Sono responsabili gli amministratori che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali dopo lo scioglimento della società

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 2166 dell’8 marzo 2021 Parole chiave: fallimento – curatore – amministratore – scioglimento – responsabilità – differenza tra i netti patrimoniali – nuove operazioni – nuovi impegni – nuove obbligazioni – nuovi rischi – attività conservativa – Massima La responsabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata che abbia interamente perso il capitale sociale non sorge automaticamente dalla mera prosecuzione dell’attività di impresa, consentita entro certi limiti ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma quando l’amministratore gestisca in chiave non conservativa la società assumendo nuovi impegni e/o obbligazioni (connotati dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e quindi compiuti al di fuori di una logica meramente conservativa). Disposizioni applicate: articolo 2486 c.c. … Leggi tutto Sono responsabili gli amministratori che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali dopo lo scioglimento della società