25 Marzo 2025

Il reato di illecita influenza sull’assemblea ex art. 2636 c.c.

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDF

Cass. pen., Sez. V, Sent., 03/07/2024, n. 26135

Parole chiave: reato di illecita influenza sull’assemblea – art. 2636 c.c. maggioranza societaria – ingiusto profitto – reato di evento – determinazione fraudolenta della maggioranza societaria – verbale assembleare falso.

Massima: “Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex art. 2636 cod. civ. è un reato di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare; gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea. La responsabilità penale per il delitto di illecita influenza sull’assemblea ai sensi dell’art. 2636 cod. civ., può essere configurata anche quando le maggioranze sono state calcolate come se vi fosse stata già l’attribuzione delle quote societarie in via ereditaria, pur non essendo ancora avvenuta tale attribuzione e/o quando si verifica una condotta fraudolenta volta a disincentivare la partecipazione dei legittimi eredi all’assemblea stessa”.

Disposizioni applicate: art. 2636 c.c..

Nella fattispecie esaminata, “A.A.” veniva condannato – tanto in primo quanto in secondo grado – per delitto di illecita influenza sull’assemblea, ai sensi dell’art. 2636 c.c., commesso in relazione alla MMC S.r.l. (capo a)) e alla Alutek S.r.l.. (capo c)).

In relazione alla MMC S.r.l., il commercialista A.A. è stato ritenuto responsabile di aver falsificato un verbale assembleare relativo ad una assemblea apparentemente mai tenutasi, con conseguente falsa sottoscrizione tanto quanto dell’amministratore unico della società, tanto quanto della segretaria dell’assemblea, entrambi mai intervenuti: ciò, al sol fine di determinare la maggioranza per il funzionamento dell’assemblea, altrimenti interdetto, procurando l’ingiusto profitto costituito dall’assumere la carica di amministratore da parte di B.B. (figlio di D.D., originario amministratore unico delle società anzidette, poi deceduto).

La condotta delittuosa tenuta da A.A. nell’ambito della società Alutek S.r.l., invece, consisteva nella tenuta di due assemblee della predetta società – nella propria qualità di segretario dell’assemblea e incaricato della registrazione dei verbali – risultando, nello specifico, falsamente costituita la maggioranza dei soci alla assemblea ordinaria convocata per il cambio dell’organo amministrativo (da Consiglio di Amministrazione a amministratore unico) con attribuzione dell’ incarico a B.B., in forza di una precedente assemblea, tenuta lo stesso giorno, che lo aveva nominato rappresentante comune dei diritti dei comproprietari delle quote di partecipazione al capitale sociale, estromettendo da entrambe le assemblee F.F., socia perché erede del marito D.D.

Alla luce della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, poi confermata dalla Corte d’Appello milanese, A.A. proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in particolar modo, errata interpretazione ed applicazione della legge penale di cui al capo a) dell’impugnazione, relativamente alla circostanza per cui il ricorrente si era limitato esclusivamente a deporre presso la Camera di Commercio di Monza il verbale assembleare della società MMC S.r.l.: a parere del ricorrente, non avendo partecipato all’assemblea, egli non avrebbe fornito alcun contributo ai fini della determinazione fraudolenta della maggioranza, necessaria invece per il compimento del delitto ex art 2636 c.c., qualificandosi quest’ultimo come reato di evento.

Con un diverso ed ulteriore motivo di gravame, il ricorrente, con riferimento al capo c) dell’imputazione, lamentava invece la violazione di legge rappresentando come, a seguito del decesso di D.D., già detentore del 90% delle quote, la partecipazione societaria risultava ripartita con titolarità di B.B. e della sorella E.E. del 70% del capitale, mentre la F.F. del 30%: ciò, avrebbe dovuto escludere la responsabilità penale dello stesso ricorrente, in quanto la maggioranza era già sussistente e non fraudolentemente costituita.

Per quanto concerne il primo motivo di gravame, la Corte di Cassazione ha precisato che il delitto di evento in esame è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che ai fini della consumazione del delitto di illecita influenza sull’assemblea ex art. 1636 c.c., trattandosi quest’ultimo di reato di evento, è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza: ciò, presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea.

Con riferimento al capo c) dell’impugnazione, invece, la Corte di Cassazione ha ritenuto come la condotta fraudolenta rispetto alle assemblee tenute per la Allutek S.r.l. consista nella circostanza per cui le maggioranze sono state calcolate come se vi fosse stata già l’attribuzione delle quote societarie in via ereditaria, il che non era ancora avvenuto; inoltre, la comunicazione da parte del ricorrente a F.F. relativamente al fatto che l’assemblea non sarebbe stata tenuta per un proprio impedimento personale (disincentivando dunque la partecipazione di F.F. all’assemblea), costituiva illecita influenza sull’assemblea ex art. 1636 c.c..

Alla luce di tali prospettazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, rigettando nel resto il ricorso.

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