Responsabilità aggravata nel giudizio di cassazione: casistica e disciplina transitoria
di Fabio Cossignani Scarica in PDFCass., sez. V, 17 luglio 2015, n. 15030
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Responsabilità aggravata – Consapevolezza della inammissibilità del ricorso perché tardivo – Dolo o colpa grave – Sussistenza
(Cod. proc. civ., art. 385, co. 4)
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Responsabilità aggravata – Giudizio instaurato in primo grado anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 69/2009 – Applicabilità dell’art. 385, co. 4, c.p.c.
(Cod. proc. civ., art. 385, co. 4; l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, co. 1)
[1] Ai fini della responsabilità aggravata in cassazione, il dolo o la colpa grave vanno ravvisati nei casi in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto con la coscienza della sua infondatezza o della sua inammissibilità, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire una simile coscienza (nella specie, risultava in atti la consapevolezza del ricorrente circa la tardività della notificazione del ricorso).
[2] L’art. 385, co. 4, c.p.c., pur abrogato dalla l. n. 69/2009, continua ad applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado anteriormente all’entrata in vigore della legge.
CASO
[1] Contro una sentenza pubblicata l’11 novembre 2010 e notificata, Tizio proponeva ricorso per cassazione, provvedendo alla notificazione dell’atto nell’ultimo giorno utile (nella specie il 14 febbraio 2011) a un soggetto che non era stato parte del giudizio di merito (Agenzia delle Entrate). Successivamente, il 29 marzo 2011 notificava il ricorso anche all’unico soggetto legittimato a contraddirvi (il Comune).
Il Comune controricorrente chiedeva di accertare la tardività del ricorso e di dichiararne l’inammissibilità, con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo.
Ha accolto anche la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che il dolo o la colpa grave fossero integrati dalla consapevolezza della tardività, atteso che nello stesso ricorso si indicava come scadenza del termine per l’impugnazione il 14 febbraio 2011.
[2] Tuttavia, la Cassazione ha applicato l’art. 385, co. 4, c.p.c. e non l’art. 96 c.p.c., ritenendo che l’art. 385, co. 4, pur abrogato dalla l. n. 69/2009, resti comunque applicabile ai giudizi instaurati in primo grado anteriormente all’entrata in vigore della legge di riforma (ossia fino al 3 luglio 2009).
QUESTIONI
[1] Come noto, la condanna di cui all’abrogato art. 385, co. 4, c.p.c. (inserito nel codice dal d.lgs. n. 40/2006) prescinde sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno, e per tali ragioni è definita anche come punitiva.
È comunque necessaria la prova del dolo o della colpa grave, anche in via presuntiva. Tra le applicazioni concrete, con particolare riferimento alla fattispecie ex art. 385, co. 4, c.p.c., si segnalano:
– il caso del ricorrente che ha sostenuto la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa di un editore fondando la tesi sul fatto che il quotidiano da questo edito era stato venduto in abbinamento con altra testata, facente riferimento ad altro editore (Cass., 12 marzo 2015, n. 4930);
– il caso del ricorrente che ha sostenuto doversi qualificare come simulato l’atto i cui effetti contrastino non con la volontà delle parti, ma con l’intitolazione formale dell’atto (Cass., 20 gennaio 2015, n. 817);
– il caso del ricorrente che abbia ignorato la consolidata giurisprudenza che ritiene inapplicabile la sospensione feriale dei termini alle opposizioni endoesecutive (Cass., 7 ottobre 2013, n. 22812);
– il caso del ricorso per cassazione proposto sulla base di procura generale anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass., sez. un., 4 febbraio 2009, n. 2636).
[2] L’art. 46 della l. n. 69/2009 ha abrogato il co. 4 dell’art. 385 c.p.c. mentre l’art. 45, co. 12, della medesima legge ha inserito nel codice una disposizione di tenore analogo ma di applicazione generale (co. 3 dell’art. 96).
In virtù dell’art. 58, co. 1, l. n. 69/2009 l’abrogazione dovrebbe operare solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge. Questa è la tesi fatta propria anche dal provvedimento intestato e dalla prevalente giurisprudenza.
La soluzione non è tuttavia pacifica. Parte della dottrina e la minoritaria giurisprudenza sono pervenute a una conclusione differente, facendo perno (ancorché implicitamente) sul co. 5 dell’art. 58 l. n. 69/2009, a mente del quale le disposizioni contenute nell’art. 47 della l. n. 69/2009, tutte concernenti il giudizio di cassazione, si applicano alle controversie in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della legge. A supporto della tesi si richiama anche la simmetria con l’art. 27, co. 2, d.lgs. 40/2006, che, introducendo proprio il co. 4 dell’art. 385 c.p.c., ne aveva disposto l’applicazione nei giudizi di cassazione promossi contro i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto.
Le ripercussioni di questa impostazione non sono di poco momento. Infatti, è pacifico che il nuovo art. 96, co. 3, c.p.c. sia applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009 (quindi nei giudizi instaurati in primo grado a partire dal 4 luglio 2009). Pertanto, seguendo le tesi minoritaria, nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 ma con pubblicazione della sentenza (impugnabile con ricorso per cassazione) posteriore a tale data, sarebbe esclusa nel giudizio di legittimità ogni condanna cd. punitiva, sia ex art. 385, co. 4, c.p.c. (perché ormai abrogato) sia ex art. 96, co. 3, c.p.c. (perché non ancora applicabile): questo è infatti l’esito cui perviene Cass., 20 ottobre 2014, n. 22226.
Tuttavia, come già detto, la disposizione che abroga il co. 4 dell’art. 385 si rinviene nell’art. 46 e non nell’art. 47, sicché appare preferibile, anche sotto il profilo testuale, la soluzione offerta dalla giurisprudenza prevalente.
In dottrina, sul quest’ultimo tema, v. le diverse prospettive di: Vittoria, Artt. 375-376-380 bis-380 ter, in Commentario alle riforme sul processo civile, a cura di Briguglio e Capponi, I, Padova, 2009, 273; M. Farina, Art. 385, ibidem, 344-347; Petrillo, Art. 58 l. 18 giugno 2009, n. 69, ivi, III/2, 1095 s.