Responsabilità genitoriale, affidamento di minori e controllo della Corte di Cassazione
di Simone Calvigioni Scarica in PDFCass., Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3810
Separazione di coniugi – Gravi inadempienze – Ammonimento del genitore – Ricorso per cassazione – Inammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 360, 709 ter).
Separazione di coniugi – Gravi inadempienze – Sanzione amministrativa – Ricorso per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 360, 709 ter).
[1] Non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di ammonimento del genitore emesso ai sensi dell’art. 709 ter, 2°comma, n. 1, c.p.c., in quanto non dotato dei caratteri della decisorietà e definitività.
[2] È ricorribile per cassazione il provvedimento di condanna del genitore al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria emesso ai sensi dell’art. 709 ter, 2° comma, n. 4, c.p.c., in quanto dotato dei caratteri della decisorietà e definitività.
CASO
[1] [2] Il provvedimento che si annota, pronunciato su ricorso proposto avverso una sentenza di appello, esclude la possibilità di ricorrere in Cassazione contro l’ammonimento di cui all’art. 709 ter, 2° comma, n. 1, ma la ammette avverso il provvedimento di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 709 ter, 2° comma, n. 4, c.p.c.
SOLUZIONE
[1] [2] La Suprema Corte, secondo quanto emerge dal panorama giurisprudenziale, è orientata nel senso di considerare decisori, suscettibili di passare in giudicato e pertanto ricorribili per Cassazione soltanto i provvedimenti di condanna del genitore al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione pecuniaria, emessi ai sensi dell’art. 709 ter, 2° comma, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.; l’esclusione del controllo di legittimità nei confronti dell’ammonimento di cui al 2° comma, n. 1 dell’art. citato, in quanto considerato privo di decisorietà e definitività, sembra derivare dall’incerta natura del provvedimento e non pare in armonia con l’art. 709 ter, ult. comma, c.p.c., secondo il quale «I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
[1] [2] Sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di cui al 2° comma dell’art. 709 ter, c.p.c., v., nella giurisprudenza:
– Cass. 21 febbraio 2014, n. 4176, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, conforme alla sent. che si annota;
– Cass. 8 agosto 2013, n. 18977, id., citata nella motivazione, che ha riconosciuto la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 709 ter, 2° comma, nn. 2, 3 e 4, c.p.c.;
– Cass. 24 ottobre 2010, n. 21718, id., 2011, I, 2821, con commento di G. De Marzo, Il primo intervento della Cassazione sull’art. 709 ter c.p.c.: più ombre che luci, in Riv. dir. proc., 2011, 1537, con commento di F. Danovi, Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., in Famiglia e dir., 2011, 573, con commento di F. Astiggiano, L’art. 709 ter c.p.c. tra posizioni dottrinali ed applicazioni giurisprudenziali; in particolare, i mezzi di gravame esperibili, citata nella motivazione, che ha escluso la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso i provvedimenti di ammonimento ex art. 709 ter, 2° comma, n. 1, c.p.c.
Sul tema, v. F. Danovi, Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?, in Dir. famiglia, 2014, 315 ss.; E. Canavese, Evoluzioni giurisprudenziali sull’art. 709 ter c.p.c., in Giur. it., 2014, 2351 ss.; M. Braga, Sub art. 709 ter, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P. Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, Torino, 2014, 57, il quale, senza distinguere tra le varie misure previste ai nn. 1-4 dell’art. 709 ter, 2° comma, c.p.c., afferma che «non pare neppure condivisibile la tesi secondo la quale i provvedimenti in questione sarebbero impugnabili ex art. 111 Cost., in quanto privi di natura decisoria, poiché inadatti ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale»; E. Vullo, Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2011, 331 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici, il quale, dopo aver ritenuto «di difficile comprensione» il 3° comma dell’art. 709 ter c.p.c. (secondo cui i provvedimenti adottati in forza dei commi precedenti «sono impugnabili nei modi ordinari»), analizza le diverse (e spesso radicalmente contrastanti) soluzioni prospettate dalla dottrina in ordine ai mezzi di impugnazione concretamente esperibili contro le misure previste dalla disposizione de qua e conclude aderendo all’impostazione di coloro che individuano il mezzo di impugnazione esperibile muovendo «dalla determinazione del tipo di provvedimento che può essere pronunciato nell’ambito del giudizio promosso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.» (al riguardo l’A. sostiene che le misure di cui ai nn. 2-4, 2° comma, art. 709 ter, c.p.c., possono essere pronunciate solo con il provvedimento finale, e non in via d’urgenza).