Recesso dall’apertura di credito in c/c
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn tema di recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e – anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell’art. 25 l. 6 febbraio 1996 n. 52 – può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede “in executivis” (Cass. 21/02/2003, n. 2642; conf. Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 11566/1993; Cass. n. 9307/1994; per la giurisprudenza di merito, Trib. Cassino 24.05.2014; Trib. Benevento 25.5.2017).
In altri termini, stabilita la legittimità della clausola con cui le parti convengano la possibilità per la banca di recedere dal contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno – a maggior ragione per le ipotesi in cui l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, in quanto, ai sensi dell’art. 1845, comma 3, c.c., “se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni” -, la giurisprudenza ha precisato che comunque l’istituto di credito deve esercitare tale diritto in conformità ai principi di correttezza e di buona fede (espressione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.). Qualora, invece, il recesso sia esercitato in violazione dei citati principi di correttezza e buona fede, si configura un’ipotesi di “abuso del diritto”, inteso quale limite funzionale all’esercizio dello stesso, da cui scaturisce l’obbligo di risarcire il danno causato dal c.d. “recesso abusivo”.
Ai fini della valutazione dell’esercizio del recesso da parte della Banca, si deve verificare se lo stesso rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio, che gli intermediari sono tenuti a effettuare, nel qual caso è esercitato in modo legittimo; diversamente, quando il recesso è invece frutto di scelte ex abrupto da parte dell’istituto di credito, lo stesso è esercitato in modo irragionevole (quale rimedio “abnorme”, ad es., rispetto ad una posizione debitoria di non rilevante entità, se parametrata ai fidi concessi).