10 Dicembre 2019

Il regime della competenza nelle opposizioni esecutive: rilevabilità d’ufficio e impugnazione del provvedimento sulla competenza

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 11 novembre 2019, n. 29030 – Pres. Frasca – Rel. Graziosi 

L’incompetenza per valore, nelle opposizioni esecutive, deve essere eccepita dall’opposto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta depositata nel termine di legge (dimidiato a dieci giorni, ai sensi dell’art. 616 c.p.c.), anteriormente all’udienza di prima comparizione, oppure può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice non oltre tale udienza, sempre a pena di inammissibilità.

CASO

G., creditrice di S.C., avviava una procedura esecutiva per il recupero delle spese legali. La debitrice proponeva opposizione, richiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione forzata. Avverso l’ordinanza che statuiva sulla sospensione dell’esecuzione, proponeva reclamo l’opposta, ottenendo la revoca del provvedimento sospensivo impugnato. Nel frattempo, la stessa creditrice G. avviava la fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, in cui si costituiva la debitrice, eccependo tra l’altro in sede di comparsa di risposta, tardivamente depositata, l’incompetenza per valore del Tribunale di Perugia.

Il Tribunale, decidendo sulla competenza, rilevava il valore della causa inferiore ad Euro 5.000,00 e stabiliva la competenza del Giudice di Pace.

Avverso l’ordinanza la creditrice G., che aveva dato impulto alla fase di merito del giudizio oppositivo, ha proposto regolamento necessario di competenza.

SOLUZIONE

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ribadito la regola secondo cui l’eccezione di incompetenza per valore nelle opposizioni esecutive deve essere proposta dal convenuto nel termine di dieci giorni prima dell’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. oppure può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di prima comparizione.

QUESTIONI

La sentenza della S.C. offre l’occasione per soffermarsi sul regime della competenza nelle opposizioni esecutive.

Come noto, nelle procedure di opposizione di merito all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda dell’attore è volta alla contestazione dell’an dell’esecuzione, vale a dire del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: tale diritto, che condiziona l’intero processo esecutivo, presuppone un valido titolo esecutivo.

L’opposizione all’esecuzione come delineata dall’art 615 c.p.c. può svolgersi diversamente a seconda che l’esecuzione non sia ancora iniziata ovvero sia già cominciata. In tale seconda ipotesi il G.E., avanti al quale sia stato proposto il ricorso, provvede a fissare con decreto in calce al ricorso stesso l’udienza in camera di consiglio dinanzi a sé e un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto stesso. Nell’udienza camerale di cui all’art. 185 disp. att. c.p.c. il giudice dell’esecuzione (che assomma in sé le funzioni di organo del processo esecutivo e di giudice dell’opposizione) si pronuncia anche sull’istanza di sospensione dell’esecuzione con ordinanza reclamabile al collegio ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.

A seguito di tale fase camerale, secondo il disposto del 185 disp. att. c.p.c., il giudizio esecutivo e quello di opposizione proseguono autonomamente: l’opposizione è, invero, un giudizio a struttura bifasica, la cui prima fase si svolge davanti al G.E. (fase interinale e interdettale volta alla sospensione del procedimento espropriativo) e si conclude con l’adozione dei provvedimenti sull’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.; la seconda fase si svolge davanti al giudice del merito, con giudizio incardinato a seguito di fissazione del termine ex art. 616 c.p.c., in caso di opposizione all’esecuzione, ovvero ex art. 618, comma 2, c.p.c., in caso di opposizione agli atti esecutivi.

L’art 616 c.p.c., infatti, come modificato dalla riforma del 2006, prevede che, se competente per la causa sia l’ufficio giudiziario cui appartiene il G.E., questi deve fissare un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, secondo quanto previsto in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà. Ciò consente di comprendere la ratio dell’art 616 c.p.c., che consiste nel privare il giudice dell’esecuzione del potere di istruire e decidere l’intero giudizio di opposizione, limitando la sua cognizione alla sola decisione sull’eventuale istanza di sospensione, previo svolgimento di una cognizione semplificata di carattere “cameral-cautelare” (Arieta, De Santis, L’esecuzione forzata, in Tratt. Montesano, Arieta, III, 2, Padova, 2007, 1738 ss.).

Il codice di rito, tuttavia, contempla anche la possibilità che ad essere competente sia un altro giudice (ad es., come nel caso di specie, quando competente per materia o valore sia il giudice di pace oppure una sezione specializzata): in tale ipotesi il G.E. rimette le parti avanti all’ufficio giudiziario competente, assegnando termine perentorio per la riassunzione della causa.

Il convenuto nella fase di merito deve costituirsi come nel normale giudizio di cognizione mediante comparsa di risposta, svolgendo in essa l’attività difensiva che ritiene opportuna, sollevando eccezioni processuali o di merito o finanche domande riconvenzionali (purché non duplicative del titolo azionato in executivis, per le quali difetterebbe di interesse ad agire, avendo già un titolo esecutivo).

Nel caso di specie, l’eccezione di competenza era stata proposta in uno stadio tardivo, essendo stata veicolata nella comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2016, laddove l’udienza di prima comparizione era stata fissata per il 21 dicembre 2016, in evidente violazione del termine minimo, ancorché dimezzato a dieci giorni.

Occorre ricordare, infatti, che anche nel processo di opposizione all’esecuzione vale la regola posta dall’art. 38, comma 3, c.p.c., che confina il potere di rilievo officioso della incompetenza per valore, della incompetenza per materia e della incompetenza per territorio inderogabile non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. La dichiarazione di incompetenza, quindi, è emessa contra legem, ove l’incompetenza venga eccepita tardivamente ovvero quando non sia stata oggetto di rilievo del giudice nell’udienza ex art. 183 c.p.c.