17 Marzo 2020

Responsabilità degli amministratori nel concordato preventivo liquidatorio: profili di legittimazione

di Giulio Marconcin, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Firenze, Sez. Impr., 3 ottobre 2019 – Pres. Rel. N. Calvani

Parole chiave: Concordato preventivo con cessione dei beni – Azione sociale di responsabilità – Amministratori – Liquidatore giudiziale – Automatica cessione al liquidatore giudiziale – Mancata previsione nel piano concordatario – Preclusione

Massima

Nel concordato preventivo con cessione di beni l’azione di responsabilità verso gli organi sociali che compete alla società non può intendersi automaticamente ceduta al liquidatore giudiziale se non è prevista nel piano concordatario.

Disposizioni applicate

Art. 146 l. fall.; art. 152 l. fall.; art. 167 l. fall.; art. 2394-bis cod. civ.; art. 2409 cod. civ.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Firenze affronta il tema della legittimazione del liquidatore giudiziale a promuovere un’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società in liquidazione sottoposta alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

In particolare, il Tribunale si domanda se, ai fini dell’esercizio dell’azione suddetta, sia necessario un inserimento esplicito nel piano concordatario o se, invece, la stessa possa intendersi automaticamente ceduta al liquidatore giudiziale senza che occorra alcuna menzione espressa.

CASO

Con sentenza in data 3 ottobre 2019, il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la domanda con cui i liquidatori sociali e i liquidatori giudiziali della società (OMISSIS), in liquidazione, sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni, chiedevano la condanna degli ex amministratori al risarcimento dei danni subiti dalla società per effetto di plurimi atti di mala gestio posti in essere nel corso della gestione sociale.

I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione per assenza di autorizzazione dell’assemblea, il difetto di legittimazione attiva dei liquidatori giudiziali, la prescrizione dell’azione e l’infondatezza della domanda.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Firenze, senza pronunciarsi sul merito della domanda, ha dichiarato l’inammissibilità della medesima per carenza di legittimazione attiva dei liquidatori sociali e dei liquidatori giudiziali, evidenziando come nel caso di specie il piano concordatario non menzionasse, tra i diritti ceduti, quello al risarcimento connesso all’azione sociale di responsabilità contro gli ex amministratori e, altresì, come la medesima azione non fosse stata previamente autorizzata da apposita deliberazione assembleare.

QUESTIONI

La pronuncia in esame offre l’occasione di approfondire il tema dell’ammissibilità delle azioni sociali di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo, con particolare riferimento al concordato c.d. liquidatorio.

La pronuncia desta particolare interesse anche alla luce delle recenti modifiche normative contenute nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, ove il legislatore, al nuovo art. 115, comma 2, rubricato “Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni”, legittima quest’ultimo all’esercizio, ovvero, se già pendente, alla prosecuzione dell’azione sociale di responsabilità.

Ciò detto, sono due le tematiche su cui si fonda la decisone in commento, ossia: (i) la legittimazione del liquidatore sociale e giudiziale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità; (ii) il contenuto del piano concordatario e la necessità di una preventiva autorizzazione assembleare.

Il Tribunale si interroga, anzitutto, sulla legittimazione dei liquidatori giudiziali a promuovere l’azione sociale di responsabilità.

Al riguardo, l’art. 167 l. fall. prevede espressamente che, nel corso della procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, pur sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Si tratta di un aspetto estremamente rilevante, giacché, diversamente da quanto accade nell’ambito della procedura fallimentare, ove il debitore, a seguito della dichiarazione di fallimento, è immediatamente privato di qualsiasi potere gestorio e della legittimazione ad agire, sostanziale e processuale, nel concordato preventivo egli conserva la gestione dell’impresa, la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti sociali.

In caso di concordato liquidatorio, il liquidatore giudiziale subentra nei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, in favore dei terzi creditori, dei soli beni e diritti menzionati nel piano concordatario (cfr. Cass. 28 luglio 2017, n. 18823; Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; Cass. 4 maggio 2010, n. 10738).

Si pone allora il tema se il diritto di credito al risarcimento del danno da mala gestio, azionabile con l’azione sociale di responsabilità, sia automaticamente compreso tra i crediti ceduti indicati nel piano concordatario ove non ne sia fatto espresso richiamo.

La questione si intreccia con la tematica della necessità di una previa deliberazione assembleare per l’esercizio dell’azione sociale, trattandosi di un diritto il cui esercizio o la cui rinuncia sono rimessi alla volontà dei soci.

Il Tribunale di Firenze, in linea con precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr. Trib. Firenze, 22 maggio 2019, in Società, 2019, 12, 1409, con commento di A. Zanardo), ha chiarito come il suddetto credito risarcitorio non possa ritenersi “naturalmente compreso tra i crediti ceduti, ancorché esplicitamente non menzionato, come componente dell’attivo patrimoniale, poiché nelle società di capitali … la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dall’organo amministrativo … mentre il diritto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo”.

Secondo il Tribunale, dunque, in assenza di una delibera con cui l’assemblea dei soci autorizzasse l’esercizio dell’azione, il liquidatore sociale e il liquidatore giudiziale sarebbero privi di legittimazione ad agire (cfr. Trib. Firenze, 22 maggio 2019, cit.).

Benché, in giurisprudenza, tale soluzione non fosse pienamente condivisa (cfr. Trib. Trieste 17 novembre 2017; Trib. Vicenza 30 agosto 2017, in Pluris; Trib. Trento 10 giugno 2016, in www.ilcaso.it), nella vigenza della legge fallimentare la tesi della necessità di una deliberazione assembleare, affermata dal Tribunale di Firenze, è ritenuta prevalente (cfr. Trib. Firenze 22 maggio 2019, cit.; Trib. Torino, 7 ottobre 2016, in Giur. It., 2017, 2, 398, con nota di Pollastro; Trib. Bologna 16 agosto 2016, in Giur. comm., 2018, II, 153 ss., con nota di E. Barcellona; Trib. Bolzano 30 aprile 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Milano 19 luglio 2011, in ilFallimentarista, con nota di M. Aiello), tenuto conto, peraltro, della mancanza di una norma speciale analoga a quelle dettate negli artt. 146 l. fall., 2394-bis e 2409, comma 5, cod. civ., che legittimano soggetti diversi dai soci (rispettivamente, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, il commissario straordinario e l’amministratore giudiziario) a proporre l’azione di responsabilità (A. Zanardo, Le azioni di responsabilità, nel concordato preventivo, Torino, 2018, 103 ss.; E. Barcellona, L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nel concordato preventivo con cessione dei beni: legittimazione del liquidatore giudiziale o necessità di previa deliberazione assembleare? (nota a Trib. Bologna 16 agosto 2016), in Giur. comm., 2018, II, 167 ss.; V. Calandra Buonaura, L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, Torino, 2019, 413 s.).

Alla luce di quanto precede, nel caso di specie il Tribunale di Firenze ha così escluso la legittimazione dei liquidatori sociali e dei liquidatori giudiziali a promuovere l’azione sociale di responsabilità, non potendo la stessa ritenersi automaticamente ceduta nel piano concordatario e non essendo, altresì, stata autorizzata dai soci con delibera assembleare.