Il recesso ad nutum del socio di S.r.l. nelle società con termine prefissato ma lontano nel tempo
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. I, ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26060.
Parole chiave: recesso del socio – ad nutum – società a responsabilità limitata.
Massima: “La possibilità per il socio di una società per azioni di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, convergendo in tal senso sia gli elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali sia la prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale ed all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci.”
Disposizioni applicate: 2473 c.c.
La recente ordinanza della Cassazione che qui si commenta brevemente riguarda la possibilità per un socio di s.r.l. di recedere ad nutum. La vertenza sorge in seguito al recesso di “Caio” da Alfa S.r.l. (società costituita con termine molto lungo), il quale si è visto negare la liquidazione della propria quota dalla stessa s.r.l. poiché quest’ultima ha ritenuto il recesso illegittimamente esercitato. Nel giudizio di primo grado, nel quale Caio ha agito per ottenere la liquidazione della quota, il Tribunale aveva disatteso la domanda evidenziando, tra le altre cose, che la richiesta di liquidazione della quota presupponeva l’accertamento della legittimità del recesso (accertamento non richiesto dall’attore). Nel secondo grado, la Corte di appello ha accolto il gravame di Caio ritenendo che il socio di una società a responsabilità limitata avesse il diritto di recedere dalla società ove quest’ultima, come nel caso in esame, fosse stata costituita con un termine di durata molto lungo (2050) e che la previsione da parte dell’art. 2473 c.c. non faceva venir meno la possibilità che un siffatto accertamento potesse essere eseguito anche in sede contenziosa laddove la relativa esigenza sorgesse nell’ambito di un più ampio giudizio. Infatti, in secondo grado la Corte ha proceduto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta con la decisione non definitiva, alla quantificazione del controvalore della quota di partecipazione dell’attore.
Alfa S.r.l. ha così proposto ricorso per Cassazione ritenendo in particolare che il proprio socio non avrebbe potuto recedere ad nutum essendo la durata della s.r.l. fissata al 2050 e non per un tempo indeterminato.
In relazione a tale motivo di impugnazione, la Suprema Corte ricorda che l’art. 2473, comma 2, c.c. (con disposizione che ricalca analoga disciplina dettata per le s.p.a. non quotate) riconosce a ciascun socio di una società a responsabilità limitata il diritto di recedere in ogni momento dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato. Ciò in linea con altre disposizioni dell’ordinamento italiano che sfavoriscono la creazione di vincoli perpetui e che concedono la libera recedibilità dai contratti a prestazioni continuate o periodiche aventi durata indeterminata, naturalmente nel rispetto del principio di buona fede.
La Corte d’Appello, nel caso di specie, ha aderito alla tesi secondo la quale il diritto di recesso ad nutum va riconosciuto non solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, ma anche quando lo statuto preveda un termine particolarmente lungo (cfr. Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9662), tenendo anche conto della prevedibile durata della vita del socio. È presente quindi in giurisprudenza un orientamento che interpreta disposizioni statutarie che fissano il termine di una società in un tempo oltremodo lungo (es. 2100 o 2050 come nella specie) come se stabilissero una durata indeterminata della stessa. Ciò perché tali previsioni statutarie, nella sostanza, darebbero luogo a un effetto elusivo della norma che prevede il diritto di recesso ad nutum del socio per società contratte a tempo indeterminato.
La Suprema Corte inoltre sottolinea come la riforma del diritto societario abbia inteso potenziare il diritto di recesso nella s.r.l., tutelando i soci di minoranza e favorendo l’accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza.
Tuttavia, tale orientamento si scontra con altri più recenti (v. Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 8962; Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4716) che hanno dato maggior importanza al dato letterale dell’art. 2473, comma 2, c.c. enunciando il principio per cui la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo
È proprio a quest’ultimo orientamento che la Suprema Corte in questa ordinanza intende rifarsi, perché ancorare il diritto di recesso ad nutum all’aspettativa di vita residua del socio esporrebbe, dunque, a numerose incertezze – prima fra tutti la possibilità che un recesso ad nutum possa essere ritenuto legittimo per soci “più anziani” mentre ciò non varrebbe per soci “più giovani”.
In conclusione, è quindi per esigenza di certezza nei rapporti giuridici che la Cassazione aderisce qui ad un’interpretazione letterale del testo del secondo comma dell’art. 2473 c.c.
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