6 Marzo 2018

Recupero delle spese processuali: vincolo di solidarietà o accollo pro quota?

di Diotima Pagano Scarica in PDF

Trib. Torre Annunziata, 24 luglio 2017, n. 1634/2011- rel. Di Martino

Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Spese processuali – Opposizione all’esecuzione – Ripartizione pro quota –  Ripartizione in solido (C.p.c., artt. 615, 617; c.p.p., art. 535; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 205).

[1] La sussistenza del limite della irrevocabilità della sentenza comporta, con riferimento al rapporto tra la vecchia disciplina in tema di pagamento delle spese di giustizia di cui all’art. 535, secondo comma c.p.p. e la nuova, contenuta nell’art. 205 del D.P.R. 115/2002, così come modificato dalla legge 69/2009, la prevalenza della regola del pagamento pro quota soltanto se, nel caso concreto, la sentenza che condanna al pagamento delle spese processuali non sia ancora divenuta irrevocabile; viceversa, dovrà applicarsi il vincolo di solidarietà di cui alla vecchia disciplina.

CASO

[1] Tizio proponeva opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617, al fine di conseguire la declaratoria della illegittimità della cartella esattoriale di pagamento, in qualità di coobbligato, delle spese processuali di un procedimento penale in cui l’opponente, insieme ad altri imputati, era stato parte.

L’attore, a fondamento dell’opposizione, eccepiva, tra l’altro, la nullità della notifica della cartella esattoriale, la nullità della procedura di riscossione poiché in violazione dell’art. 211 T.U. sulle spese di giustizia e dell’art. 227 bis D.P.R 115/2002. Inoltre, deduceva nel merito l’insussistenza del diritto della Concessionaria a procedere alla esecuzione forzata, affermando che in virtù dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 535 c.p.p. e della modifica dell’art. 205, D.P.R. 115/2002 ad opera della L. 69/2009, le spese di giustizia non possono chieste integralmente a ciascun condannato in solido, ma pro quota, tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili.

SOLUZIONE

[1] Il giudice, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario, in ossequio ad una costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, e dichiarati inammissibili tutti i profili di doglianza “oppositori” ex art. 617 c.p.c. per tardività, respinge l’opposizione nel merito, ritenendo non assistita da congrua prova la censura dell’opponente circa la insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione.

Come accennato, l’opponente aveva sostenuto che il Concessionario per la riscossione avrebbe dovuto agire per il recupero delle spese di giustizia nei confronti dei condannati in sede penale pro quota, come previsto dal novellato art. 205, D.P.R. 115/2002. Il giudicante, pur dato atto che per effetto del nuovo testo dell’articolo citato si è passati da un regime legale impostato sulla solidarietà ad uno opposto, imperniato sull’accollo pro quota, esclude che detta regola possa applicarsi al caso di specie, richiamando all’uopo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., SS.UU., 12 gennaio 2012, n. 491), secondo cui l’esclusione del vincolo del vincolo di solidarietà non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente alla modifica del previgente assetto normativo e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice “(cui va invece riconosciuta la natura di norma sostanziale, atteso che la statuizione di condanna alle spese del procedimento penale si sostanzia in una sanzione economica accessoria alla pena),” bensì in forza della preclusione di cui al quarto comma dell’art. 2 c.p.

In sostanza, si è riaffermato l’antico canone del carattere di limite invalicabile, costituito dalla cosa giudicata. Pertanto, poiché la condanna alle spese processuali nel processo penale era contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della legge 69/2009, il Tribunale conclude per l’applicazione del criterio del vincolo di solidarietà in ordine al recupero delle spese processuali pretese dalla Concessionaria.

QUESTIONI

[1] La sentenza del Tribunale Torrese si caratterizza per la chiarezza espositiva e la salda applicazione di principi giurisprudenziali, tutti (in linea di principio) da condividere.

La già manifestata adesione alle scelte processuali e di diritto sostanziale operate dal Tribunale nella vicenda in esame consente tuttavia di approcciare la disamina della decisione in una prospettiva più ampia: teorica e problematica.

Il tema intercetta, infatti, la riflessione, da tempo in atto, sulla portata e sul concetto stesso di giudicato. Per comprendere la portata “eversiva” sugli assetti tradizionali della problematica basta richiamare alcune notazioni che già emergevano dalla Relazione del Primo Presidente della Cassazione nell’anno 2009 ove si affermava: “emblematico è il diverso “grado di resistenza” del giudicato nazionale alle successive pronunce delle Corti sovranazionali. L’incrocio sopranazionale delle tutele giurisdizionali ci insegna che, in questi ultimi anni, l’ordinamento, o gli ordinamenti, in cui il giudicato si inserisce ed entra in circolazione possono conformare o ridimensionare quest’ultimo. Anche se dalle nuove prospettive il giudicato non emerge come indebolito, ma solo come “riproporzionato”, ridimensionato dalla nuova realtà europea e globale di cui entra a far parte”. Merita inoltre di essere ricordato un recente arresto della Cassazione penale (Cass. Pen. sez. V 14 maggio 2014 n. 19889), secondo cui “si impone una doverosa presa d’atto di una nuova e più penetrante estensione da riconoscere al principio di retroattività di norme penali di favore, in base agli arresti della giurisprudenza sovranazionale”.

Nel delineato contesto, da cui si trae il superamento tendenziale del dogma della immodificabilità assoluta del giudicato, “si impone” il vaglio della fattispecie in esame alla stregua della nuova sensibilità, sempre di marca europea, che contrassegna l’applicazione di norme che, sia pure non specificamente identificabili come penali, hanno una palmate impronta punitiva.

Resta dunque il problema dell’allineamento ad un “nuovo” sentimento sostanzialistico che pone in crisi il giudicato nella sua monoliticità, inglobandolo nelle esigenze di una “Giustizia Europea” che deve tener nella massima considerazione il principio di prevedibile e costante linearità di una norma punitiva (basti qui pensare al carattere cospicuo della somma dovuta che la rende certamente afflittiva).

“Giudicato a formazione progressiva” è, per altri versi, nozione ormai acquisita e stabile nel processo amministrativo (Tar Piemonte, sez. Iª, sent. 36/2018; CdS. Ad. Plen. 6 aprile 2017 n. 1), come nella stessa giurisprudenza penale (Cass. Pen. SS. UU. del 14 febbraio 2017 n. 6903).

Nessuna perplessità invece suscita l’attribuzione della questione attinente al recupero delle spese processuali al giudice ordinario. In argomento, si sottolinea che più volte la Corte Suprema si è interessata al riparto nella materia del recupero delle spese processuali, affermando che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’Erario, trattandosi di entrate pubbliche di natura extratributaria (v. da ultimo, Cass. Civ., SS. UU., 17 novembre 2017 n. 27282).