Il regime delle spese di C.T.U. nel procedimento per A.T.P.
di Simone Calvigioni Scarica in PDFIstruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 696)
Istruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese (Cod. proc. civ., art. 696)
[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la pronuncia sulla liquidazione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.
[2] Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. devono essere poste a carico del ricorrente in virtù del principio di anticipazione delle spese processuali, salvo poi confluire nel computo delle spese dell’eventuale giudizio di merito nel quale l’accertamento tecnico dovesse essere acquisito ed essere quindi ripartite all’esito di questo, in applicazione del principio della soccombenza.
CASO
[1, 2] All’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 c.p.c. il giudice liquidava le spese di C.T.U. ponendole in capo ad entrambe le parti, in pari quota ed in solido tra loro.
Il convenuto impugnava la statuizione sulle spese con ricorso straordinario per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 696, 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che le spese di C.T.U. andavano poste a carico della sola parte richiedente.
SOLUZIONE
[1, 2] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese incide su diritti soggettivi (patrimoniali) e presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, non essendo altrimenti impugnabile.
La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito, riformando la decisione riguardante le spese di C.T.U. in applicazione del principio di cui in massima [2].
QUESTIONI
[1, 2] È pacifico, nella giurisprudenza, che «Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli art. 692 ss. c.p.c., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c.», con la conseguenza che «laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge, di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.» (così Cass. 30 settembre 2015, n. 19498, Foro it., Rep. 2016, voce Istruzione preventiva, n. 3; nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 26 ottobre 2015, n. 21756, Id., Rep. 2015, voce cit., n. 10; Cass. 19 novembre 2004, n. 21888, id., Rep. 2004, voce cit., n. 4).
Parimenti indiscusso è il principio secondo cui «Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto» (in tal senso v., ad es., Cass. 27 luglio 2005, n. 15672, id., Rep. 2005, voce cit., n. 4; Cass., ord. 15 marzo 2012, n. 4156, id., Rep. 2012, Spese giudiziali civili, n. 31; Cass. 15 febbraio 2000, n. 1690, Id., Rep. 2000, voce cit., n. 77).
Opera invece un distinguo App. Cagliari 20 febbraio 2002, Id., Rep. 2004, voce Istruzione preventiva, n. 8, Riv. giur. sarda, 2003, 627, con nota di Loddo, secondo cui «Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo non sono liquidabili alla parte vittoriosa ove risulti sufficiente a fondare la decisione la perizia stragiudiziale fatta eseguire dalla stessa parte, corroborata da ulteriori elementi».
Cass. 16 febbraio 1993, n. 1920, Foro it., Rep. 1993, voce Istruzione preventiva, n. 7, specifica che «Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d’urgenza ‘inaudita altera parte’, l’onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d’ufficio a tutela della parte non presente (art. 687 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime».
Suscita interesse il dictum di Cass., ord. 4 novembre 2013, n. 24726, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 7, secondo cui «Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta».
Nella dottrina, in linea con la prevalente giurisprudenza, v., ad es., B. Rados-P. Giannini, La consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 2013, 205, il quale afferma che «Il compenso del consulente tecnico è liquidato dal giudice con decreto […] e, salva diversa valutazione da parte del giudice caso per caso (come, ad esempio, nelle ipotesi – frequenti nella pratica – in cui il resistente chieda di ampliare i quesiti ad indagini cui egli ha interesse), è di norma posto a carico della parte ricorrente […]». Fermo restando che «il ricorrente ne potrà e dovrà chiedere il rimborso nel successivo giudizio di merito, probatoriamente fondato (anche) sull’espletato A.T.P., in cui risulti vittorioso; tali spese dovranno essere inserite nella notula giudiziale presentata per la liquidazione globale delle spese ex art. 91 ss. c.p.c., comprensive della precedente fase di istruzione preventiva (è scorretta la prassi diffusa di inserire le spese di A.T.P. fra le voci di danno)».
Diffusamente sul tema, con riferimenti giurisprudenziali, v., anche, A. Casamassima, Il nuovo accertamento tecnico preventivo, Milano, 2014, 131 ss.