Il regime di impugnazione del provvedimento che dichiara l’inammissibilità del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., condannando la parte ricorrente alle spese
di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. III – 26/09/2019, n. 23976; Pres. Amendola; Rel. Scrima
Consulenza tecnica preventiva – Inammissibilità del ricorso – Condanna alle spese – Ricorso per cassazione – Inammissibile – Reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. – Ammissibilità
(Cost. art. 111, comma 7; c.p.c. artt. 696, 696 bis, 669 septies, 669 terdecies, 669 quaterdecies).
In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., il mancato accoglimento dell’istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.
CASO
R.F. e B.A., proprietari dell’immobile concesso in locazione all’istituto bancario Unicredit, proponevano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari, in seguito alle contestazioni sulle condizioni dell’immobile riconsegnato alla scadenza del contratto. Il Tribunale nominava il C.T.U. e fissava l’udienza per il giuramento del consulente e per la formulazione dei quesiti. Le parti convenute si costituivano in giudizio: Unicredit contestava l’ammissibilità del richiesto mezzo di istruzione preventiva, in ragione dell’intervenuta transazione tra le parti.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese, ritenendo che l’istanza proposta presupponesse un accertamento di merito, non consentito in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Avverso l’ordinanza del Tribunale i locatori proponevano ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost., in quanto provvedimento abnorme, che incideva sul diritto soggettivo delle parti al rimborso delle spese processuali, e non altrimenti impugnabile. Secondo i ricorrenti, infatti, il procedimento di accertamento tecnico preventivo poteva concludersi solamente con la declaratoria di inammissibilità ovvero con il deposito della relazione di c.t.u., con conseguente liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, senza che potesse essere adottato alcun provvedimento relativo alle spese di lite.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, ritenendo applicabile, in forza dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., l’art. 669 septies, co. 2, c.p.c. alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quale procedimento di istruzione preventiva, confermava la sussistenza del potere in capo al Tribunale di Bari di provvedere alle spese del procedimento cautelare in ogni caso in cui il ricorso introduttivo non fosse stato accolto, inclusa l’ipotesi di inammissibilità del ricorso.
Inoltre, la Corte di cassazione riteneva che, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, anche l’ordinanza di rigetto dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. fosse reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c.: in assenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, il ricorso straordinario per cassazione veniva, pertanto, dichiarato inammissibile.
QUESTIONI
La decisione in esame richiede di affrontare una duplice questione: da un lato, la possibilità del giudice adito con ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso per consulenza tecnica preventiva; dall’altro, il regime per impugnare il provvedimento di rigetto del ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. e di condanna alle spese del procedimento.
Con riferimento alla prima questione, la Suprema Corte ritiene applicabile al procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c. la disciplina prevista dall’art. 669 septies c.p.c. in forza di quanto disposto dall’art. 669 quaterdecies c.p.c. Detto articolo prevede l’applicazione dell’art. 669 septies c.p.c. ai procedimenti di istruzione preventiva, ai quali viene ricondotto anche il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., ancorché privo del requisito del periculum in mora. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venga emesso un provvedimento negativo – così recita la rubrica dell’art. 669 septies c.p.c. – prima dell’inizio della causa di merito, il giudice provvede sulle spese del procedimento.
Nel caso in esame, il Tribunale adito con ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il ricorso: trattandosi di un provvedimento negativo pronunciato prima dell’inizio della causa di merito, il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 669 septies, co. 2, c.p.c.
Si pone dunque il problema di individuare quale sia il mezzo per impugnare l’ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso e decide sulle spese del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
L’art. 669 quaterdecies c.p.c., con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva, prevede l’applicazione del solo art. 669 septies c.p.c.: secondo un’interpretazione letterale, l’ordinanza che rigetta il ricorso proposto ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. non potrebbe essere reclamata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
È tuttavia intervenuta sul punto la Corte costituzionale che, con sentenza n. 144/2008, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 669 quaterdecies e dell’art. 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.
Sebbene la Consulta non si riferisca anche all’art. 696 bis c.p.c., la Cassazione ritiene di non poter condividere l’orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 144/2008 al provvedimento di rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., sulla base del difetto del requisito dell’urgenza nella consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi della lite. Invero, la stessa lettera dell’art. 696 bis c.p.c., che prevede che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni imposte dall’art. 696, co. 1, c.p.c., ammette che possa sussistere (eventualmente, sebbene non necessariamente) il requisito dell’urgenza anche nell’istanza di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.
Peraltro, gli Ermellini evidenziano che lo stesso art. 696 bis c.p.c. dispone che il giudice provveda a norma dell’art. 696, co. 3, c.p.c., il quale a propria volta rinvia all’art. 695 c.p.c., cioè esattamente alle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Consulta nella sopra richiamata sentenza n. 144/2008. Di conseguenza, anche il provvedimento di rigetto dell’istanza per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c., anche in relazione alla pronuncia sulle spese, mentre non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del requisito di definitività.