Responsabilità ex art. 2051 c.c., individuazione del caso fortuito e rilevanza della condotta colposa del danneggiato
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 9 febbraio 2023, n. 4051 – Pres. Sestini – Rel. Pellecchia
[1] Responsabilità civile – Caso fortuito – Condotta colposa del danneggiato – Nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – Caduta di un motociclista – Buca stradale
(Cod. civ. art. 2051)
[1] “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un motociclista in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227,1 o 2 co. c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno”.
CASO
[1] Tizia conveniva in giudizio il Comune Alfa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorsole nell’aprile 2011 quando, a causa del grave degrado del manto stradale, non segnalato da apposita segnaletica, perdeva il controllo del motorino.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 3010/2015, respingeva la domanda attorea non ritenendo riscontrata, alla luce delle risultanze istruttorie, alcuna responsabilità in capo al Comune, ex art. 2051 c.c., in relazione all’occorso sinistro e conseguenti danni.
La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3., c.p.c. per avere la corte territoriale deciso la controversia facendo distorta applicazione dell’art. 2051 c.c.
La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la condotta dell’utente sia stata la ragione esclusiva del fatto dannoso, in quanto il mezzo a disposizione non sarebbe stato in grado di affrontare le insidie della strada e, dunque, avrebbe dovuto adottare particolari cautele se non addirittura preferire una strada alternativa.
La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato i consolidati principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha accolto il ricorso.
QUESTIONI
[1] La Terza Sezione della Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato che il giudice d’appello ha seguito un percorso giuridico erroneo, che disattende i principi ormai consolidati in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., di individuazione del fortuito e di rilevanza dell’eventuale condotta colposa del danneggiato.
Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da ultimo, con la sentenza n. 20943 del 2022 che “la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno.
A tal riguardo ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. (…) La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Ciò posto nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, rilevante nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente).
La Suprema Corte, per tale ragione, ha affermato che in questo caso il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.
Ciò, tuttavia, non significa che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,1 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227,2 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha affermato che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un motociclista in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. non risultando predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227,1 o 2 co. c.c.), richiedendosi, invece, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia