20 Aprile 2022

Responsabilità dell’avvocato e interpretazione della polizza assicurativa

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Corte di cassazione, Sezione 3, n. 3288 del 3 febbraio 2022, Pres. Frasca, Rel. Ambrosi

Parole chiave

Responsabilità civile dell’avvocato – Assicurazione della responsabilità civile – Interpretazione del contratto assicurativo – Interpretazione estensiva

Massima: “In tema di assicurazione della responsabilità civile dell’avvocato, nel caso in cui la polizza assicurativa contempli più clausole che definiscono il rischio coperto dal contratto, deve prevalere – alla luce delle disposizioni di legge sull’interpretazione del contratto – un’interpretazione che tenga conto di tutte le clausole del contratto e che, nel dubbio, sia in senso contrario agli interessi dell’impresa assicuratrice che ha redatto il testo contrattuale”.

Disposizioni applicate

Art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), art. 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola)

CASO

Un avvocato viene citato in giudizio da un suo cliente per responsabilità professionale. La contestazione che viene mossa al legale è quella di aver violato l’obbligo informativo nei confronti del cliente. Il Tribunale di Reggio Emilia accerta la responsabilità dell’avvocato e lo condanna a risarcire circa € 11.000. L’avvocato aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione, ma il giudice reggiano aveva ritenuto che la polizza assicurativa non coprisse il rischio oggetto della causa. Conseguentemente non aveva condannato l’impresa di assicurazioni a manlevare quanto dovuto dall’avvocato.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, invece, ritiene che la polizza debba essere interpretata estensivamente, al fine di ricomprendervi la responsabilità professionale che era stata oggetto della causa avviata dal cliente contro l’avvocato.

QUESTIONI

Le azioni contro gli avvocati per responsabilità professionale sono aumentate nel corso degli anni. Le ragioni di queste iniziative giudiziarie sono diverse. In alcuni casi, come in quello affrontato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 3288 del 2022 in commento, l’inadempimento contestato all’avvocato è la mancata informativa al cliente. Dal testo dell’ordinanza non si desumono ulteriori dettagli, in quanto il provvedimento della Cassazione si concentra sugli aspetti assicurativi.

Si tenga tuttavia presente che la contestazione di mancata informativa appare essere ricorrente nei contenziosi nei confronti degli avvocati. Ad esempio, nel caso oggetto di un’altra recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 2072 del 25 gennaio 2022), l’obiezione mossa all’avvocato era quella di non avere informato il cliente sugli esiti di un procedimento penale e sui risvolti che ciò aveva sulla possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Tornando però ora ad affrontare le questioni assicurative (più propriamente oggetto dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 3288 del 2022 in commento), come è noto, da diversi anni gli avvocati sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale La polizza assicurativa rappresenta un contratto e, come tale, ha un oggetto che può essere più o meno ampio. Nell’ambito dei contratti assicurativi si tratta in particolare di descrivere esattamente quali sinistri siano coperti dall’assicurazione.

Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, la polizza recitava come segue: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale, avente lo studio in Reggio Emilia”. In un altro passaggio della polizza si indicava che la copertura assicurativa riguardava “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”. La tesi sostenuta dall’impresa assicuratrice era che il danno al cliente derivante dalla mancata dazione di informazioni non rientrasse nell’elenco previsto dalla polizza, la quale fa riferimento a danni alle persone (ma solo per morte o lesioni) e a cose. L’omissione informativa non causa né un danno a persone né un danno a cose, bensì un danno alla sfera patrimoniale delle persone.

La Corte di Cassazione ritiene invece che questa interpretazione restrittiva non possa essere accolta. Le regole sull’interpretazione del contratto fanno propendere per un’interpretazione estensiva del contenuto del contratto di assicurazione concluso fra le parti. Ai sensi dell’art. 1363 c.c., “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. Se è vero che una delle clausole del contratto fa riferimento a danni alle persone e alle cose, è altrettanto vero che il contratto concerne l’esercizio della professione di avvocato in generale.

Altra disposizione sull’interpretazione del contratto che viene evocata dalla Corte di Cassazione è l’art. 1370 c.c., secondo cui “le clausole inserite nelle condizioni generali o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”. Come si è visto sopra, la polizza conteneva due clausole: una specifica limitativa del risarcimento ai danni a persone e cose, una generale facente riferimento alla professione di avvocato. Nel dubbio prevale l’interpretazione estensiva, trattandosi di clausole predisposte dall’impresa assicuratrice.

Va ricordato che il contratto assicurativo fra impresa assicuratrice e avvocato è un contratto fra professionisti, in quanto ambedue le parti – agendo nell’ambito di un’attività professionale – vanno qualificate come professioniste. Non possono invece trovare applicazione le regole previste dal codice del consumo a tutela dei consumatori. Va peraltro detto che le disposizioni di legge sull’interpretazione del contratto nei contratti fra professionisti e consumatori sono simili a quelle previste in via generale dal codice civile e, anzi, l’intera normativa sul consumo è finalizzata a tutelare maggiormente il consumatore rispetto al professionista. In particolare si prevede che “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore” (art. 35 comma 2 cod. cons.).

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3288 del 2022, qui brevemente annotata, è peraltro indicativo di una tematica e di rischi forse sottovalutati dagli avvocati. Ci si riferisce al fatto che le polizze assicurative della responsabilità civile sono predisposte unilateralmente dalle imprese assicuratrici e tendono a contenere clausole svantaggiose per gli avvocati. L’esclusione di un ampio novero di rischi dall’oggetto del contratto assicurativo può nei fatti trasformare la polizza assicurativa in una scatola vuota: mentre è certo il pagamento del premio, diventa improbabile – in caso di sinistro – ottenere il risarcimento.