli stesso aveva manifestato la sua determinazione a non coltivare le impugnazioni per entrambe le decisioni.

La domanda risarcitoria veniva rigettata dai giudici di merito e tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d’appello. Tizio, pertanto, ricorreva per cassazione affidando le sue doglianze a cinque motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il terzo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto di un difetto di allegazione e prova del danno subito dall’attore. Tale pregiudizio, infatti, oltre che nel danno morale, sarebbe consistito, quantomeno, nell’aver pagato al professionista un compenso che non poteva essere preteso, oltre che in una perdita di chance, la cui quantificazione era stata richiesta in via equitativa. Quanto a quest’ultima voce di danno, nell’atto di appello si era chiarito come il giudizio amministrativo, poi definito con la declaratoria del difetto di giurisdizione, avesse lo scopo di chiedere l’annullamento della delibera con la quale la Pubblica Amministrazione aveva deciso di affidare ad un terzo, diverso dall’odierno ricorrente, un incarico per la stesura di un progetto definitivo e per la direzione dei lavori di realizzazione di una caserma.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando alcune statuizioni della giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nella responsabilità professionale.

QUESTIONI

[1] Come anticipato la Corte di Cassazione, con ordinanza in commento, ha ribadito un principio importante in materia di responsabilità professionale dell’avvocato e relativo onere della prova.

Nell’esaminare il caso sottopostogli la Suprema Corte, in via preliminare, ha affermato che non è idonea a contrastare il rigetto della domanda risarcitoria (motivata sul presupposto dell’assenza di allegazione del danno subito) la constatazione secondo cui tale pregiudizio si identificherebbe, nella specie, nel pagamento al legale di un compenso non dovutogli, oltre che nella perdita della chance di conseguire, con l’iniziativa assunta innanzi al giudice amministrativo, l’annullamento di una delibera relativa al conferimento, ad altri, di un incarico professionale per la stesura di un progetto definitivo e per la direzione dei lavori di realizzazione di una caserma, oltre che nel danno morale.

A sostegno delle sue conclusioni, Infatti, la Cassazione ricorda che in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (in tal senso, tra le più recenti, si veda Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8516).

Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto allegare (e provare) in quale misura l’inerzia dell’avvocato aveva pregiudicato, “più probabilmente che non” un esito favorevole dei giudizi amministrativi incardinati e non solo – per “omisso medio” – le conseguenze dannose risarcibili, individuate nei termini di danno emergente da pagamento, al legale, di un compenso (asseritamente) non dovutogli, di perdita di chance di una scelta dell’amministrazione in proprio favore, nonché, infine, di danno morale.

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