Responsabilità dell’amministratore in conflitto di interessi
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 8012 dell’11 marzo 2022.
Parole chiave: amministratore – socio – conflitto di interessi – incompatibilità – responsabilità dell’amministratore – mala gestio – business judgement rule – pregiudizio –
Massima: “La situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria, tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l’interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest’ultima”.
Disposizioni applicate: articoli 2393-2394 c.c. e 146 Legge Fallimentare
Il caso in esame prende le mosse dal comportamento tenuto da Caia, ex amministratrice di Alfa S.r.l., per aver fatto acquistare ad Alfa S.r.l., durante il proprio periodo di gestione, un terreno di Beta S.r.l. (società di cui Caia era socia per il 15%) e per poi averglielo fatto rivendere alla stessa Beta S.r.l. al medesimo prezzo, nonostante l’immobile avesse medio tempore acquisito maggior valore (sia per i lavori effettuati, sia per le contingenze del mercato immobiliare).
Fallita Alfa S.r.l., il Fallimento ha esercitato innanzi al Tribunale di Trani azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare contro Caia, in relazione ai suddetti atti di male gestio compiuti dall’ex amministratrice.
A fronte dell’accoglimento dell’azione di responsabilità sia in primo che in secondo grado, Caia ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, sostenendo che:
(i) la decisione di rivendere l’immobile al medesimo prezzo alla società venditrice era un atto gestorio che competeva unicamente all’amministratrice e non poteva essere sindacato nel merito dalla Corte d’Appello;
(ii) non aveva violato nessuna norma di legge o di contratto, trattandosi di una decisione del tutto discrezionale, motivata dal fatto che Alfa S.r.l. aveva deciso di abbandonare il programma edilizio dapprima formulato e, quindi, non aveva più interesse a restare proprietaria dell’immobile;
(iii) non era stato affatto provato il maggior valore acquisito dall’immobile fra le due compravendite; e
(iv) non era per niente rilevante che Caia fosse, al contempo, amministratrice della società venditrice Alfa S.r.l. e socia della acquirente Beta S.r.l., richiedendosi una situazione di inconciliabilità degli interessi perché sorga la responsabilità in capo agli amministratori.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato Caia al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, ritenendo che non avesse pregio la pretesa dell’ex amministratrice di ritenere la propria condotta insindacabile in quanto frutto di una scelta riservata alla propria discrezionalità relativa alla convenienza dell’affare (la c.d. business judgement rule): invero, la Corte d’Appello di Bari (così come già il Tribunale di Trani) aveva ravvisato in concreto (a) una situazione di conflitto di interessi in capo all’ex amministratrice nel momento in cui aveva provveduto all’operazione di vendita e poi di riacquisto del bene immobile, al medesimo prezzo, sebbene fosse nel frattempo mutato il valore, nonché (b) la conseguente esistenza di un pregiudizio per la società amministrata.
La Corte Suprema ha pertanto ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale – al quale si erano uniformati i Giudici del merito – secondo cui “la situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria, tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l’interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest’ultima” (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. I, Sentenza n. 271 del 10 gennaio 2017).
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