12 Giugno 2018

ReGIndE vs. IPA nella notifica del ricorso a mezzo p.e.c. Spunti dalla giurisprudenza amministrativa

di Paolo Patrito Scarica in PDF

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent.12 aprile 2018, n. 216; Pres. De Nictolis – Est. Barone

[1] Processo amministrativo – notificazione telematica effettuata all’Amministrazione presso l’indirizzo PEC presente sul solo registro IPA – rimessione in termini per errore scusabile – sussistenza (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16; Cod. proc. amm., art. 44)

[1] Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito l’indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia ma solo sul registro IPA, deve essere disposta la rimessione in termini per errore scusabile ove la notificazione del ricorso sia stata effettuata all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA.

 CASO

[1] La vicenda è piuttosto comune. Un ricorso viene notificato all’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo contenuto nel registro IPA in luogo di quello contenuto nel registro ReGIndE, che, ai sensi dell’art. 16 – ter, d.l. n. 179/2012, convertito in l. 221/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito in l. 114/2014 (per incidens, basterebbe già solo questa ‘sfilza’ di dati normativi per far gravemente dubitare del rispetto del canone della chiarezza normativa che pure attiene, nella giurisprudenza Cedu, al principio di legalità e, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, alla legittimità costituzionale: in argomento, v., anche per i riff. giurisprudenziali, S. Praduroux, Certezza del diritto, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg., Torino, 2014, 65 ss.), è considerato, insieme ad altri, pubblico elenco ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, dal quale, pertanto, possono e devono essere tratti gli indirizzi di posta elettronica per la notificazione. A seguito della novella del 2014, l’elenco IPA (di cui all’art. 16, comma 8, d.l. n. 185/2008), che in precedenza era ricompreso tra i pubblici registri validi per le notificazioni, ora non lo è più.

SOLUZIONE

[1] La decisione in epigrafe, dato conto dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa, decide nel senso che, nei casi come quello in oggetto, deve essere riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile e deve essere disposto il rinnovo della notificazione.

Tre, in sostanza, sono le argomentazioni della Corte.

In primo luogo, mercé il richiamo agli artt.  24, 113 e 97 della Costituzione, e 6 della Cedu, in tema di garanzie di difesa in giudizio e buon andamento/buona amministrazione, si osserva che incombe sugli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera da rendere agevole l’esercizio dei suddetti principi fondamentali e di rimuovere tutti gli ostacoli che, al contrario, lo rendono difficile, a maggior ragione nei casi in cui una delle parti, l’Amministrazione, gode di un regime privilegiato, dato dall’inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente impugnati.

In secondo luogo, viene richiamata la continua evoluzione normativa (basti pensare sino al 2014 il registro IPA era considerato elenco pubblico) e lo stesso quadro normativo tutt’altro che semplice e coerente, dal quale, inoltre, non si comprende quali siano le forme di notificazione in caso – per ora frequentissimo – di mancanza dell’indirizzo PEC nel ReGIndE.

Da ultimo, viene censurata la condotta dell’Amministrazione, pur obbligata a comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, che ancora non vi ha adempiuto.

Di interesse, infine, l’indicazione delle conseguenze della mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al Reginde: il combinato disposto dei commi 6, 13 e 17-bis dell’art. 16, d.l. n. 179/2012, sanziona le amministrazioni inadempienti all’obbligo in parola con la individuazione di un domicilio processuale ex lege nella segreteria del giudice, con la conseguenza che l’amministrazione potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni successive alla notifica del ricorso introduttivo solo mediante deposito nella segreteria del giudice.

QUESTIONI

Il problema agitato nella decisione in commento (che succede nel caso di notificazione del ricorso all’indirizzo per dell’Amministrazione tratto dal registro IPA?) ha ricevuto varie risposte da parte del giudice amministrativo e dal giudice ordinario.

Cominciando proprio dalla magistratura ordinaria, con decisione peraltro isolata, si è ritenuta valida la notificazione all’indirizzo IPA sul rilievo che l’elencazione dei pubblici registri di cui alla normativa non sarebbe tassativa, essendo per contro unicamente necessario servirsi di un registro pubblico, come pubblico è il registro IPA (Trib. Milano, 8 dic. 2016).

Di contrario avviso, di recente, si è mostrata Cass., 9 giugno 2017, n. 14253 (ord.), seguita da Trib. Palermo 17 luglio 2017 (decr.)  (in questa Rivista, 5 dicembre 2017, con nota di A. Ricuperati), secondo cui i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile sono solamente quelli individuati dall’art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, con la conseguenza che la notificazione effettuata all’Amministrazione ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Reginde, è nulla, con conseguente necessità di rinnovazione della notificazione.

Il giudice amministrativo ha invece assunto due posizioni (il contrasto giurisprudenziale è sincronico).

Secondo il primo orientamento, la notificazione effettuata all’indirizzo IPA è nulla e può essere sanata solo con la costituzione spontanea dell’Amministrazione intimata (Tar Lazio, Roma, 6 dicembre 2017 n. 12045; Tar Sicilia, Catania, 4 dicembre 2017 n. 2806; Tar Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607; Tar Sicilia, Palermo, 13 luglio 2017, n. 1842), non essendo per contro possibile il rinnovo della notificazione stessa. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. E’ dunque un regime più severo (e ne sfugge la ragione) di quello adottato nel processo civile, che, muovendo dalla distinzione tra nullità e inesistenza, ammette la rinnovazione della notifica nulla anche quando la nullità dipenda da causa imputabile al notificante.

L’altro orientamento è quello di cui la sentenza in esame (oltre a Cons. St., Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744; Tar Lazio, Roma, 28 maggio 2018, n. 5946 (ord.); Tar Lombardia, Milano, 10 maggio 2018, n. 1251) ed è certamente da privilegiare: oltre alle condivisibili argomentazioni di cui alla decisione in epigrafe, si finirebbe per premiare l’Amministrazione inadempiente, che proprio dal suo inadempimento otterrebbe indebiti vantaggi processuali (come affermato da Cons. Stato, n. 74/2018, cit., in effetti, “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata”).

In fine, si segnala un ulteriore contrasto in seno alla giurisprudenza amministrativa: mentre la decisione in esame ha chiaramente affermato che, se l’indirizzo PEC è presente nel ReGIndE, la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC è sicuramente nulla, altro recente precedente (Tar Campania, Napoli, ord., 28 maggio 2018, n. 3423), in un caso in cui, nonostante la presenza dell’indirizzo PEC dell’Amministrazione sul Reginde, il ricorrente aveva notificato il ricorso all’indirizzo IPA, ha nondimeno riconosciuto l’errore scusabile.

Quest’ultimo, si ritiene, dovrebbe essere l’orientamento da preferire: la presenza di indirizzi PEC riferibili alla medesima Amministrazione nei luoghi digitali più disparati (siti istituzionali, IPA, Reginde…) dovrebbe imporre al giudice di valutare con minor rigore (o nessuno, almeno finché perduri tale incertezza) l’errata notificazione all’Amministrazione, che, ancora una volta, verrebbe avvantaggiata dall’incertezza legislativa e digitale. E ciò, a maggior ragione, nel processo amministrativo, ove, come si è visto, il rinnovo della notificazione può essere disposto nel solo caso di nullità della stessa per errore scusabile (art. 44), a differenza di quanto accade nel processo civile