4 Ottobre 2016

Requisiti di determinabilità del tasso Euribor

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo la giurisprudenza di legittimità l’oggetto del contratto, per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam, può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto (cfr. Cass. n.5385/11; Cass. n.2216/04; Cass. n.7416/00; Cass. n.6214/99).

Con specifico riferimento ai contratti di mutuo, la Suprema Corte ha evidenziato come, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi del’art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa), oltre ad avere la forma scritta, deve contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo determinato, precisando che tale condizione può essere soddisfatta anche per relationem,  attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché individuabili senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto di credito mutuante (cfr. Cass. n.2072/13; Cass. n.12276/10; Cass. n.2317/07;  Cass. n.14684/03).

In altri  termini, il tasso di interesse, sia pure per relationem, deve essere determinato in base ad elementi certi, predeterminati e verificabili che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca (cfr. Cass. n.2103/96; Cass. n.10657/96; Cass. n.11042/97; Cass. n.4696/98;  Cass. n.6247/98; Cass. n.5675/01; Cass. n.13823/02;  Cass. n.14684/03; Cass. n.12276/10).

La stessa Cassazione ha altresì reiteratamente ribadito che “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° co., c.c., la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari” (Cass. 22179/2015; conf. Cass.2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003).

Sono dunque clausole negoziali aderenti alle prescrizione dell’art. 117 TUB quelle che disciplinano il tasso di interesse in modo da risultare determinato all’origine e determinabile nel tempo secondo un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati ed esplicitati in contratto; appaiono di tale tenore clausole contrattuale del seguente tipo: “il tasso di interesse verrà determinato trimestralmente maggiorando di 2,00 punti percentuali annui il tasso EURIBOR “base 365” (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi, arrotondato ai cinque centesimi superiori, pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation (GPGX 509 9 1 EBF), ovvero su pagina equivalente e rilevato alle ore 11 (ora dell’Europa centrale) il secondo giorno bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre e sarà applicato al trimestre successivo alla suddetta rilevazione, secondo il criterio di calcolo 30 diviso 360 (tutti i mesi vengono considerati di 30 giorni). Qualora il parametro Euribor non sia più rilevato e non fosse sostituito da disposizioni di legge, si assumerà il tasso di interesse determinato per il trimestre precedente)”.