Recesso della banca dall’apertura di credito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Corte di cassazione, con la sentenza del 24 agosto 2016, n. 17291, torna ad occuparsi di una importante questione: quando il recesso della banca dal rapporto di affidamento in conto corrente può dirsi imprevisto o arbitrario?
I principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte sono i seguenti:
- in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate (Cass. 4538/1997; Cass. 9321/2000);
- il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti;
- la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, ovviamente, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori in quanto, in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile;
- nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo, ed in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme circa la solvibilità dei debitori, il giudice deve quantomeno disporre una CTU estimativa, allo scopo di verificare, sia pure indirettamente, l’affermazione dell’esistenza di indici apprezzabili relativi al comportamento arbitrario della banca.