5 Aprile 2022

Il reclamo al Collegio avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo può essere depositato anche in forma cartacea

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 marzo 2022, n. 7877; Primo Pres. Spirito; Pres. Sez. Manna; Cons. rel. Di Marzio.

Esecuzione immobiliare – Sospensione procedura esecutiva – Estinzione procedura esecutiva – Inattività delle parti – Istanza di prosecuzione del processo esecutivo – Reclamo avverso ordinanza di estinzione – Forma degli atti – Modalità di deposito degli atti – Nullità degli atti processuali – Inesistenza degli atti processuali – artt. 624 bis, 626, 630, 178 c.p.c.; d.l.18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012 n. 221

Massima: “Il reclamo contro la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti può essere legittimamente depositato anche in forma cartacea. Esso di fatto introduce una nuova fase di cognizione distinta da quella esecutiva. Pertanto, il suddetto reclamo non è un atto endoprocedimentale soggetto alla disciplina dell’obbligatorio deposito telematico”. 

CASO

La procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore procedente Bon Resort S.r.l. nei confronti dei debitori F.D. e S.A., con l’intervento di altri creditori, veniva sospesa su istanza delle parti ai sensi dell’art. 624 bis, co. 1, c.p.c., fino alla data del 30 novembre 2015.

Già in data 27 novembre 2015 il difensore del creditore procedente depositava istanza per la prosecuzione del processo esecutivo. I debitori esecutati eccepivano l’estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, in quanto l’istanza era inidonea a dare impulso alla procedura esecutiva, essendo stata proposta in violazione dell’art. 626 c.p.c., secondo il quale nessun atto esecutivo può essere compiuto quando il processo è sospeso.

Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’eccezione e dichiarava estinta la procedura esecutiva.

Avverso l’ordinanza di estinzione il creditore procedente e i creditori intervenuti proponevano reclamo ai sensi dell’art. 630, co. 3, c.p.c., depositato in forma cartacea: il Tribunale territorialmente competente accoglieva il reclamo, disattendendo l’eccezione di inammissibilità del reclamo depositato non in via telematica sollevata dai debitori, e revocava la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva.

La Corte d’appello, adita dai debitori, respingeva il gravame, osservando che il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. instaura una fase incidentale di cognizione nell’ambito del processo di esecuzione, introducendo un nuovo procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo: ne consegue che il deposito in forma telematica di tale atto è solo facoltativa, non obbligatoria.

I debitori esecutati ricorrevano quindi per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

In particolare, per quel che qui interessa, con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 630, co. 3, 178, co. 3, 4, e 5, c.p.c., d.l. n. 179/2012 art. 16 bis, co. 2, artt. 121, 156, co. 1 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Ritenevano i ricorrenti che il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo avesse natura di atto endoprocedimentale, prosecutorio del processo, con la conseguenza che tale atto dovesse obbligatoriamente essere sottoscritto e depositato con modalità telematiche, come previsto dall’art. 16 bis, co. 2, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012. La redazione, la sottoscrizione ed il deposito in forma cartacea del reclamo determinavano l’inesistenza in senso giuridico dell’atto processuale.

Con ordinanza n. 20844 del 21 luglio 2021 la terza sezione della Corte di Cassazione disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo che il terzo motivo di ricorso ponesse una questione di massima di particolare importanza.

L’ordinanza di rimessione sottoponeva alle Sezioni Unite un duplice quesito: innanzitutto, quale fosse la natura del reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c., se atto endoprocedimentale o meno; in secondo luogo, quali fossero le conseguenze del deposito cartaceo dell’atto, in luogo di quello telematico, in caso di obbligatorietà della forma telematica.

Il Primo Presidente provvedeva all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, in quanto il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c., non avendo natura di atto endoprocessuale, non è soggetto alla disciplina del deposito telematico obbligatorio.

Essendo stato correttamente depositato in forma cartacea il reclamo avverso l’ordinanza di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, le Sezioni Unite non si sono espresse sul secondo quesito indicato nell’ordinanza di remissione, attinente alle conseguenze del deposito cartaceo degli atti endoprocessuali per i quali è stabilito il deposito obbligatorio telematico.

QUESTIONI

La principale questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda la natura di atto endoprocessuale o meno del ricorso ex art. 630, co. 3, c.p.c.: dalla natura di tale atto dipendono importanti conseguenze.

Invero, l’art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, al co. 1 dispone che “(…) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (…)”, aggiungendo al co. 2 che “nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (…).

Il legislatore ha quindi fissato in tale disposizione la regola dell’obbligatorietà della forma telematica per il deposito e la sottoscrizione degli atti endoprocessuali, rimanendo invece tale forma del tutto facoltativa per gli atti processuali diversi da quelli previsti dal co. 1 dell’art. 16 bis, come stabilito dal co. 1 bis del medesimo articolo.

Si tratta, pertanto, di individuare quali siano gli atti endoprocessuali.

Le Sezioni Unite rilevano che l’art. 16 bis al primo comma distingue a seconda dell’avvenuta costituzione in giudizio delle parti. Il riferimento alla costituzione in giudizio delle parti, contenuto al primo comma dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni in l. 221/2012, deve essere inteso come acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito. Soltanto il primo atto, attraverso il quale le parti entrano in contatto con il giudice, può essere facoltativamente depositato telematicamente o in cartaceo: ogni deposito successivo, invece, deve essere obbligatoriamente telematico, in quanto la relazione parte-giudice è già instaurata.

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla natura di atto endoprocessuale o meno del reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c.

In particolare, non hanno mancato di evidenziare la peculiarità del procedimento instaurato attraverso il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c.: in primo luogo, per le modalità di proposizione, in quanto in base al rinvio all’art. 178, co. 4 e 5, c.p.c., contenuto all’art. 630, co. 3, c.p.c., il reclamo può essere presentato sia con semplice dichiarazione nel verbale di udienza che con ricorso al giudice istruttore, con la precisazione che “(…) se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi”; in secondo luogo, per l’espressa previsione, contenuta all’ultimo comma dell’art. 630 c.p.c., della decisione da parte del collegio con sentenza, appellabile secondo le regole generali in base all’art. 130 disp. att. c.p.c., come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19102/2018; Cass. civ. n. 2185/2018)

Per quanto concerne specificamene la natura di tale rimedio, le Sezioni Unite, richiamando un importante precedente, Cass. civ. n. 14096/2005, hanno ribadito che il procedimento instaurato attraverso il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. ha natura cognitiva che, proprio per questa ragione, si conclude con una sentenza.

Secondo le Sezioni Unite, la natura cognitiva del procedimento esclude l’applicazione dell’art. 16 bis, co. 2, d.l. 179/2012, il cui ambito di applicazione è limitato ai processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile: attraverso il reclamo si introduce invero un incidente cognitivo esterno rispetto al processo esecutivo. Di conseguenza tale fattispecie rientra nel campo di applicazione della regola generale prevista al primo comma dell’art. 16 bis.

In particolare, il Supremo Consesso nomofilattico ritiene che il procedimento introdotto con il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assuma natura impugnatoria, come si desume dalla stabilizzazione della decisione in punto di estinzione in caso di mancata proposizione nei termini del reclamo.

Il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c. non pare quindi riconducibile al novero degli atti endoprocessuali, in quanto instaura un procedimento che si pone al di fuori dell’esecuzione forzata: sebbene il reclamo sia rivolto al giudice dell’esecuzione, è il collegio a decidere ai sensi dell’art. 630, co. 3, c.p.c. Tenendo conto della nozione di costituzione alla base dell’art. 16 bis co. 1, deve escludersi che il reclamo possa rientrare tra gli atti endoprocessuali: soltanto con il reclamo, infatti, il reclamante entra per la prima volta in contatto con il collegio, instaurando il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato a decidere.

Il reclamo deve essere quindi ricondotto tra gli atti introduttivi, sottratti alla disciplina dell’obbligatorio deposito telematico. A conferma della natura di atto introduttivo si evidenzia che, da un lato, attraverso il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., viene introdotto un nuovo procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo; dall’altro, che tale reclamo non può essere proposto nel fascicolo dell’esecuzione, in quanto, instaurando un procedimento avente natura contenziosa, non risulta gestibile dal SIECIC – Sistema di Gestione delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali.

Da ultimo, si rileva che la questione attinente alle conseguenze del deposito dell’atto processuale in forma diversa da quella obbligatoriamente prevista per legge rimane ancora aperta, avendo le Sezioni Unite deciso di non pronunciarsi per la mancanza di rilevanza ai fini della decisione della controversia.

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