7 Settembre 2015

Responsabilità medica e consulenza tecnica preventiva: un binomio possibile ?

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Roma, ord. 26 marzo 2015


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Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Esistenza di contestazioni sull’an della pretesa – Inammissibilità

(Cod. proc. civ., art. 696 bis)

 

[1] E’ inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis allorché sussista un radicale contrasto tra le parti sull’esistenza del credito, prima ancora che sulla sua quantificazione, e l’accertamento riguardi questioni di particolare complessità, non solo in fatto ma anche in diritto, la cui soluzione non può essere demandata al consulente tecnico.

 

CASO
[1] Nel provvedimento che si annota, il giudice respinge un’istanza di consulenza tecnica preventiva proposta, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., nei confronti di un medico (radiologo) ritenuto responsabile «di avere prescritto e consigliato una terapia (radioterapia) inadeguata e fuorviante». Con la medesima istanza, peraltro, i ricorrenti chiedono la valutazione dei danni anche non patrimoniali da essi subiti.

 

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Roma esclude l’ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ritenendo «le domande dei ricorrenti incompatibili logicamente e giuridicamente con il mezzo prescelto». Invero, il giudice si allinea all’orientamento della giurisprudenza di merito che limita l’operatività dell’istituto a quella tipologia di controversie riguardanti prevalentemente questioni di fatto, che possono essere accertate mediante il ricorso all’esperto e idonee ad esaurire la materia del contendere. Pertanto, non può ammettersi il ricorso alla consulenza tecnica preventiva nei casi in cui sussista un radicale contrasto tra le parti non solo sulla quantificazione, ma anche sull’accertamento del credito, e tale accertamento richieda indagini complesse, anche in punto di diritto, che non possono essere demandate al consulente tecnico. E’ quanto accade in materia di responsabilità medico-sanitaria talora caratterizzata da questioni giuridiche di particolare complessità che esulano dal campo di indagine del consulente tecnico.

 

In materia di responsabilità medica, in senso contrario alla pronuncia in epigrafe, v. Trib. Milano 17 febbraio 2015; Trib. Mantova 26 marzo 2010, Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra; Trib. Venezia 10 marzo 2010, Giur. it., 2011, 151.

 

QUESTIONI
[1] Una parte della giurisprudenza ritiene debba escludersi l’ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa dipenda dalla soluzione di questioni giuridiche complesse o dall’accertamento di fatti estranei all’ambito delle indagini di natura tecnica (Trib. Pavia 14 luglio 2008).

 

In altre parole, presupposto per la concessione  della misura richiesta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. è che la controversia abbia come unico punto di dissenso la questione tecnica che costituisce oggetto dell’accertamento tecnico, non residuando – sulla base di un giudizio prognostico – altre questioni controverse tra le parti (Trib. Rimini 13 luglio 2010, ibid.; Trib. Varese 14 maggio 2010, Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra).

 

Diversamente, altra parte della giurisprudenza ha accolto un’interpretazione estensiva della norma, secondo cui può ammettersi il  procedimento ex art. 696 bis c.p.c. anche a fronte di contestazioni inerenti all’an della pretesa, ossia rilevanti sotto il profilo della sussistenza della responsabilità ovvero della «riferibilità causale» di un evento dannoso ad una determinata condotta (v. Trib. Arezzo 4 luglio 2011, Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra; Trib. Busto Arsizio-Gallarate 25 maggio 2010 Resp. civ., 2010, 2322, con nota R. Muroni, La duplice funzione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della definizione del relativo ambito di applicazione), a condizione che esso sia idoneo all’acquisizione di elementi tecnici risolutivi non solo del quantificazione ma anche dell’accertamento del credito derivante dalla inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte (Trib. Parma 22 settembre 2014).

 

In dottrina, sui presupposti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva, v. F. Cossignani, I provvedimenti di istruzione preventiva, in I procedimenti cautelari, diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 727 s. F. Cuomo Ulloa, voce Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), Torino, agg. 2007, II, 278; M. Montanari, Brevi note sulla natura giuridica della consulenza tecnica preventiva in funzione di composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) e sulle relative conseguenze d’ordine applicativo, in Giusto processo civ., 2012, 717 ss.; A.A. Romano, Il nuovo art. 696 bis tra mediation ed anticipazione della prova, in Corriere giur., 2006, 414 s.; V. Scibetta, Il nuovo art. 696 bis c.p.c.: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Giur. merito, 2006, 269 ss.