30 Agosto 2016

Il regime di impugnazione dell’ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c.

di Domenico Cacciatore Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. III, sent., 19 gennaio 2016, n. 773 – Pres. Salmé – Est. De Stefano – P.M- Cardino (conf.)

Ordinanza assegnazione crediti – ricorso in cassazione – opposizione agli atti esecutivi

(Cod. proc. civ., artt. 553, 617; Cost., art. 111)

Avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. non è mai ammesso ricorso diretto in Cassazione.

CASO
Un Comune propone ricorso per cassazione avvero l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. resa dal giudice dell’esecuzione.

L’ente locale, in particolare, lamentava l’illegittimità dell’ordinanza anzidetta perché resa in relazione ad un pignoramento presso terzi non intentato nei confronti del tesoriere.

SOLUZIONE
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente inammissibile.

I giudici di legittimità, oltre a rilevare l’intervenuta decadenza dall’impugnazione per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., statuiscono che avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. non è mai esperibile ricorso  diretto in Cassazione.

QUESTIONI
La giurisprudenza, inizialmente propensa ad ammettere l’esperibilità del ricorso diretto in cassazione avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., 7 giugno 1982, n. 3450; Cass., 24 marzo 1982, n. 1882), ha poi mutato orientamento escludendone l’ammissibilità (per tutte v. Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass., 22 giugno 2007, n. 14574; Cass. 20 marzo 2006, n. 6083).

La pronuncia in esame si pone nell’alveo del secondo orientamento sopra citato, ormai prevalente e consolidato, che esclude l’ammissibilità del ricorso diretto in cassazione avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c.

L’esclusione del ricorso diretto in cassazione, tuttavia, non ha dato compiuta definizione alle questioni relative al regime di impugnazione dell’ordinanza anzidetta.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, considerando l’ordinanza di assegnazione l’atto conclusivo del procedimento esecutivo, ha ritenuto che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso la stessa, per far valere qualunque vizio formale e di merito (cfr. Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4578; Cass., 16 maggio 2006, n. 11360).

Altra parte della giurisprudenza, invece, limitando l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. alla censura dei soli vizi formali, ha ritenuto appellabile l’ordinanza di assegnazione, ove la stessa andasse ad incidere sulle posizioni sostanziali delle parti (in tal senso, v. Cass., 9 marzo 2011, n. 5529; Cass., 22 giugno 2007, n. 14574; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

L’art. 549 c.p.c., così come modificato, prima, dall’art. 1, comma 20, n. 4), l. 24 dicembre 2012, n. 228, e, poi, dall’art. 13, comma 1, lett. m-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, sembra suffragare l’opinione prevalente, secondo la quale l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’art. 549 c.p.c., infatti, prevede l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che risolve le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo, e ciò sebbene si tratti di un provvedimento che statuisce sui rapporti sostanziali riguardanti l’oggetto dell’espropriazione.

Sembra, quindi, che il legislatore abbia inteso assoggettare al regime impugnatorio di cui all’art. 617 c.p.c. tutti i provvedimenti resi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva, indipendentemente dall’incidenza degli stessi sulle posizioni sostanziali delle parti.

Come osservato dalla dottrina, peraltro, “non pare ragionevole assoggettare a rimedi differenti (appello nel caso dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi quello dell’ordinanza ex art. 549 c.p.c.) due provvedimenti aventi analogo contenuto di merito in quanto postulanti una cognizione dell’ufficio dell’esecuzione sui rapporti sostanziali relativi all’oggetto dell’espropriazione” (così, G. Tota, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo,  B. Sassani, R. Vaccarella, Vol. VI, Torino, 2013, p. 919).