9 Marzo 2021

Il requisito della specificazione dei fatti nella deduzione della prova testimoniale

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2149, Pres. Sestini – Est. Moscarini

[1] Prova – Testimoniale – Modo di deduzione – Capitoli di prova – Specificazione – Indagine relativa del giudice del merito – Criteri (art. 244 c.p.c.)

In tema di prova testimoniale, l’apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. (massima ufficiale). 

CASO

[1] A seguito di una caduta avvenuta a causa della pavimentazione sconnessa di una strada, un soggetto conveniva in giudizio il Comune di Milano al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti; a prova dei fatti avvenuti, richiedeva tra l’altro l’ammissione di prova testimoniale.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta, conseguentemente condannando l’Ente al risarcimento dovuto.

L’adita Corte d’Appello riteneva, tuttavia, che l’attore avesse omesso di assolvere ai propri oneri probatori, in particolare per mancato rispetto del requisito inerente alla specificazione dei fatti oggetto della richiesta prova testimoniale, con riguardo alle circostanze per cui il sinistro si fosse verificato nelle condizioni dedotte, nei luoghi, tempi e modi descritti e a causa della pavimentazione dissestata; in riforma della sentenza appellata, rigettava dunque la domanda attorea.

Avverso tale sentenza, l’attore proponeva ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 244 c.p.c.. In particolare, il ricorrente censurava il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto che alcuna prova fosse stata raccolta e neppure formulata in modo specifico, non risultando dalla capitolazione l’esatta dinamica del sinistro; ad avviso del ricorrente, i capitoli dedotti con la memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. e riprodotti nel ricorso non erano affatto generici e contenevano l’indicazione dell’avvenimento storico da provare, sufficientemente localizzato nel tempo, nel luogo e nel suo svolgimento.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiarando la fondatezza del motivo proposto.

In particolare, la Cassazione rileva un palese contrasto tra la motivazione (meramente apparente) relativa alla non specificità dei capitoli di prova e la capitolazione invece effettuata dal ricorrente nella memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. e riportata in ricorso ai fini della autosufficienza. A tal riguardo, la Corte ricorda il proprio costante orientamento secondo cui l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve considerarsi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un’adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa (in tal senso, Cass., 6 maggio 2019, n. 11765; sul punto, il provvedimento richiama pure il precedente di cui a Cass., 3 ottobre 1995, n. 10371, dove si era affermato che l’apprezzamento circa la specificità dei capitoli deve essere valutato dal giudice del merito con motivazione adeguata non solo alla stregua della formulazione letterale dei capitoli articolati dalla parte istante ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni dei ricorrenti).

Accolto il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione della causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dai giudici di legittimità nella decisione in commento attiene alle modalità di formulazione dei capitoli di prova testimoniale, al fine della corretta deduzione della stessa ai sensi dell’art. 244 c.p.c.

Muovendo dal testo di tale norma, si ricorda che la prova per testimoni deve essere «dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata». In altri termini, la deduzione della prova testimoniale deve dipanarsi attraverso una puntuale: a) specificazione b) e capitolazione dei fatti, corredata dalla c) indicazione dei testi.

L’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno a tali punti ha chiarito come, con riguardo al requisito sub a), l’indicazione dei fatti oggetto di prova sia da reputarsi specifica quando gli stessi siano univocamente collocati nel tempo e nello spazio ovvero, più in generale, risultino esposti in modo idoneo a confortare, ove accertati, la tesi difensiva del deducente (tra le più recenti, Cass., 2 febbraio 2015, n. 1808). Il requisito della capitolazione attiene invece all’esigenza che i fatti indicati a oggetto della prova testimoniale siano formulati in articoli separati, in modo tale che ciascuno di essi possa risaltare come nettamente distinto dagli altri. Infine, la richiesta di prova testimoniale deve contenere l’indicazione delle persone chiamate a deporre, compiuta con partito riferimento a ciascun capitolo di prova sul quale s’intendono acquisire le deposizioni di quei soggetti. Il mancato rispetto dei requisiti appena esposti è causa di inammissibilità della prova testimoniale richiesta (sui concetti sin qui esposti si rinvia, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, a M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 244, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 488 ss.).

Nel caso deciso dalla pronuncia in esame, la Corte d’Appello milanese ha ritenuto che i capitoli di prova formulati dall’attore non rispettassero il requisito inerente alla specificazione dei fatti, con conseguente inammissibilità della testimonianza richiesta, concludendo che l’attore avesse omesso di adempiere all’onere della prova dei fatti del sinistro subito.

Come rilevato dai giudici di legittimità, tuttavia, i capitoli di prova testimoniale risultavano essere stati redatti nel rispetto dei requisiti anzidetti, in quanto «esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un’adeguata prova contraria […] non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa».

Al fine di effettuare un riscontro tra i principi affermati dalla Suprema Corte e l’articolazione dei capitoli di prova svolta dalla parte nella fattispecie in esame, si riporta il testo degli stessi, come risultante dal corpo del provvedimento in commento. In particolare, l’attore aveva provveduto a localizzare il sinistro nel tempo (“in data 15/5/2012 alle ore 21.30 circa”), nel luogo (“l’attore percorreva a piedi il marciapiedi dei bastioni di Porta Nuova a Milano lato civici pari in direzione Piazza XXV Aprile quando giunto all’altezza del civico 12”) e nel suo svolgimento (“rovinava a terra a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiedi in diverse parti; gli astanti presenti sul posto, visto l’attore steso a terra dolorante, chiamavano soccorso”): specificazioni, come detto, ritenute sufficienti ai fini di una corretta deduzione della prova testimoniale.

Sarebbe senz’altro interessante capire, nel caso specifico, a quali risultanze degli atti di causa si riferisse la Corte, nel momento in cui ha affermato che la corretta capitolazione dei fatti su cui escutere i testimoni debba essere valutata anche alla stregua dei medesimi: tale operazione, tuttavia, non può essere effettuata, in quanto nessun dato in tal senso è possibile evincere dal testo del provvedimento in commento.