17 Settembre 2019

È reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. il provvedimento del giudice dell’opposizione a precetto sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. unite, 23 luglio 2019, n. 19889; Pres. Mammone; Rel. De Stefano

La Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite nell’interesse della legge su richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.

CASO

Con atto del 31 gennaio 2019 il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363, co. 1, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto al quale il Tribunale di Latina avrebbe dovuto conformarsi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.

Investito dell’impugnazione ex artt. 669 terdecies e 624, co. 2, c.p.c. avverso il predetto provvedimento, il Tribunale di Latina in composizione collegiale, con ordinanza del 9 ottobre 2018, ha ritenuto inammissibile il reclamo, argomentando:

  1. a) dalla lettera dell’art. 624, co. 1, c.p.c., norma che si riferirebbe solamente all’opposizione all’esecuzione e non all’opposizione a precetto (anche detta opposizione pre-esecutiva o preventiva), non sussistendo, secondo il Tribunale, irragionevoli disparità di trattamento tra le due fattispecie, potendosi assimilare la mancata previsione legislativa ad altre situazioni dell’ordinamento in cui è escluso tale rimedio impugnatorio;
  2. b) dall’inapplicabilità delle norme sul “rito cautelare uniforme” (compresa la reclamabilità dei provvedimenti ex 669 terdecies c.p.c.), avendo la misura prevista dall’art. 615, co. 1, c.p.c. una natura non cautelare o solo latamente cautelare.

Tale impostazione non è stata condivisa dal Procuratore Generale, il quale, a fronte della non impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale di Latina ed al pari esclusa, per le parti, la possibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ha ravvisato l’interesse nomofilattico a che la Corte di cassazione si pronunciasse sulla questione.

Infatti, il provvedimento del Tribunale di Latina è espressione di uno di due contrapposti indirizzi tra i giudici del merito, rispettivamente a favore e contro la reclamabilità dei provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo previste dall’art. 615, co.1, c.p.c. per il caso di opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione. In motivazione si dà atto che il Procuratore Generale ha segnalato, a favore della reclamabilità, le posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco, Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovì e dallo stesso tribunale pontino; contrari alla reclamabilità sono i tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi e Lamezia Terme.

Pertanto, era essenziale che la Suprema Corte intervenisse a comporre il contrasto nella giurisprudenza di merito indicando una soluzione univoca, considerati gli importanti risvolti pratici in tema di effettività delle tutele dei soggetti coinvolti nell’instaurando processo di esecuzione ed ai fini della funzionalità di quest’ultimo.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui il Primo Presidente ha affidato la soluzione della questione di massima importanza nell’interesse della legge, hanno avallato la tesi che ammette la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento che sospende l’efficacia esecutiva del titolo (o che rigetta detta istanza) reso dal giudice dell’opposizione all’esecuzione proposta prima che questa sia iniziata, ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento è il seguente: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.

QUESTIONI

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione sulla scorta sia dell’interpretazione letterale del dato normativo, sia dell’interpretazione sistematica dell’istituto della sospensione pre-esecutiva. La motivazione della sentenza, complessivamente considerata, ha però prestato il fianco ad alcune critiche (v. M. Farina, “La natura cautelare «sui generis» del provvedimento che concede o nega la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo giustifica il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.”, in www.judicium.it del 27 agosto 2019).

Seguendo il percorso argomentativo della pronuncia, gli Ermellini, anzitutto, hanno ricordato che, anteriormente alla modifica dell’art. 615, co. 1, c.p.c. da parte del d.l. n. 35/2006, conv. con mod. in l. n. 80/2005 (in vigore dall’1 marzo 2006), la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo prima che fosse iniziata l’esecuzione era garantita dall’estensione pretoria del rimedio, residuale e atipico, dell’art. 700 c.p.c. La sospensione che ne conseguiva era efficace non soltanto per il singolo processo esecutivo da intraprendere, bensì per qualunque azione esecutiva si volesse fondare su quel titolo.

Oggi, l’art. 615, co. 1, c.p.c. prevede il potere-dovere, per il giudice dell’opposizione a precetto, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, su istanza dell’opponente e in presenza di “gravi motivi”.

A seguito del medesimo intervento riformatore, è stato espunto dall’art. 624, co. 1, c.p.c. il riferimento al solo art. 615, co. 2, c.p.c. (e dunque alla sola opposizione all’esecuzione già iniziata). Ciò induce a ritenere che la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. prevista dal secondo comma dall’art. 624 c.p.c. sia estensibile all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva, anch’essa regolata dall’art. 615 c.p.c., richiamato dalla norma nella sua interezza. In motivazione la Suprema Corte rileva che “pare valido criterio ermeneutico attribuire alla novellazione del testo un senso che potrebbe comportarne un effetto, anziché altro che la renderebbe manifestamente inutile”.

D’altronde, la reclamabilità del provvedimento pre-esecutivo, oltre che ragionevole, è anche preferibile, costituendo espressione del principio generale di immediata controllabilità dei provvedimenti che incidono sull’ordinario corso del processo di esecuzione (inclusa la fase tra precetto e inizio di questo).

Per quanto riguarda l’inquadramento sistematico della sospensione pre-esecutiva, la Suprema Corte ne ha ravvisata la funzione cautelare sui generis e la non assimilabilità alle misure inibitorie del titolo esecutivo rese in sede di sua impugnazione (o di opposizione al titolo costituito da un decreto ingiuntivo o altro titolo paragiudiziale) ed espressamente definite dalla legge o interpretate come non impugnabili.

Invero, l’azione di cognizione cui accede tale sospensione, ossia l’opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., non ha ad oggetto l’impugnazione del titolo giudiziale (nel senso che non si possono addurre contestazioni su fatti anteriori alla formazione del titolo o alla sua definitività), ma mira esclusivamente a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, per come è concretamente indicato e intimato nel precetto. In egual modo, nell’ipotesi di opposizione a precetto contro un titolo stragiudiziale, non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento, visto che si attiva appunto un’ordinaria azione per sovvertire l’apparenza dell’esecutività del titolo e scongiurare che il creditore possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo.

L’opposizione pre-esecutiva investe il diritto di agire in via esecutiva ed il suo effetto è inibire “lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l’inizio dell’esecuzione”, come si legge in motivazione.

Peraltro, la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non si esaurisce solo con la contestazione del titolo nel senso sopra visto, ma può riguardare anche elementi estranei al titolo stesso (si pensi, ad esempio, alla contestazione dei compensi e del rimborso delle spese legali autoliquidati nel precetto; oppure all’ipotesi di autoliquidazione della stessa sorte capitale ad iniziativa del creditore nei provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c.).

Quindi, a dispetto di espressioni letterali similari (la formula adoperata dall’art. 615, co. 1, c.p.c. è analoga alle inibitorie previste, tra l’altro, dagli artt. 283, 649, 650 e 830 c.p.c.), non c’è identità di funzione o di natura tra le misure inibitorie in caso di impugnazioni di titoli giudiziali e la sospensione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., la quale si pone a valle dell’emanazione del titolo e, non potendo concernere intrinseche ragioni di illegittimità del titolo stesso, a monte del processo esecutivo.

Ciò consente di affermarne la natura cautelare sui generis, nell’ambito del microsistema del processo esecutivo, che ha i suoi presupposti e snodi procedimentali e al quale, in assenza di norme speciali proprie di tale sottosistema, sono applicabili i corrispondenti istituti del processo civile, incluso il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. (sebbene, puntualizza la Suprema Corte, ben possa argomentarsi per l’esistenza di un principio generale tratto dall’art. 624 c.p.c., come si è visto). L’art. 669 terdecies c.p.c. è tuttavia l’unica norma del rito cautelare uniforme ad applicarsi alla sospensione pre-esecutiva, essendo questa “compiutamente regolata in ogni altro aspetto”, in virtù del criterio di specialità proprio del sottosistema di norme processuali disciplinanti il processo esecutivo. La Suprema Corte esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 669 decies c.p.c. (punto 45 della sentenza) e sostiene che il provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. non è né revocabile né modificabile. La ragione di ciò va ricercata non tanto nell’esigenza di una celere definizione degli incidenti cognitivi, quanto piuttosto nell’indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni stesse. Questa parte della motivazione è stata criticata da M. Farina, in “La natura cautelare”, cit., par. 3, che la ritiene una mera petizione di principio, mancante di una valida argomentazione. Secondo l’autore, le premesse per una revoca del predetto provvedimento cautelare potrebbero porsi, ad esempio, quando, nel corso del giudizio di merito, sia assunta una prova o svolta una C.T.U. su un profilo che era stato diversamente valutato al momento della concessione dell’inibitoria, in relazione al profilo del fumus boni iuris. Inoltre, la non utilizzabilità dello strumento della revoca e/o modifica cautelare finisce con il creare una ulteriore asimmetria rispetto al provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione c.d. successiva, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c. Infatti, quest’ultimo provvedimento è fatto rientrare dalla giurisprudenza tra quelli negativi o che, comunque, non necessitano di attuazione e sono sempre modificabili e/o revocabili ai sensi dell’art. 487 c.p.c. Pur non condividendo tale orientamento giurisprudenziale – riferendosi l’art. 487 c.p.c. ai “generali provvedimenti ordinatori resi dal G.E. in ordine allo svolgimento del processo esecutivo in senso stretto”, cui non è assimilabile il provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c., occasionato dall’introduzione di una azione di cognizione in forma speciale, avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata – l’autore rileva l’incoerenza di tale impostazione all’interno del sottosistema o microsistema del rito processuale esecutivo in cui il provvedimento ex art. 615, co. 1, c.p.c. dovrebbe inserirsi.

Conseguenza di tale natura peculiare è che i “gravi motivi”, cui l’art. 615, co. 1, c.p.c. àncora la concessione della tutela, non coincidono sic et simpliciter con i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora dei provvedimenti cautelari, identificandosi (i) con la plausibile fondatezza dell’opposizione e (ii) con il rischio di un pregiudizio per il debitore “che ecceda quello normalmente indotto dall’esecuzione” [M. Farina, in “La natura cautelare”, cit., par. 4, osserva che proprio la specialità della natura cautelare della sospensione pre-esecutiva potrebbe giustificare la richiesta del solo requisito del fumus boni iuris, poiché in tal caso “il pericolo che si intende sterilizzare con tale provvedimento può consistere anche nel mero pregiudizio da esecuzione forzata ingiusta i cui risultati, cioè, non corrispondono alla realtà sostanziale così come sarà accertata all’esito del giudizio”. Il punto è che, nell’opposizione all’esecuzione (tanto preventiva, quanto successiva) il sindacato del giudice si appunta su temi di indagine mai sottoposti ad alcun scrutinio giudiziale e ciò giustifica la natura meno stringente dei requisiti della sospensione, rispetto ai “gravi e fondati motivi” richiesti per la sospensione della sentenza di primo grado appellata].

Una simile ricostruzione ha il pregio, per la Suprema Corte, di razionalizzare il sistema con l’esaurimento di ogni esigenza cautelare e di permettere l’abbandono del ricorso alla tutela innominata di cui all’art. 700 c.p.c. (per la quale, osserva la Corte, non sarebbe neppure in discussione la reclamabilità).

Infine, la natura sui generis dell’opposizione pre-esecutiva si proietta, secondo la Corte, sul contenuto del provvedimento cautelare ad essa collegato, il quale dovrà necessariamente rapportarsi alla causa petendi azionata, comportando la delimitazione della sospensione eventualmente concessa ai motivi dedotti con l’opposizione. Come è stato giustamente rilevato, con tali affermazioni la Suprema Corte ha voluto semplicemente dire che l’effetto inibitorio che promana dal provvedimento cautelare preso ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. deve per forza modellarsi sulla portata oggettiva del singolo motivo di opposizione, la cui positiva valutazione sommaria ha consentito la concessione della sospensione (in questo senso, M. Farina, in “La natura cautelare”, cit., par. 5).

Merita un cenno, infine, quanto statuito dalla Corte di cassazione con riguardo ai poteri inibitori del giudice nell’opposizione pre-esecutiva e nell’opposizione ad esecuzione già iniziata.

Posto che il rapporto tra le due opposizioni è un rapporto di litispendenza (purché le causae petendi delle due azioni siano identiche), i rispettivi poteri inibitori debbono dirsi mutualmente esclusivi, nel senso che il giudice adito in tempo successivo è privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure cautelari di competenza.

Ciò comporta che, se l’inizio dell’esecuzione forzata avviene dopo la proposizione dell’opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e della relativa richiesta di inibitoria, ma prima che il giudice abbia deciso su di essa, il giudice dell’esecuzione comunque iniziata dovrà attenersi alle misure adottate dal giudice adito per primo, limitatamente alle domande fondate sull’identica causa petendi.

In questo senso, la Suprema Corte osserva che “la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 623 c.p.c. e non pure – a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell’art. 624 c.p.c.)”.

In altre parole, il giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. conserva il potere sospensivo in relazione al provvedimento che gli è stato tempestivamente richiesto, anche una volta che sia iniziata l’esecuzione. Se il primo giudice concede l’inibitoria il giudice dell’esecuzione (adito per secondo) dovrà constatare la presenza di una causa di sospensione esterna del processo esecutivo e dichiarare quest’ultimo sospeso ex art. 623 c.p.c.

Si noti, per concludere, che proprio la specialità del microsistema processuale delle opposizioni esecutive conferisce al giudice di pace – in via eccezionale e in quanto consentito dalla specifica disposizione derogatoria dell’art. 615, co. 1, c.p.c. rispetto all’art. 669 bis c.p.c. – il potere di decidere sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nelle cause di sua competenza.