24 Settembre 2019

I requisiti di validità del verbale di conciliazione

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 aprile 2019, n. 9006

Lavoro subordinato – diritti e obblighi del prestatore di lavoro – transazione – validità – limiti

Massima

In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.

Commento

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento è intervenuta sulla dibattuta questione dei requisiti di validità di un verbale di conciliazione firmato in sede sindacale. Nel caso di specie un agente, che lavorava presso una società, agiva in giudizio contro quest’ultima al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto in sede protetta, il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta, la corresponsione dell’indennità di scioglimento del contratto e quella suppletiva di clientela nonché il pagamento dell’indennità del preavviso. Sia il Tribunale locale che la Corte d’appello rigettavano il ricorso e accertavano che l’accordo stipulato tra le parti rispondesse in tutto e per tutto ai requisiti di validità ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio transattivo, ritenendo implausibile la tesi di una indebita compressione della volontà negoziale del lavoratore e inesistenti le asserite minacce lamentate dal medesimo. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto infondate le contestazioni mosse al verbale di conciliazione, ma nella motivazione dell’ordinanza ha colto l’occasione per ricordare quali sono i requisiti di legittimità dei verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti in sede sindacale. La Corte di Cassazione ha rammentato che le rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, ma ciò solo a condizione che l’assistenza prestata al lavoratore in sede di conciliazione dal rappresentante sindacale sia stata davvero effettiva, così da porre il lavoratore stesso in condizione di sapere a quali diritti stia rinunciando e in quale misura, e a condizione che dal testo dell’accordo si evinca la questione controversia oggetto della lite e le reciproche concessioni che le parti dell’accordo si fanno per perfezionare la transazione.

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