Regolamento di competenza e rito Fornero
di Francesco Vitella Scarica in PDFCass., sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 797
Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Inammissibilità – Competenza in sede cautelare –
(Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 38 ss., 669 bis ss. e 700; Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28; legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 47, ss.)
[1] È ammissibile il regolamento di competenza nei confronti di un’ordinanza emessa nella fase sommaria del procedimento di cui all’art. 1, comma 47, ss. Legge 28 giugno 2012, n. 92.
[2] Il mancato rilievo dell’incompetenza (derogabile ed inderogabile) da parte del giudice e l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, nel procedimento cautelare ante causam, non determinano alcuna preclusione in ordine al rilievo ufficioso o di parte dell’eccezione nel corso del successivo procedimento di merito.
CASO
Nel caso di specie, due lavoratori adivano il Tribunale di Milano al fine di ottenere, per le vie della tutela cautelare urgente ante causam, la reintegrazione alle dipendenze di una delle società convenute, lamentando il ricorrere di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera con conseguente illegittimità del recesso loro intimato. A seguito del rigetto della domanda cautelare, le medesime richieste venivano formulate con ricorso nelle forme del rito Fornero davanti al Tribunale di Treviso, il quale, sull’assunto che la scelta in punto di competenza operata dal ricorrente in sede cautelare sarebbe per lo stesso vincolante in sede di merito, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte si è pronunciata nel solco interpretativo già offerto, su questo specifico tema, dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 31 luglio 2014, n. 17443, in Foro it., 2014, I, 2760, con note di D. Dalfino e S. izzo), affermando l’indubbia ammissibilità del regolamento di competenza in relazione a una ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero, in linea, peraltro, con quando sostenuto dalle medesime Sezioni Unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19674, id., 2015, I, 540, con nota di D. Dalfino e D. Girardi) in ordine all’ammissibilità del regolamento di giurisdizione.
[2] La Corte di Cassazione sconfessa l’orientamento di segno opposto, rifiutando l’idea che la competenza del giudice adito in sede cautelare debba considerarsi in tale modo incontrovertibilmente radicata anche ai fini del successivo giudizio di merito.
QUESTIONI
[1] La prima questione affrontata dal Supremo Collegio presuppone l’ammissibilità, nella fase sommaria del rito Fornero, di una pronuncia su questioni di rito. Sul punto, la Corte rifiuta di aderire alla ricostruzione del rito Fornero che – muovendo dal dato letterale – ravvisa la possibilità, per il Giudice del Lavoro, esclusivamente di accogliere o rigettare la domanda, restando relegata alla successiva fase di opposizione la trattazione di questioni preliminari (solo in tale sede rilevabili d’ufficio o sollevabili dalla parte). Invero, sull’assunto che la fase di opposizione è soltanto eventuale e rimessa alla volontà della parte, e che, in mancanza, l’ordinanza con cui si conclude la fase sommaria è idonea a passare in giudicato, è necessario che il Giudice della fase sommaria si pronunci (anche) sulla questione di rito (sul punto, v. D. Dalfino, Il rito Fornero nella giurisprudenza: le questioni ancora aperte, in Riv. giur. lav., 2014, II, 397 ss.).
Sulla base di tale premessa e sulla scorta delle argomentazioni già svolte in materia di procedimenti cautelari, la Corte di cassazione afferma l’ammissibilità del regolamento di competenza. In sede cautelare, infatti, il mezzo di impugnazione in parola deve dirsi inammissibile in considerazione della provvisorietà del provvedimento declinatorio della competenza, che renderebbe priva del requisito della definitività l’ipotetica decisione conclusiva del procedimento per regolamento di competenza (in dottrina, non mancavano voci a favore dell’ammissibilità: cfr. A. Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, 240; contra C. Consolo, Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi, Torino, 1998, 108; M. Muscardini, Giurisdizione e competenza, in G. Tarzia-A. Saletti, Il processo cautelare (a cura di), Padova, 2008, 351 ss., spec. 359). Nel procedimento di cui all’art. 1, comma 47, ss. l. 28 giugno 2012, n. 92, tali obiezioni non sono, invece, riproponibili.
Peraltro, come fatto notare dalla stessa Corte, è ormai pacifica l’ammissibilità del regolamento di competenza in tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 (cfr. R. Vaccarella, Il procedimento di repressione della condotta antisindacale, Milano, 1977, 157), rispetto al quale il rito Fornero presenta innegabili affinità.
[2] La seconda questione affrontata riguarda le conseguenze, sulla competenza per il giudizio di merito, dell’omessa rilevazione dell’incompetenza e dell’omessa proposizione della relativa eccezione in sede cautelare ante causam. Sul punto, la Corte di cassazione si era pronunciata sia nel senso che la mancata proposizione di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito determinerebbe il radicamento della competenza in capo a quest’ultimo anche con riferimento al giudizio di merito (cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5335, in Foro it., Rep. 2007, voce Procedimenti cautelari, n. 38), sia nella direzione opposta (cfr., ad es., Cass. 28 febbraio 2014, n. 4888; Cass. 8 giugno 2012, n. 9416).
La decisione in commento ritiene di dare seguito a questo secondo orientamento, muovendo dal carattere indipendente e autonomo dei due giudizi, cautelare e di merito (senza dare rilievo, a questo proposito, alla natura strumentale della tutela cautelare: in dottrina, cfr. E.F. Ricci, Il provvedimento cautelare ante causam come lampada di Aladino, in Riv. dir. proc., 2010, 236; A. Saletti, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, in Riv. dir. proc., 1991, 369; M. Muscardini, op. cit., 359; U. Corea, L’esperimento del giudizio cautelare modifica la disciplina della competenza per il giudizio di merito (e cancella l’art. 39 ult. comma c.p.c.): una inaccettabile conclusione della Corte Suprema, in Riv. dir. proc., 2008, 850; contra G. Verde, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro it., 1992, V, 456), e dell’assenza, nel primo, di un sistema di preclusioni in tema di eccezioni e rilievo d’ufficio dell’incompetenza, previsto dall’art. 38 c.p.c. per il solo giudizio di merito.