Responsabilità degli enti derivante da reati colposi
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Penale, Sezione IV, 27 settembre 2019, n. 39713
Responsabilità amministrativa dell’ente che risparmia sulle norme antinfortunistiche
Massima
I1 indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. A tal riguardo l’interesse ed il vantaggio per l’ente sono criteri alternativi tra di loro.
Commento
Il caso concreto esaminato dalla Cassazione riguardava l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente con mansioni di aiuto-elettricista. Il lavoratore, mentre svolgeva per conto della società alcuni lavori in un cantiere dentro un centro commerciale in costruzione – lavori consistenti nel posizionare alcune canaline all’altezza di quattro metri, utilizzando a tale scopo un trabattello, cioè un mini–ponteggio – cadeva a terrà, poiché la tavola di legno costituente il piano di calpestio non era adeguatamente fissata, e si procurava lesioni guarite in più di quaranta giorni. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava le condanne sia dell’amministratore unico della società che della società stessa, quest’ultima responsabile dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001. Quanto alla responsabilità dell’amministratore unico, i Giudici di merito ravvisano la sua posizione di garanzia proprio nella carica di amministratore unico rivestita dallo stesso in seno alla Società, mentre il profilo di colpa da parte del medesimo veniva individuato nella violazione dell’art. 37, comma 1, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver assicurato al lavoratore, che risultava avere solo una pregressa minima esperienza come aiuto elettricista, una formazione adeguata e sufficiente. Nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti dalla Società e dal suo amministratore unico, la Suprema Corte ha innanzitutto precisato – in risposta a specifiche doglianze dei ricorrenti – che eventuali responsabilità di altri per il rischio interferenziale (nella specie, committente e appaltatore) non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro della persona offesa, atteso che, secondo un principio consolidato, le posizioni di garanzia a tutela della parte debole si sommano tra loro, non si escludono. Inoltre, la Corte di legittimità, nel dare continuità al principio riportato in massima, ha puntualizzato che l’“interesse” ed il “vantaggio” sono criteri alternativi tra loro.
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