Responsabilità degli enti in forza del D.lgs. 231/2001: la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione penale, Sezione IV, Sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022
Parole chiave: responsabilità dell’ente – cancellazione della società – estinzione dell’illecito – estinzione fisiologica e non fraudolenta – morte della persona fisica –
Massima: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
Disposizioni applicate: art. 25-septies c. 3 D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, art. 590 c.p. e art. 111 c. 1 lett. a) D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Il caso prende le mosse dall’infortunio verificatosi sul lavoro ai danni di un operaio dipendente di una società a responsabilità limitata, che aveva riportato plurime fratture a causa di una caduta occorsa a circa 3,60 metri di altezza.
Sia in primo che in secondo grado, i due soci e legali rappresentanti della società sono stati riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. per avere omesso di mettere a disposizione del lavoratore un’attrezzatura idonea a lavorare in quota, in violazione quindi della disciplina antinfortunistica di cui all’art. 111 c. 1 lett. a del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Inoltre, anche la stessa società è stata riconosciuta responsabile dell’illecito di cui all’art. 25-septies c. 3 D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., per essere stato il reato commesso da soggetti con qualifica di rappresentanti ed amministratori ed a vantaggio e nell’interesse dell’ente.
I soci e la società hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
Merita al riguardo sottolineare che la società ha eccepito l’omessa declaratoria dell’estinzione dell’illecito in ragione della cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, situazione quest’ultima che sarebbe da assimilare, quanto ad effetti, alla morte della persona fisica.
A fondamento della propria tesi, la ricorrente ha rammentato il precedente giurisprudenziale della Cassazione penale, Sez. II, n. 41082 del 10 settembre 2019, secondo cui, “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato”.
La Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di specie ha operato un netto revirement rispetto alla sopracitata interpretazione giurisprudenziale, affermando invece che “la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
A fondamento del proprio discostamento, la Suprema Corte ha sottolineato che non persuade il parallelo dell’estinzione dell’ente alla morte della persona fisica, dal momento che:
(i) pur essendo vero che il D.lgs. 231/2001 disciplina in maniera espressa e articolata solo le vicende trasformative dell’ente (prevedendo che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente), ciò non significa che il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente possa indurre ad accontentarsi di un accostamento con la scomparsa della persona fisica; infatti
(ii) le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;
(iii) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso fare riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente;
(iv) è pacifico il principio di diritto fissato dalla Cassazione penale., Sezioni Unite, n. 11170 del 25 settembre 2014 secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001” e, pertanto, non si comprende la ratio di un diverso trattamento rispetto alla cancellazione della società; e
(v) il rinvio operato dal Legislatore alle disposizioni processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma è solo “in quanto compatibili”.
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