Responsabilità genitoriale: la competenza giurisdizionale si determina in base al criterio della residenza abituale del minore
di Mara Adorno Scarica in PDFCass., sez. un., 10 febbraio 2017 n. 3555
Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Giurisdizione – Residenza abituale del minore – Rilevanza (Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, art. 8).
[1] Per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza internazionale spetta all’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda. Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione.
CASO
[1] Pronunciando sul ricorso con il quale il padre di un minore chiedeva l’affidamento in via esclusiva del figlio, con esclusione della madre, con lui coniugata e residente in Spagna, da ogni diritto ad assumere decisioni per lo stesso, il Tribunale di Lodi dichiarava con decreto il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dal padre, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché il minore, risultando inserito nel contesto sociale e scolastico spagnolo, doveva ritenersi abitualmente residente in Spagna e, pertanto, in applicazione del criterio di cui all’art. 8 del Reg. CE n. 2201/2003, la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale apparteneva all’autorità giurisdizionale spagnola. Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione del criterio della residenza abituale del minore che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto imporre al giudice di valutare la stabilità di tale collocazione anche in una prospettiva futura.
SOLUZIONE
[1] Con l’odierna pronuncia le Sezioni unite, nel rigettare il ricorso, confermano l’operatività del principio stabilito dall’art. 8 n. 1 del Regolamento Ce n. 2201/2003, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda. Tale principio, richiamato nel Considerando n. 12 del Regolamento, è, inoltre, ispirato all’interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza.
Riguardo al concetto di residenza abituale, il Supremo collegio osserva che debba intendersi «il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione», denotando quindi la residenza abituale una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare.
E, al fine di consentire l’accertamento di tale integrazione individua, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea (v., richiamata in motivazione, Corte giustizia Unione europea, 2 aprile 2009, n. 523/07, Foro it., Rep. 2009, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di giustizia Ce), una serie di indici che il giudice deve valutare in relazione al caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e le relazioni familiari e sociali.
QUESTIONI
[1] Le Sezioni unite hanno ribadito il principio in base al quale, ai fini della individuazione dell’autorità giudiziaria competente ad emettere provvedimenti de potestate, occorra far riferimento, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Ce n. 2201/2003, unicamente al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.
In tal senso, trova conforto l’orientamento tradizionale della giurisprudenza nazionale e di quella delle Corti europee. E’ costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio della residenza abituale del minore, criterio ispirato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, malgrado siano proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, la giurisdizione va devoluta al giudice del luogo di residenza abituale del minore al momento della domanda (v. Cass., sez. un., 7 settembre 2016, n. 17676, in www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore risiede all’estero, e in Guida al dir., 2016, fasc. 40, 40, con nota di M. Finocchiaro, Quelle perplessità di una decisione ineccepibile; sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez. un., ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, id., 2010, I, 903).
Nel senso che tale criterio, in quanto dettato nell’interesse superiore del minore, conduce ad escludere la validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione riguardo alle domande concernenti il minore, v. Cass., sez. un., ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30646, id., Rep. 2011, voce cit., n. 66.
La «residenza abituale», quale criterio esclusivo per individuare la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, si identifica con il luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore e non con quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto, vale a dire con il luogo in cui il minore, in virtù di una permanenza stabile e durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez. un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id., Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012, I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n. 16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n. 39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere provvedimenti de potestate in caso di trasferimento di minori; nonché, riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori, 16 giugno 2009, n. 13936, id., 2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F. Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all’estero; 7 luglio 2008, n. 18614, Foro it., 2008, I, 2431).
Con riferimento alla nozione di «residenza abituale» ad ai criteri elaborati dalle Corti sovranazionali per la sua individuazione, v., oltre alla citata Corte giustizia Unione europea, 2 aprile 2009, n. 523/07, anche Corte giustizia Unione europea 9 ottobre 2014, n. 376/14, id., Rep. 2016, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1618, e www.curia.europa.eu, 2016; 22 dicembre 2010, n. 497/10, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e proc., 2011, 812.